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Da Altalex - Furto, auto con le chiavi inserite, aggravante dell’esposizione a pubblica fede

(Corte d’Appello Milano, sentenza 11.06.2007)

Furto – aggravante – esposizione a pubblica fede – auto lasciata con le chiavi – sussistenza [art. 625 n. 7, c.p.]
Sussiste l’aggravante della pubblica fede, nel caso in cui il furto sia commesso su autovettura lasciata parcheggiata con le chiavi inserite, in località privata accessibile al pubblico.
La esposizione della cosa alla pubblica fede "...può sussistere anche se la cosa si trovi in luogo privato, cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere, senza che rilevi l’adozione, o meno, da parte del proprietario, di cautele, quali, nell’ipotesi di autoveicolo, la chiusura delle portiere, il bloccaggio delle serrature o dello sterzo. (1)
(1) In tema di assicurazione e furto di auto, avvenuto con le chiavi lasciate nell’autovettura, si veda Tribunale di Napoli, 3331/2007.
(Fonte: Altalex Massimario 12/2007)

 Corte di Appello
Milano
Sentenza 11 giugno 2007
Svolgimento del processo
 
Con sentenza emessa in data 15.6.06 (dep. 19.6.06) il Tribunale di COMO, composizione monocratica, condannava, con giudizio abbreviato, R.V. alla pena di mesi 6 gg. 20 recl. Euro 200 multa per il reato di cui agli artt. 624,625 n. 7 c.p. per essersi impossessato della autovettura xxx, di proprietà di M.A., che la lasciava parcheggiata all’interno del cortile della ditta L. snc, con l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p., per aver commesso il fatto su bene esposto per necessità e consuetudine alla pubblica fede. Il fatto avveniva in data 23.10.02.
L’auto veniva lasciata, con le chiavi inserite, all’interno del cortile della ditta L. snc.

L’imputato ammetteva di essere l’autore del furto; veniva ritenuta sussistente l’aggravante ex art. 625 n. 7 c.p., essendo l’auto parcheggiata in un cortile di una ditta privata, ma con accesso libero.

Venivano concesse, per la ammissione del fatto, le attenuanti generiche, considerate equivalenti alla aggravante contestata; a causa dei precedenti anche specifici.

Con atto depositato in data 6.7.06 proponeva appello il difensore dell’imputato, rilevando:

1) Dichiarasi non doversi procedere per difetto di querela, essendo il furto commesso su autovettura lasciata parcheggiata con le chiavi inserite, in località privata accessibile al pubblico e, quindi, non essendo configurabile l’aggravante ex art. 625 n. 7 c.p.

2) In subordine, ridursi in ogni caso, la pena inflitta.

Motivi della decisione
Ritiene la Corte che la sentenza di primo grado debba essere confermata.
1) Dichiarasi non doversi procedere per difetto di querela. Sostiene il difensore appellante che il furto commesso su autovettura lasciata parcheggiata con le chiavi inserite, in località privata accessibile al pubblico non configura l’aggravante ex art. 625 n. 7 c.p. e che, pertanto, dovrebbe dichiararsi il difetto di querela, trattandosi di furto semplice. Il motivo non può essere accolto. Come già esposto dal primo giudice, la suprema Corte di Cassazione è costante nell’affermare che la esposizione della cosa alla pubblica fede "...può sussistere anche se la cosa si trovi in luogo privato, cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere, senza che rilevi l’adozione, o meno, da parte del proprietario, di cautele, quali, nell’ipotesi di autoveicolo, la chiusura delle portiere, il bloccaggio delle serrature o dello sterzo" (Cass. 4.7.89).
Nella fattispecie odierna il proprietario M.A. dichiarava di aver lasciato l’autovettura all’interno del cortile della ditta privata L. snc, cortile con accesso libero e con le chiavi inserite nel quadro di accensione. Al riguardo, secondo la riferita giurisprudenza "la circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede è configurabile anche quando la cosa si trova in luogo privato, ma aperto al pubblico o comunque facilmente accessibile, ovvero in un cortile di casa di abitazione in diretta comunicazione con una pubblica via, ovvero in parcheggio privato non custodito" (Cass. 17.1.91 n. 8798). Il principio cui risultano ispirate le indicate pronunce è quello di dilatare il concetto di esposizione alla pubblica fede, fino a comprendere anche molti luoghi privati, aperti alla circolazione del pubblico.
Ciò che rileva, ai fini della esclusione della aggravante in parola, "è la circostanza che sulla cosa venga esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale" (Cass. 28.5.90 n. 10367). Nella odierna fattispecie, come esposto, trattandosi di cortile privato, con libero accesso di pubblico, deve, pertanto, ritenersi sussistere l’aggravante in parola.
2) In subordine, ridursi in ogni caso, la pena inflitta. Il motivo non può essere accolto. Malgrado i numerosi precedenti penali anche specifici, venivano concesse le attenuanti generiche, per il comportamento processuale di ammissione dell’addebito. Nella ritenuta equivalenza delle concesse attenuanti generiche, la pena base, determinata ex art. 624 c.p. in mesi 10 recl., a fronte di una pena da 6 mesi a 3 anni, appare vicina al minimo edittale e non consente la richiesta riduzione anche in considerazione dei menzionati precedenti penali (n. 11 condanne per reati commessi dal 1993 al 2004).
La sentenza di primo grado deve, pertanto, essere confermata, con conseguente condanna alle spese dell’ulteriore grado di giudizio.

P.Q.M.

Visti gli artt. 592, 605 c.p.p.
CONFERMA
la sentenza del Tribunale di COMO emessa in data 15.6.06 nei confronti di R.V., dallo stesso appellata
CONDANNA
l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Così deciso in Milano il 6 giugno 2007.
Depositata in Cancelleria l’11 giugno 2007. 


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Giovedì, 06 Settembre 2007
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