In tema
di infrazioni al codice della strada, l’efficacia probatoria di qualsiasi
strumento rilevatore della velocità dei veicoli perdura solo sin quando non
risultano accertati nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate
dall’opponente e debitamente provate, situazioni ostative al regolare
funzionamento dello strumento stesso. (Nella specie, è stato ritenuto non
attendibile l’accertamento della velocità di un autoveicolo effettuato con
apparecchiatura elettronica denominata «Telelaser», giacché il funzionamento
dello strumento era stato influenzato dal transito di altra vettura che, al
momento della rilevazione, procedeva in fase di sorpasso parallelamente a quella
rilevata. |
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