Giurisprudenza
di legittimità CORTE
DI CASSAZIONE CIVILE Sezione
II, 17 luglio 2007, n. 15746
Ai sensi dell’art. 74 del C.d.S.,
il soggetto al quale viene imputata la manomissione della targhetta o del
numero di identificazione del telaio dei ciclomotori, non è chi circola con dati
di identificazione del telaio alterati; ma chi materialmente li contraffa,
asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile. (massima
redazionale)
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REPUBBLICA
ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA
CIVILE
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.
Rafaele CORONA - Presidente Dott.
Vittorio Glauco EBNER - Consigliere Dott.
Giovanna SCHERILLO - Consigliere
Dott.
Francesca TROMBETTA - Rel.
Consigliere Dott.
Umberto ATRIPALDI - Consigliere
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso proposto da: G. GIANCARLO, elettivamente domiciliato in Roma
via Delle Grazie 3, presso lo studio dell’avvocato Renato Lioi, difeso
dall’avvocato Giulio Ripani, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA
AREZZO, in persona del Prefetto protempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 112/03 dei Giudice di pace
di Sansepolcro, depositata il 17/05/03; udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del
04/05/06 dal Consigliere Dott. Francesca Trombetta; udito
l’Avvocato MENGHINI con delega dell’Avvocato RIPANI depositata in udienza,
difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; udito
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore: Generale Dott. Riccardo Fuzio che
ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con
ricorso al G.d.P. di Sansepolcro depositato il 27.2.03, G. Giancarlo
proprietario dell’auto Fiat tipo tg. PI 50XX13 proponeva opposizione avverso il verbale con
il quale gli era stata contestata la violazione dell’art. 74 commi 1 e 6
del C.d.S. perché circolava alla guida del suddetto veicolo che
risultava avere la targhetta del costruttore portante un numero diverso da
quello di identificazione del telaio. Assumeva
il G., pur non contestando la contravvenzione, di nulla sapere del fatto,
spiegando di avere portato, circa un anno prima dell’accertamento, la propria
autovettura dal carrozziere Tinti Moreno per eseguire riparazione e dove furono
montati pezzi di ricambio recuperati da altra auto poi rottamata. Costituitasi,
la prefettura di Arezzo contestava l’assunto dell’opponente facendo presente
che era stata disposta la restituzione del mezzo per consentire la
regolarizzazione. Il
G.d.P. con sentenza del 17.5.2003 rilevato: che la contravvenzione era stata
elevata legittimamente e che per 17attribuibilità della stessa è sufficiente la colpa; che per la
corte di legittimità è sufficiente la coscienza volontà dell’azione e cioè la condotta
volontaria e cosciente da parte dell’autore del fatto (CIRCOLAVA); che, con riferimento alla buona fede,
nessuno può invocare la propria
ignoranza della legge; accertato che il veicolo de quo non era stato oggetto di
furto, respingeva il ricorso applicando la sanzione nel minimo edittale.
Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione G. Giancarlo. Nessuna difesa ha
svolto la controparte.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Deduce
il ricorrente a motivo di impugnazione: la violazione e falsa applicazione
dell’art. 74 C.d.P. Per
avere il G.d.P. erroneamente applicato la norma e la relativa sanzione ad un
soggetto diverso da quello che poneva in essere il comportamento incriminato,
per essere invece il carrozziere l’autore dell’infrazione. Il
ricorso è fondato. Il
G.d.P. infatti, nel ritenere legittimamente elevata al G. la contravvenzione per la
violazione dell’art. 74 del C.d.S., ha errato applicando la norma ad un
soggetto diverso da quello cui essa attribuisce il comportamento sanzionato. Ai
sensi dell’art. 74 del C.d.S., il soggetto al quale viene imputata la
manomissione della targhetta o del numero di identificazione del telaio dei
ciclomotori, non è chi circola con dati di identificazione del telaio alterati; ma chi
materialmente li contraffa, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile. Nella
specie, poiché il G. è stato contravvenzionato per il solo fatto della circolazione: né in
alcun modo è stato
contestato o messo in dubbio quanto dallo stesso dichiarato circa l’essergli
stato il veicolo restituito con quella targhetta (il cui numero non corrispondeva a
quello del telaio) dalla carrozzeria (specificatamente da lui indicata), cui lo aveva consegnato
per le riparazione (tant’è che dopo gli accertamenti, il veicolo, prima
sequestratogli, gli è stato restituito non risultando denunciato per furto il veicolo cui
rispondevano i dati della targhetta applicata sul ciclomotore del G.); il
ricorso va accolto per essere stata la norma erroneamente applicata. La
sentenza impugnata va, pertanto, cassata senza rinvio e stante la soccombenza
l’intimata Prefettura di Arezzo va condannata al pagamento, in favore del G.,
delle spese del presente giudizio nella misura che si liquida in dispositivo.
P.Q.M.
La
corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna
l’intimata Prefettura di Arezzo al pagamento in favore del G., delle spese del
presente giudizio liquidate in € 1.100,00 di cui €
100,00 per spese vive. Così deciso in Roma il 4.5.2006.
Depositato in cancelleria il 13 luglio 2007
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