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Massime di giurisprudenza - Veicoli- Pubblico registro automobilistico – Valore delle risultanze formali del Pra - Valore di presunzione semplice - Prova contraria – Ammissibilità

(Cass. Civ., Sez. I, 28 settembre 2006, n. 21055)
La trascrizione della vendita di autoveicolo nel pubblico registro automobilistico non incide sulla validità, né è requisito di efficacia del contratto, in cui l’effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti, ma è preor­dinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa dal medesimo autore. Fuori di tale ipotesi, le risultanze del pubblico registro au­tomobilistico hanno il valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova, anche nel giudizio di opposizione all’ordinanza-in­giunzione irrogativa di sanzione amministrativa per violazione della disciplina sulla circolazione stradale, da parte di colui il quale risulti dai pub­blici registri essere proprietario della autovettura.


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Giovedì, 21 Febbraio 2008
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