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Corte di Cassazione 04/02/2008

Giurisprudenza di legittimità - Segnaletica stradale - Installazione - Segnali verticali - Divieto di sosta - Collocazione a distanza di nove metri dal punto interessato dalla prescrizione - Legittimità

(Cass. Civ., sez. II, 24 settembre 2007, n. 19683)

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE

Sez. II, 24 settembre 2007, n. 19683

È legittima la collocazione di cartello di divieto di sosta alla distanza di nove metri dal punto interessato dalla prescrizione perché tale distanza è riconducibile al concetto di «più vicino possibile» espresso dall’art. 81 Reg. c.s. e funzionale alla necessità di adeguato preavviso dell’inizio del divieto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Il Comune di Trapani impugna per cas­sazione la sentenza 23 dicembre 2004 con la quale il giudice di pace del luogo, su ricorso in opposizione proposto da S. B., ha annullato il ver­bale di contestazione n. 102133 redatto il 18 marzo 2004 dalla polizia municipale a carico del detto oppo­nente per violazione dell’art. 7 primo comma c.s..
Parte intimata non svolge attività difensiva. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il procura­tore generale fa pervenire requisitoria scritta nella quale conclude chiedendo il rigetto del ricorso sic­come manifestamente infondato, sulla considerazione dell’insindacabilità delle valutazioni operate in fatto dal giudice del merito.
Tale conclusione non può essere condivisa ed, al riguardo devesi considerare che l’inammissibilità della pronunzia in camera di consiglio è ravvisabile solo ove la Suprema Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui al primo comma dell’art. 375 c.p.c., ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza; ove, per contro, la Corte ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti d’evidenza compatibili con l’imme­diata decisione, ben può pronunziarsi per la mani­festa fondatezza dell’impugnazione, anche nel caso in cui le conclusioni del P.G. fossero, all’opposto, per la manifesta infondatezza, e viceversa (Cass. 11 giugno 2005 n. 12384, 3 novembre 2005 n. 21291 S.D.).
Nella specie, al B. era stato contestato di aver lasciato la propria autovettura in sosta, non con­sentita nel giorno dell’accertamento, su strada interes­sata da divieto in giorni determinati per le operazioni di pulizia, divieto imposto con ordinanza sindacale 13 febbraio 2004 n. 48.

Il giudice di pace - dato atto che l’opponente aveva parcheggiato la propria autovettura nella strada e nel periodo di tempo riconducibili all’ordinanza suddetta - facendo riferimento all’art. 81 del Reg. C.S., dal quale si stabilisce «I segnali di prescrizione devono es­sere installati in corrispondenza o il più vicino possi­bile al punto in cui inizia la prescrizione», ha ritenuto che, nel caso al suo esame, la collocazione del cartello di divieto a nove metri di distanza dal punto interes­sato dalla prescrizione non fosse da considerare «pros­simo o vicino alla zona di divieto» e fosse inidoneo, quindi, ad imporre la prescrizione stessa.
Tale valutazione, se pure di fatto e rimessa, per­tanto, al giudice del merito, è, all’evidenza, del tutto irrazionale, del che fondatamente si duole il ricorrente ed è per questo che non è condivisibile l’opinione espressa dal P.G., dacché è del tutto evidente che non
solo nove metri rappresentano una distanza minima si­curamente riconducibile al concetto di «più vicino possibile» espresso dalla pertinente normativa, ma anche che tale distanza è funzionale alla necessità d’adeguato preavviso dell’inizio del divieto.

Non trattasi, dunque, da parte del giudice a quo, di va­lutazione discrezionale del fatto, ma d’erronea interpre­tazione della norma applicata e, comunque, di motiva­zione irrazionale, suscettibile di censura in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c..

L’impugnata sentenza va annullata, peraltro senza rinvio, potendosi decidere della vertenza allo stato de­gli atti in questa sede ex art. 384 c.p.c. e respingere nel merito l’originaria opposizione
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza per il giudizio di legittimità mentre, per quello di merito, non v’ha luogo a provvedere essen­dosi l’amministrazione costituita a mezzo di funzionario e non avendo depositato la nota delle spese vive liquidabili.


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Lunedì, 04 Febbraio 2008
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