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Corte di Cassazione 17/10/2007

Giurisprudenza di legittimità - Colpo di frusta, danno patrimoniale e prova per presunzioni

Cass. civ., sez. III, sentenza 18.09.2007 n° 19357

E’ sufficiente produrre le dichiarazioni IRPEF, per provare il danno patrimoniale subito a seguito di un colpo di frusta?

AM - Diritto della Circolazione stradale | Danno patrimoniale

Colpo di frusta, danno patrimoniale e prova per presunzioni
(Cass. civile, sez. III, sentenza 18.9.2007 n. 19357)
di Paolo Franceschetti

Il quesito:

  • E’ sufficiente produrre le dichiarazioni IRPEF, per provare il danno patrimoniale subito a seguito di un colpo di frusta?
Articolo tratto dal n° 10/ottobre 2007 del supplemento mensile AltalexMese

Il caso

L’avvocato Tizio viene coinvolto in un incidente stradale. A seguito dell’incidente riporta un’invalidità che il CTU determina nella percentuale dell’uno per cento (ovverosia il cosiddetto “colpo di frusta”). La medesima CTU esclude la sussistenza di postumi permanenti
Accertata la colpa della controparte, il GDP condanna l’assicurazione al pagamento della somma di L. 28.553.00 di cui: 1.375.000 per danni all’autovettura; 265.000 per spese mediche; 2.000.000 per danno biologico da invalidità permenente; 11.590.000 per lucro essante da invalidità temporanea totale di giorni 30; 11.325.000 per 50 giorni di invalidità temporanea.
In appello, la somma viene ridotta considerevolmente, in L. 4.640.000 comprensive della somma di un milione a titolo di danno morale.
Il Tribunale motivava la sua decisione ritenendo non provato il decurtamento del reddito di Tizio, nonostante costui avesse prodotto in giudizio le dichiarazioni Irpef degli ultimi tre anni, da cui risultava un guadagno minore rispetto agli anni successivi.
L’avvocato Tizio ricorre in Cassazione con tre motivi, sostanzialmente riassumibili come segue: il giudice avrebbe assiomaticamente escluso il valore di elementi significati alla produzione delle dichiarazioni dei redditi, ritenendo non provata l’allegata riduzione del reddito, anziché analizzare e valutare le situazioni dedotte e dimostrate.
Inoltre il giudice non avrebbe tenuto conto dell’articolo 4 l. 39 del 1977, che espressamente prevede come base di calcolo per l’invalidità temporanea e permanente il reddito delle persone fisiche così come dichiarato ai fini IRPEF. Tale norma introdurrebbe infatti un principio presuntivo che, quando si verte intorno al reddito di un professionista (notoramente soggetto a variazioni), sarebbe particolarmente utile, stante la difficoltà di provare l’effettiva diminuzione di reddito.
A dire della difesa attorea sarebbe stato onere della controparte fornire smentita o dimostrazione che malgrado l’accertata e non contestata inabilità temporanea l’attività del professionista fosse continuata senza interruzioni.

Normativa
Codice Civile
Articolo 2056 - Valutazione dei danni

Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.
Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

Articolo 2697 - Onere della prova

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.
L. 39/1977

Articolo 4

Nel caso di danno alle persone, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l’incidenza dell’inabilità temporanea o dell’invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina per il lavoro dipendente sulla base del reddito di lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge, e per il lavoro autonomo sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall’apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
E’ in ogni caso ammessa la prova contraria, ma quando dalla stessa risulti che il reddito sia notevolmente sproporzionato rispetto a quello risultante dagli atti indicati nel comma precedente, il giudice ne fa segnalazione al competente ufficio delle imposte dirette.
In tutti gli altri casi, il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può comunque essere inferiore a tre volte l’ammontare annuo della pensione sociale.
Le spese sostenute dagli ospedali o case di cura convenzionate con enti regionali per le prestazioni di cure mediche, per la somministrazione di medicinali e per il ricovero debbono essere rimborsate direttamente alle regioni, le quali possono stipulare con gli assicuratori e le imprese designate apposite convenzioni per la determinazione delle somme da rimborsare e delle modalità del rimborso.
I criteri di cui al primo e al terzo comma sono applicati per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti dopo l’entrata in vigore del presente decreto.

Sintesi della questione

Questi i quesiti cui la Corte è chiamata a rispondere:

· è sufficiente la produzione della dichiarazione dei redditi per ricollegare la diminuzione del reddito all’incidente?
· L’articolo 4 della L. 39/1977 introduce un automatismo di calcolo per il lucro cessante a seguito di un incidente stradale?
· 
A fronte della produzione in giudizio della dichiarazione dei redditi, è onere del convenuto fornire la prova contraria che la diminuzione non è causalmente collegata all’accertata invalidità?

La sentenza

La cassazione, dato atto della correttezza di alcune delle argomentazioni svolte dal ricorrente, precisa quanto segue:

· la diminuzione del reddito può essere certamente provata anche per presunzioni;
· 
la liquidazione del danno però non può essere fatta automaticamente in base ai criteri dell’articolo 4; tale norma infatti non introduce un meccanismo di calcolo automatico, ma si applica solo se, effettivamente, il danneggiato dimostra la perdita della capacità di lavoro;
· 
è il professionista che deve portare elementi di prova specifici per poter dare un quadro completo da cui poter capire quanto e come abbia inciso l’invalidità sulla produzione del reddito;
· 
in presenza di una menomazione di lieve entità, come quella del caso di specie (ricordiamolo: l’un per cento) non se ne deduce automaticamente una perdita di guadagno dovuta a riduzione dell’attività lavorativa;
· 
la semplice produzione della dichiarazione IRPEF non è sufficiente a provare il collegamento tra l’asserita diminuzione e l’incidente, dato che la perdita patrimoniale potrebbe essere collegata causalmente ad altri fattori.
· 
Accogliendo la tesi del ricorrente si giungerebbe ad invertire i criteri su cui si basa l’onere della prova, introducendo una sorta di presunzione di perdita di guadagno a seguito di qualsiasi illecito, che alla luce dell’articolo 2997 è invece inammissibile.
· 
In conclusione, la Corte di merito, con una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, ha escluso non solo (e non tanto) il nesso eziologico tra invalidità e diminuzione del reddito, ma prima ancora ha ritenuto non provata la asserita contrazione dei guadagni.

Il ricorso viene quindi rigettato.

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Mercoledì, 17 Ottobre 2007
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