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Corte di Cassazione 19/11/2007

Giurisprudenza di legittimità - Violenza o minaccia a pubblico ufficiale - Elemento oggettivo - Motociclista che pronuncia la frase "se mi fate il verbale, poi vediamo» all’indirizzo della polizia - Minaccia - Configurabilità - Esclusione

Cass. Pen. Sezione IV, 11 maggio 2007, n. 18282

Ai fini della configurabilità del reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, non costituisce minaccia idonea a coartare la volontà di quest’ultimo la pronuncia della frase «se mi fate il verbale, poi vediamo», proferita all’indirizzo di agenti di poli­zia da conducente di motoveicolo rifiutatosi di esi­bire i documenti che ne comprovassero la proprietà.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE.
1. - Con sentenza del 10 novembre 2003, il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in esito a giudizio con rito abbreviato, dichiarava S. G. responsabile del reato di cui all’art. 336 c.p., «perché, in Napoli il 23 settembre 2000, fer­mato dagli agenti F. e B., i quali intendevano procedere al controllo della motocicletta da lui con­dotta, si rifiutava di esibire i documenti, proferendo con tono minaccioso la frase: se mi fate il verbale poi vediamo».
Per l’effetto, il S. veniva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione.
2. - Su gravame dell’imputato, la Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 21 dicembre 2004, in parziale riforma della decisione impugnata, riduceva la pena, riconosciute le attenuanti generiche, a mesi due e giorni venti di reclusione.
3. - Con il proposto ricorso per cassazione, l’im­putato, a mezzo del difensore, denuncia: violazione dell’art. 606, lett. e) C.p.p., in violazione all’art. 336 c.p.
Eccepisce assoluta mancanza di motivazione, in quanto la decisione impugnata non spiegherebbe le ra­gioni per le quali viene attribuita alla frase pronunciata dal S. un contenuto minaccioso.
3. - Il ricorso merita accoglimento.
Alla stregua delle risultanze in atti, non è ravvisa­bile il delitto de quo, nell’espressione pronunciata dal S.: «Se mi fate il verbale, poi vediamo», non ap­parendo le stesse concretamente idonee alla coarta­zione dei soggetti passivi (i due verbalizzanti) e ben potendo significare la volontà di provare in un mo­mento successivo la lecita provenienza del motovei­colo alla cui guida il S. veniva fermato, produ­cendo la relativa documentazione che al momento il prevenuto non aveva con sé.
Il che è da presumere avvenuto, non risultando da­gli atti la provenienza delittuosa dello stesso motovei­colo.

Consegue l’annullamento senza rinvio della se­ntenza impugnata, perché il fatto non sussiste.  


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Lunedì, 19 Novembre 2007
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