E’ sospendibile il provvedimento con il quale è stato disposto
il fermo amministrativo dell’autoveicolo, qualora vi sia sproporzione
fra l’importo dovuto e il danno derivante al ricorrente dall’esecuzione
del fermo amministrativo impugnato.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 3259 del 13
luglio 2004, confermando la decisione del Tar Lazio (n. 3402/2004) che
ha accolto la domanda di sospensione del fermo amministrativo presentata
da un contribuente insieme al Codacons.
La mancata adozione del regolamento attuativo della disciplina del fermo
amministrativo previsto nell’art. 86 del DPR 602/73 (in seguito alla
modifica introdotta dal Dlgs 193/01) è circostanza atta ad integrare
il requisito del fumus boni juri.
In seguito alla pronuncia dei giudici di Palazzo Spada, l’Agenzia delle
Entrate (ris. 92/2004 <http://www.altalex.com/index.php?idnot=321>
) e l’Inps hanno deciso di astenersi dal disporre nuovi fermi amministrativi
relativamente ai loro ruoli.
(Altalex, 27 luglio 2004)
Registro Ordinanze:3259/2004
Registro Generale: 6532/2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
composto dai Signori:
Pres. Paolo Salvatore
Cons. Antonino Anastasi
Cons. Anna Leoni Est.
Cons. Bruno Mollica
Cons. Nicola Russo
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 13 Luglio 2004.
Visto l’art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato
dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l’appello proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
AGENZIA DELLE ENTRATE
rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATO
con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12
contro
CODACONS
rappresentato e difeso da: Avv. CARLO RIENZI
con domicilio eletto in Roma VIALE DELLE MILIZIE 9, presso RIENZI CARLO
e nei confronti di
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti ENRICO TONELLI e GUSTAVO VISENTINI
elettivamente domiciliata presso gli stessi in Roma, PIAZZA BARBERINI,
n. 12
per l’annullamento dell’ordinanza del TAR LAZIO - ROMA - Sezione II,
n. 3402/2004, resa tra le parti, concernente FERMO AMMINISTRATIVO;
Visti gli atti e documenti depositati con l’appello;
Vista l’ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in
primo grado;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
CODACONS
Udito il relatore Cons. Anna Leoni e uditi, altresì, per le parti
gli Avv.ti Carlo Rienzi, Gustavo Visentini, Enrico Tonelli e l’Avvocato
dello Stato Fiengo.
Considerato che, ad un sommario esame, appaiono meritevoli di approfondimento
i profili di fumus, apprezzati dal giudice di primo grado nell’ordinanza
impugnata, attinenti alla mancanza del previsto regolamento attuativo
di cui all’art. 86 del DPR à 29-9-73 n. 602, novellato dall’art.
1 DLGS n. 193/01, come strumento di definizione delle concrete modalità
di esercizio del potere, nonchè alla idoneità ed alla
efficacia della circolare a porsi come autonoma regola di condotta;
Rilevato che, allo stato, il provvedimento di fermo amministrativo adottato
in data 22-3-04 nei confronti dell’avv. Rienzi è suscettibile
di arrecare al medesimo danni gravi e irreparabili tenuto conto oltrechè
del principio di proporzionalità, anche della circostanza, attestata
della documentazione depositata alla odierna Camera di Consiglio, che
si è già provveduto al pagamento di una pluralità
di cartelle esattoriali.
P. Q. M.
Respinge l’appello (Ricorso numero: 6532/2004), nei termini di cui in
motivazione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed
è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà
a darne comunicazione alle parti.
Roma, 13 Luglio 2004
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Anna Leoni Paolo Salvatore.
IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa