Lunedì 29 Aprile 2024
area riservata
ASAPS.it su
Corte di Cassazione 26/10/2007

Giurisprudenza di legittimità - Divieto di sosta - multa valida anche se il segnale è distante

Corte di Cassazione Civile sez.II 24/9/2007 n. 19683

(Omissis) 

FATTO E DIRITTO

Il Comune di Trapani impugna per cassazione la sentenza 23 dicembre 2004 con la quale il Giudice di pace del luogo, su ricorso in opposizione proposto da Salvatore B., ha annullato il verbale di contestazione n. 102133 redatto il 18 marzo 2004 dalla polizia municipale a carico del detto opponente per violazione dell’art. 7, comma 1, c.d.s.
Parte intimata non svolge attivita’ difensiva.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale fa pervenire requisitoria scritta nella quale conclude chiedendo il rigetto del ricorso siccome manifestamente infondato, sulla considerazione dell’insindacabilita’ delle valutazioni operate in fatto dal giudice del merito.
Tale conclusione non puo’ essere condivisa ed, al riguardo, devesi considerare che l’inammissibilita’ della pronunzia in camera di consiglio e’ ravvisabile solo ove la Suprema Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui al primo comma dell’art. 375 c.p.c., ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza; ove, per contro, la Corte ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti d’evidenza compatibili con l’immediata decisione, ben puo’ pronunziarsi per la manifesta fondatezza dell’impugnazione, anche nel caso in cui le conclusioni del P.G. fossero, all’opposto, per la manifesta infondatezza, e viceversa (Cass. 11 giugno 2005, n. 12384; 3 novembre 2005, n. 21291, SS.UU.).
Nella specie, al B. era stato contestato di aver lasciato la propria autovettura in sosta, non consentita nel giorno dell’accertamento, su strada interessata da divieto in giorni determinati per le operazioni di pulizia, divieto imposto con ordinanza sindacale 13 febbraio 2004, n. 48.
Il Giudice di pace - dato atto che l’opponente aveva parcheggiato la propria autovettura nella strada e nel periodo di tempo riconducibili all’ordinanza suddetta - facendo riferimento all’art. 81 del reg. c.d.s., dal quale si stabilisce "I segnali di prescrizione devono essere installati in corrispondenza o il piu’ vicino possibile al punto in cui inizia la prescrizione", ha ritenuto che, nel caso al suo esame, la collocazione del cartello di divieto a nove metri di distanza dal punto interessato dalla prescrizione non fosse da considerare "prossimo o vicino alla zona di divieto" e fosse inidoneo, quindi, ad imporre la prescrizione stessa.
Tale valutazione, se pure di fatto e rimessa, pertanto, al giudice del merito, e’, all’evidenza, del tutto irrazionale, del che fondatamente si duole il ricorrente ed e’ per questo che non e’ condivisibile l’opinione espressa dal P.G., dacche’ e’ del tutto evidente che non solo nove metri rappresentano una distanza minima sicuramente riconducibile al concetto di "piu’ vicino possibile" espresso dalla pertinente normativa, ma anche che tale distanza e’ funzionale alla necessita’ d’adeguato preavviso dell’inizio del divieto.
Non trattasi, dunque, da parte del giudice a quo, di valutazione discrezionale del fatto, ma d’erronea interpretazione della norma applicata e, comunque, di motivazione irrazionale, suscettibile di censura in sede di legittimita’, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L’impugnata sentenza va annullata, peraltro senza rinvio, potendosi decidere della vertenza allo stato degli atti in questa sede ex art. 384 c.p.c. e respingere nel merito l’originaria opposizione.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza per il giudizio di legittimita’ mentre, per quello di merito, non v’ha luogo a provvedere essendosi l’Amministrazione costituita a mezzo di funzionario e non avendo depositato la nota delle spese vive liquidabili.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, respinge l’originaria opposizione; condanna B. Salvatore alle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed in Euro 400,00 per onorari oltre ad accessori di legge.
(omissis)


© asaps.it
Venerdì, 26 Ottobre 2007
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK