ORDINANZA
N. 400
ANNO 2005.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI MODONA Giudice
- Annibale MARINI Giudice
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Romano VACCARELLA Giudice
- Paolo MADDALENA Giudice
- Alfio FINOCCHIARO Giudice
- Alfonso QUARANTA Giudice
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Gaetano SILVESTRI Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 193, commi
1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), come modificato dall’art. 3, comma 19, del decreto-legge
27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada),
convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214,
promosso dal Giudice di pace di Cividale del Friuli, nel procedimento
civile vertente tra Leone Luigi e il Prefetto di Udine con ordinanza del
29 ottobre 2004, iscritta al n. 84 del registro ordinanze 2005 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,
dell’anno 2005.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2005 il Giudice relatore
Francesco Amirante.
Ritenuto che il Giudice di pace di Cividale del Friuli, nel corso di un
giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, con ordinanza emessa
il 29 ottobre 2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art.
193, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), come modificato dall’ art. 3, comma 19, del decreto-legge
27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada),
convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 1° agosto
2003, n. 214;
che all’opponente, invalido civile con riduzione dell’80 per cento della
capacità lavorativa, nonché titolare unicamente di una pensione
sociale di 229,00 euro mensili, secondo quanto espone il giudice a quo,
era stato sequestrato un ciclomotore a bordo del quale egli era stato
sorpreso a circolare senza la prescritta copertura assicurativa per responsabilità
civile, intervenuta dopo quattordici giorni;
che, argomenta il remittente, la disponibilità del veicolo è
condizione essenziale per lo svolgimento di una ancorché minima
vita sociale e di relazione, ma la norma impugnata, fondata sul
presupposto della tutela preventiva dei danni causati dalla circolazione
stradale, non distingue tra i diversi veicoli che devono essere assicurati,
apparendo evidente la minore pericolosità insita nella circolazione
di un ciclomotore rispetto a quella di autotreni o potenti automezzi;
che infine, conclude il Giudice di pace, la confisca del veicolo –
utilizzato quale mezzo principale per lo svolgimento della vita di relazione
– in danno di persona invalida e non abbiente e quindi non in grado
di pagare una sanzione di 687,75 euro, determinerebbe un’ingiusta discriminazione
tra cittadini in ragione delle condizioni personali ed economiche;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, preliminarmente eccependo
l’inammissibilità della questione per omessa motivazione sulla
rilevanza nonché in ordine alla non manifesta infondatezza e concludendo
nel merito per la non fondatezza;
che l’Avvocatura osserva come il legislatore abbia previsto numerose agevolazioni
fiscali nel settore auto per i portatori di handicap e come la possibilità
di riduzione della sanzione, ove l’assicurazione sia stata resa operativa
nei quindici giorni dalla scadenza, configuri una vera e propria sanatoria,
tale da escludere ogni discriminazione tra cittadini in ragione delle
loro disponibilità economiche.
Considerato che il Giudice di pace di Cividale del Friuli ha sollevato,
in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 193, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in quanto prevede
il sequestro e la confisca del ciclomotore che circoli senza la copertura
assicurativa per la responsabilità civile;
che, secondo il remittente, tale normativa è altresì irragionevole
e quindi in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto equipara i ciclomotori,
che hanno modeste potenzialità lesive di persone o cose, ad altri
veicoli quali, ad esempio, autotreni o automobili idonee a raggiungere
alte velocità;
che tale irragionevolezza sarebbe evidente qualora, come nel caso oggetto
del giudizio a quo, il ciclomotore sia condotto da un invalido civile,
per di più non abbiente e perciò non in grado di pagare
la sanzione pecuniaria, con la conseguenza della confisca del veicolo;
che in tale ipotesi le norme violano anche l’art. 2 Cost., in quanto comprimono
diritti fondamentali dell’invalido come quelli inerenti allo svolgimento
di un lavoro ed alla vita di relazione;
che il giudice a quo non specifica se la censura sia rivolta all’obbligo
assicurativo concernente i ciclomotori in quanto tali, per una loro presunta,
minore pericolosità rispetto ad altri veicoli, ovvero se l’illegittimità
costituzionale sia prospettata solo in riferimento all’ipotesi di ciclomotore
condotto da un invalido civile;
che, peraltro, il remittente non impugna il comma 4 del citato art. 193
del d.lgs. n. 285 del 1992, concernente la confisca, pur censurando la
previsione di tale misura, né precisa se sussistano i presupposti
per l’applicabilità della stessa, limitandosi ad una generica doglianza
circa l’onerosità della sanzione pecuniaria;
che, quindi, sotto tutti i profili, la questione è manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, comma 2 , delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
per
questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 193, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall’art.
3, comma 19, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni
al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1°
agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della
Costituzione, dal Giudice di pace di Cividale del Friuli con l’ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, 12 ottobre 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA.
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