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Giurisprudenza di merito - NON SUSSISTE IL DELITTO DI CALUNNIA A CARICO DI COLUI CHE SPORGE DENUNCIA – QUERELA NEI CONFRONTI DELLA PERSONA CHE AVANZA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI NEL CORSO DI INCIDENTE STRADALE RITENUTO INESISTENTE E POI ACCERTATO PER VERO

[Tribunale di Nola, G.U.P. Dr. Gesuè Rizzi Ulmo, sentenza del 02.10.2007]

Incidente stradale ritenuto inesistente. Denuncia-querela
mercoledì 24 ottobre 2007
Non sussiste delitto di calunnia [Tribunale Penale di Nola, sentenza del 02.10.07]

 (massima a cura dell’ Avv. Angelo Pignatelli)

CALUNNIA
Denuncia – querela a carico della persona che avanzava richiesta di risarcimento dei danni, per un sinistro prima ritenuto inesistente, e poi acclarato – incolpazione di una condotta inidonea a configurare il reato di truffa e/o altro – insussistenza del delitto di calunnia a carico del querelante, essendo necessario prospettare all’autorità fatti che, al di là della qualificazione giuridica ad essi fornita dal denunciante, siano oggettivamente idonei a configurare un reato, a nulla rilevando la circostanza che il denunciante abbia inteso sporgere una vera e propria denuncia e che si sia proposto di provocare l’apertura di un procedimento penale, atteso che spetta esclusivamente alla autorità giudiziaria l’esatto inquadramento giuridico dei fatti lamentati.

[Tribunale di Nola, G.U.P. Dr. Gesuè Rizzi Ulmo, sentenza del 02.10.2007]

TRIBUNALE DI NOLA

(…)

MOTIVI DELLA DECISIONE

All’esito della udienza preliminare ritiene questo giudice che nei confronti della imputata D. vada pronunciata sentenza di non luogo a procedere perché il delitto di calunnia a lei ascritto è inconfigurabile in punto di diritto.

La sequenza dei fatti va ricostruita nel modo che segue:

1. con missiva datata 7.10.2005, ed inviata alla odierna imputata a mezzo raccomandata, tale T., per il tramite del suo legale, affermando di essere stata vittima di un sinistro provocato dalla D., avanzava nei confronti di quest’ultima una richiesta di risarcimento danni (cfr. foglio 22 del fascicolo del P.M.);

2. per tutta risposta la D. sporgeva presso la Procura della Repubblica, con atto depositato in data 21.12.2005, una denuncia - querela contro la C. asserendo che il sinistro lamentato da quest’ultima nella richiesta di risarcimento inviatale non si era, in realtà, mai verificato (cfr. fogli 20 e 21 del fascicolo del P.M.);

3. il P.M., ritenendo che la attività di indagine compiuta a seguito della denuncia della D. avesse dimostrato che conformemente a quanto lamentato dalla C. nella sua lettera raccomandata inviata alla D. e contrariamente a quanto asserito dalla D. nella sua denuncia - querela, il sinistro si fosse effettivamente verificato, ha chiesto il rinvio a giudizio della D., sul presupposto che la denuncia - querela da lei sporta incolpasse mendacemente la C. del delitto di tentata truffa.

Orbene, ad avviso di questo giudice la calunnia non è, invece, configurabile per la semplice ragione che la D., addebitando alla C. nella denuncia - querela che si assume calunniosa di averle fatto pervenire una lettera raccomandata con la quale le chiedeva un risarcimento per un sinistro inesistente, ha incolpato la C. di un comportamento che non è, in realtà, idoneo a configurare gli estremi del delitto di tentata truffa, né di altro reato.
Invero, l’invio di una lettera raccomandata con la quale, denunciando un sinistro inesistente, si avanza una richiesta di risarcimento non può qualificarsi come artifizio o raggiro idoneo a trarre in inganno il destinatario della raccomandata, atteso che quest’ultimo non può non essere ben consapevole, checché venga affermato nella lettera raccomandata, di non aver cagionato alcun sinistro (salvo voler ritenere l’assurdo che una lettera raccomandata possa avere la capacità di convincere il destinatario di essa aver commesso ciò che invece egli non ha mai commesso).
Solo se la denuncia di sinistro viene inoltrata anche alla assicurazione (il che, però, non pare che nel caso di specie sia avvenuto), tale comportamento integrerebbe il reato di cui all’art. 642 c.p. comma 2, il quale punisce per l’appunto, tra l’altro, il comportamento di chi “denuncia un sinistro non accaduto”.
Da tutto quanto sopra detto consegue che, essendo stata la C. incolpata di un fatto che, ammesso pure che fosse stato vero (e cioè, ammesso pure che il sinistro di cui alla richiesta di risarcimento contenuta nella raccomandata veramente non si fosse verificato), comunque non avrebbe costituito il delitto di tentata truffa, non sussiste nemmeno il reato di calunnia a carico di chi ha operato tale tipo di incolpazione: invero, presupposto per la configurabilità della calunnia è che vengano alla pubblica autorità prospettati dei fatti che, al di là della qualificazione giuridica ad essi fornita dal denunciante, siano oggettivamente idonei a configurare un reato, a nulla rilevando la circostanza che il denunciante abbia inteso sporgere una vera e propria denuncia e che si sia proposto di provocare l’apertura di un procedimento penale, atteso che spetta esclusivamente alla autorità giudiziaria l’esatto inquadramento giuridico dei fatti lamentati.

P.Q.M.

Letto l’art. 425 c.p.p., dichiara il non luogo a procedere nei confronti di D. in relazione al reato ascritto perché il fatto non sussiste.

Nola, 2.10.2007
Il Giudice della Udienza Preliminare
Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo


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Venerdì, 26 Ottobre 2007
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