Qualora più conducenti di autoveicoli gareggino tra loro in
velocità sulla pubblica via, dando luogo a molteplici e gravi violazioni delle
norme che disciplinano la circolazione stradale, il fatto che uno soltanto di
essi provochi, in conseguenza di tale condotta, un incidente di esito mortale
non può valere ad escludere, ai sensi dell’art. 41, comma secondo, c.p., la
sussistenza del nesso di causalità anche con l’analoga condotta degli altri,
dei quali, quindi, correttamente viene affermata la penale responsabilità a
titolo di cooperazione colposa.
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