Giurisprudenza
di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. II, 24 settembre 2007, n.
19683
È legittima
la collocazione di cartello di divieto di sosta alla distanza di nove metri dal
punto interessato dalla prescrizione perché tale distanza è riconducibile al
concetto di «più vicino possibile» espresso dall’art. 81 Reg. c.s. e funzionale alla necessità di adeguato
preavviso dell’inizio del divieto.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Il Comune di Trapani impugna per cassazione
la sentenza 23 dicembre 2004 con la quale il giudice di pace del luogo, su
ricorso in opposizione proposto da S. B., ha annullato il verbale di
contestazione n. 102133 redatto il 18 marzo 2004 dalla polizia municipale a
carico del detto opponente per violazione dell’art. 7 primo comma c.s..
Parte intimata non svolge attività difensiva. Attivatasi procedura ex art.
375 c.p.c., il procuratore generale fa pervenire requisitoria scritta nella
quale conclude chiedendo il rigetto del ricorso siccome manifestamente
infondato, sulla considerazione dell’insindacabilità delle valutazioni operate
in fatto dal giudice del merito.
Tale conclusione non può essere condivisa ed, al riguardo devesi considerare
che l’inammissibilità della pronunzia in camera di consiglio è ravvisabile solo
ove la Suprema Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui al primo comma
dell’art. 375 c.p.c., ovvero che emergano condizioni incompatibili con una
trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla
pubblica udienza; ove, per contro, la Corte ritenga che la decisione del
ricorso presenti aspetti d’evidenza compatibili con l’immediata decisione, ben
può pronunziarsi per la manifesta fondatezza dell’impugnazione, anche nel caso
in cui le conclusioni del P.G. fossero, all’opposto, per la manifesta
infondatezza, e viceversa (Cass. 11 giugno 2005 n. 12384, 3 novembre 2005 n.
21291 S.D.).
Nella specie, al B. era stato contestato di aver lasciato la propria
autovettura in sosta, non consentita nel giorno dell’accertamento, su strada
interessata da divieto in giorni determinati per le operazioni di pulizia,
divieto imposto con ordinanza sindacale 13 febbraio 2004 n. 48.
Il giudice
di pace - dato atto che l’opponente aveva parcheggiato la propria autovettura
nella strada e nel periodo di tempo riconducibili all’ordinanza suddetta -
facendo riferimento all’art. 81 del Reg. C.S., dal quale si stabilisce «I
segnali di prescrizione devono essere installati in corrispondenza o il più
vicino possibile al punto in cui inizia la prescrizione», ha ritenuto che, nel
caso al suo esame, la collocazione del cartello di divieto a nove metri di distanza
dal punto interessato dalla prescrizione non fosse da considerare «prossimo o
vicino alla zona di divieto» e fosse inidoneo, quindi, ad imporre la
prescrizione stessa.
Tale valutazione, se pure di fatto e rimessa, pertanto, al giudice del merito,
è, all’evidenza, del tutto irrazionale, del che fondatamente si duole il
ricorrente ed è per questo che non è condivisibile l’opinione espressa dal
P.G., dacché è del tutto evidente che non solo nove metri rappresentano
una distanza minima sicuramente riconducibile al concetto di «più vicino
possibile» espresso dalla pertinente normativa, ma anche che tale distanza è
funzionale alla necessità d’adeguato preavviso dell’inizio del divieto.
Non trattasi, dunque, da parte
del giudice a quo, di valutazione discrezionale del fatto, ma d’erronea
interpretazione della norma applicata e, comunque, di motivazione
irrazionale, suscettibile di censura in sede di legittimità, ai sensi dell’art.
360 primo comma n. 5 c.p.c..
L’impugnata sentenza va
annullata, peraltro senza rinvio, potendosi decidere della vertenza allo stato
degli atti in questa sede ex art. 384 c.p.c. e respingere nel merito
l’originaria opposizione
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza per il giudizio
di legittimità mentre, per quello di merito, non v’ha luogo a provvedere essendosi
l’amministrazione costituita a mezzo di funzionario e non avendo depositato la
nota delle spese vive liquidabili.
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