Ai fini della configurabilità del
reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, non costituisce minaccia
idonea a coartare la volontà di quest’ultimo la pronuncia della frase «se mi
fate il verbale, poi vediamo», proferita all’indirizzo di agenti di polizia da
conducente di motoveicolo rifiutatosi di esibire i documenti che ne
comprovassero la proprietà.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Con sentenza del 10 novembre 2003,
il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in esito a giudizio con
rito abbreviato, dichiarava S. G. responsabile del reato di cui all’art. 336
c.p., «perché, in Napoli il 23 settembre 2000, fermato dagli agenti F. e B., i
quali intendevano procedere al controllo della motocicletta da lui condotta,
si rifiutava di esibire i documenti, proferendo con tono minaccioso la frase:
se mi fate il verbale poi vediamo». Per l’effetto, il S. veniva
condannato alla pena di mesi quattro di reclusione. 2. - Su gravame dell’imputato, la Corte di appello di Napoli,
con sentenza in data 21 dicembre 2004, in parziale riforma della decisione
impugnata, riduceva la pena, riconosciute le attenuanti generiche, a mesi due e
giorni venti di reclusione. 3. - Con il proposto ricorso per
cassazione, l’imputato, a mezzo del difensore, denuncia: violazione dell’art.
606, lett. e) C.p.p.,
in violazione all’art. 336 c.p. Eccepisce assoluta mancanza di
motivazione, in quanto la decisione impugnata non spiegherebbe le ragioni per
le quali viene attribuita alla frase pronunciata dal S. un contenuto
minaccioso. 3. - Il ricorso merita accoglimento. Alla stregua delle risultanze in
atti, non è ravvisabile il delitto de quo, nell’espressione pronunciata dal S.: «Se mi fate il verbale,
poi vediamo», non apparendo le stesse concretamente idonee alla coartazione
dei soggetti passivi (i due verbalizzanti) e ben potendo significare la volontà
di provare in un momento successivo la lecita provenienza del motoveicolo
alla cui guida il S. veniva fermato, producendo la relativa documentazione che
al momento il prevenuto non aveva con sé. Il che è da presumere avvenuto, non
risultando dagli atti la provenienza delittuosa dello stesso motoveicolo. Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, perché il fatto non sussiste.
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