Incidente stradale ritenuto
inesistente. Denuncia-querela mercoledì 24 ottobre 2007 Non sussiste delitto di calunnia
[Tribunale Penale di Nola, sentenza del 02.10.07]
(massima a cura dell’ Avv.
Angelo Pignatelli)
CALUNNIA Denuncia – querela a
carico della persona che avanzava richiesta di risarcimento dei danni, per un
sinistro prima ritenuto inesistente, e poi acclarato – incolpazione di una
condotta inidonea a configurare il reato di truffa e/o altro – insussistenza
del delitto di calunnia a carico del querelante, essendo necessario prospettare
all’autorità fatti che, al di là della qualificazione giuridica ad essi fornita
dal denunciante, siano oggettivamente idonei a configurare un reato, a nulla
rilevando la circostanza che il denunciante abbia inteso sporgere una vera e
propria denuncia e che si sia proposto di provocare l’apertura di un
procedimento penale, atteso che spetta esclusivamente alla autorità giudiziaria
l’esatto inquadramento giuridico dei fatti lamentati.
[Tribunale di Nola, G.U.P. Dr. Gesuè Rizzi
Ulmo, sentenza del 02.10.2007]
TRIBUNALE
DI NOLA
(…)
MOTIVI
DELLA DECISIONE
All’esito della
udienza preliminare ritiene questo giudice che nei confronti della imputata D.
vada pronunciata sentenza di non luogo a procedere perché il delitto di
calunnia a lei ascritto è inconfigurabile in punto di diritto.
La sequenza dei fatti
va ricostruita nel modo che segue:
1. con missiva datata
7.10.2005, ed inviata alla odierna imputata a mezzo raccomandata, tale T., per
il tramite del suo legale, affermando di essere stata vittima di un sinistro
provocato dalla D., avanzava nei confronti di quest’ultima una richiesta di
risarcimento danni (cfr. foglio 22 del fascicolo del P.M.);
2. per tutta risposta
la D. sporgeva presso la Procura della Repubblica, con atto depositato in data
21.12.2005, una denuncia - querela contro la C. asserendo che il sinistro lamentato
da quest’ultima nella richiesta di risarcimento inviatale non si era, in
realtà, mai verificato (cfr. fogli 20 e 21 del fascicolo del P.M.);
3. il P.M., ritenendo
che la attività di indagine compiuta a seguito della denuncia della D. avesse
dimostrato che conformemente a quanto lamentato dalla C. nella sua lettera
raccomandata inviata alla D. e contrariamente a quanto asserito dalla D. nella
sua denuncia - querela, il sinistro si fosse effettivamente verificato, ha
chiesto il rinvio a giudizio della D., sul presupposto che la denuncia -
querela da lei sporta incolpasse mendacemente la C. del delitto di tentata
truffa.
Orbene, ad avviso di
questo giudice la calunnia non è, invece, configurabile per la semplice
ragione che la D., addebitando alla C. nella denuncia - querela che si assume
calunniosa di averle fatto pervenire una lettera raccomandata con la quale le
chiedeva un risarcimento per un sinistro inesistente, ha incolpato la C. di
un comportamento che non è, in realtà, idoneo a configurare gli estremi del
delitto di tentata truffa, né di altro reato. Invero, l’invio di
una lettera raccomandata con la quale, denunciando un sinistro inesistente, si
avanza una richiesta di risarcimento non può qualificarsi come artifizio o
raggiro idoneo a trarre in inganno il destinatario della raccomandata,
atteso che quest’ultimo non può non essere ben consapevole, checché venga
affermato nella lettera raccomandata, di non aver cagionato alcun sinistro (salvo
voler ritenere l’assurdo che una lettera raccomandata possa avere la capacità
di convincere il destinatario di essa aver commesso ciò che invece egli non ha
mai commesso). Solo se la denuncia di
sinistro viene inoltrata anche alla assicurazione (il che, però, non pare che
nel caso di specie sia avvenuto), tale comportamento integrerebbe il reato
di cui all’art. 642 c.p. comma 2, il quale punisce per l’appunto, tra
l’altro, il comportamento di chi “denuncia un sinistro non accaduto”. Da tutto quanto sopra
detto consegue che, essendo stata la C. incolpata di un fatto che, ammesso pure
che fosse stato vero (e cioè, ammesso pure che il sinistro di cui alla
richiesta di risarcimento contenuta nella raccomandata veramente non si fosse
verificato), comunque non avrebbe costituito il delitto di tentata truffa, non
sussiste nemmeno il reato di calunnia a carico di chi ha operato tale tipo di
incolpazione: invero, presupposto per la configurabilità della calunnia è che
vengano alla pubblica autorità prospettati dei fatti che, al di là della
qualificazione giuridica ad essi fornita dal denunciante, siano oggettivamente
idonei a configurare un reato, a nulla rilevando la circostanza che il
denunciante abbia inteso sporgere una vera e propria denuncia e che si sia proposto
di provocare l’apertura di un procedimento penale, atteso che spetta
esclusivamente alla autorità giudiziaria l’esatto inquadramento giuridico dei
fatti lamentati.
P.Q.M.
Letto l’art. 425
c.p.p., dichiara il non luogo a procedere nei confronti di D. in relazione al
reato ascritto perché il fatto non sussiste.
Nola, 2.10.2007 Il Giudice della Udienza
Preliminare Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo
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