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Giurisprudenza di merito - Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Violazione amministrativa commessa da infradiciottenne - Violazioni del codice della strada - Applicazione dell’art. 2 L. n. 689/81 - Limiti

(G.d.P. di Chioggia,4 aprile 2007 Sez.Civ.)

 

Giurisprudenza di merito
GIUDICE DI PACE DI CHIOGGIA
Sezione Civile
4 aprile 2007

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Vio­lazione amministrativa commessa da infradiciot­tenne - Violazioni del codice della strada - Appli­cazione dell’art. 2 L. n. 689/81 - Limiti.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada commesse da minore degli anni diciotto, l’art. 2 della L. n. 689/81, laddove esclude che possa essere assoggettato a sanzione amministrativa chi «al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere», non può essere interpretato nel senso, strettamente letterale, di ri­tenere sempre e comunque i minori di anni diciotto privi della capacità di essere destinatari di sanzioni amministrative ma, al contrario, va inteso nel senso di estendere alle sanzioni amministrative i principi penalistici relativi alla capacità di intendere e vo­lere dei minori. (Sulla base di questo principio il giudice di pace ha respinto l’opposizione ai verbali di accertamento delle violazioni degli artt. 116, comma 13 bis, 170, commi 2 e 6 e 171, commi 1, e 2, C.s., commesse da quattordicenne ritenuto piena­mente in grado di intendere e di volere al momento della commissione dei fatti)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso depo­sitato in data 28 aprile 2006 e ritualmente notificato, unitamente al pedissequo decreto, il sig. B.E., in qua­lità di genitore esercente la potestà sul minore B.M. impugnava il verbale di accertamento di violazione al codice della strada n. 25852 contestato al minore B.M. per l’assunta infrazione, in Chioggia alla via D. Schiavo, alle ore 20,10 del giorno 21 aprile 2006, a mezzo del ciclomotore Booster avente contrassegno di identificazione ... dell’art. 116 comma 13 bis c.s. per­ché «circolava alla guida del ciclomotore indicato senza avere conseguito il certificato di idoneità alla guida e senza essere titolare di patente ... » ed il verbale n. 25853 perché, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, violava l’art. 170 commi 2 e 6, l’art. 171 commi l, 2 e 3 e l’art. 213 comma 2 quinquies C.S., comportante il sequestro amministrativo del mezzo finalizzato alla confisca, in quanto «circolava senza fare uso del prescritto casco protettivo obbligatorio e inoltre trasportava altra persona ... ».
Senza contestare la responsabilità delle infrazioni, il ricorrente invocava l’annullamento dei verbali im­pugnati per esser stati redatti a carico di soggetto mi­norenne e per aver il figlio minore sottratto il ciclo­motore al proprietario, suo zio V.R. all’insaputa di questi.
Rilevava, inoltre, che il verbale relativo alla san­zione accessoria del sequestro amministrativo del ci­clomotore era privo dell’informazione di cui all’art. 213 comma 2 quinquies.
In data 30 settembre 2007 si costituiva in giudizio, con deposito degli atti di cui all’art. 23 comma 2 L. 689/1981 e di comparsa di costituzione, il Comune di Chioggia confermando la piena legittimità degli atti impugnati, rilevando, in particolare, l’inconsistenza giuridica delle doglianze dell’opponente nonché l’av­venuta notifica, comunque, anche al genitore eser­cente la potestà, dei verbali impugnati.
Alla prima udienza
del l0 ottobre 2007 compari­vano entrambe le parti che, preliminarmente, rilevavano essere stato fissata, per il giorno 17 gennaio 2007, udienza relativa ad altro procedimento innanzi a questo stesso giudice fra le stesse parti avente ad og­getto altro verbale collegato ai medesimi fatti per cui è causa e, concordemente, pertanto, chiedevano un rinvio dell’udienza per consentire la riunione dei due procedimenti.
Alla successiva udienza del 4 aprile 2007, cui erano state rinviate tutte le udienze, non celebrate, del 17 gennaio 2007, veniva disposto l’invocata riunione col procedimento n. 155/C/06 R.G. avente ad oggetto l’impugnazione del verbale con cui era stato nuova­mente sottoposto a sequestro amministrativo il ciclo­motore, erroneamente rilasciato al trasgressore, in data 22 maggio 2006, dalla Polizia locale di Chioggia.
In quest’ultimo ricorso l’opponente, oltre ad evi­denziare l’assunta incostituzionalità dell’art. 213 comma 2 sexies C.S., ribadiva che il sig. V.R., proprie­tario del ciclomotore, non era a conoscenza che il mi­nore B.M. fosse alla guida del suo veicolo.
Le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, senza articolare alcuna richiesta istruttoria.
Previa precisazione delle conclusioni e discussione orale, veniva pronunciata, quindi, sentenza di cui ve­niva data immediata lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Tutti i motivi di impu­gnazione addotti dal ricorrente sono infondati ed i ricorsi vanno, pertanto, respinti.
L’opponente non contesta la responsabilità del mi­nore nella commissione delle infrazioni rilevate ma af­ferma l’illegittimità dei verbali impugnati perché re­datti a carico del figlio minorenne.
Pur consapevole del diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità al riguardo, lo scrivente ha ragione di ritenere che l’art. 2 della L. 689/1981, laddove esclude che possa essere assoggettato a san­zione amministrativa chi «al momento in cui ha com­messo il fatto non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere», non possa essere in­terpretato nel senso, strettamente letterale, di ritenere sempre e comunque i minori di anni 18 privi della ca­pacità di essere destinatari di sanzioni amministrative ma, al contrario, vada inteso nel senso di estendere alle sanzioni amministrative i principi penalistici relativi alla capacità di intendere e volere dei minori.
È noto che, secondo il codice penale (cfr. artt. 97 e 98 c.p.), mentre gli infraquattordicenni sono ritenuti incapaci di intendere e di volere e non sono, quindi, imputabili, per gli infradiciottenni che abbiano com­piuto 14 anni, tale capacità non è affatto esclusa ma va accertata di volta in volta.
Ben potranno gli stessi, pertanto, essere destinatari di sanzioni amministrative e ricevere la relativa noti­ficazione se si ha ragione di ritenere che abbiano suf­ficiente capacità di autodeterminare la propria con­dotta.
Diversamente opinando, si perverrebbe all’inaccet­tabile conseguenza per cui il minore che, non rispet­tando un segnale stradale, procuri lesioni personali ad un utente della strada, potrebbe essere sottoposto a procedimento penale ma non a sanzione amministra­tiva.
Se si considera che il codice della strada contiene numerose norme indirizzate proprio ai minori, risul­terebbe altrettanto ingiustificato che gli stessi possano essere ritenuti destinatari della parte precettiva della norma ma non di quella sanzionatoria.
Sebbene, pertanto, la formulazione letterale dell’art. 2 L. 689/1981 risenta ancora dell’iniziale impostazione della legge di depenalizzazione che portava a modellare la responsabilità da illecito amministra­tivo sulla falsariga della responsabilità civilistica e ri­sarcitoria, si ritiene che il suddetto articolo debba es­sere interpretato nello spirito che, nella sua impostazione definitiva, permea l’intera legge 689/ 1981 la quale ha, con tutta evidenza, mutuato dal si­stema penale, più che da quello civile, la sua struttura fondante e gli istituti più tipici (cfr., ad esempio, l’art. 3 sull’elemento soggettivo, l’art. 4 sulle cause di giu­stificazione della responsabilità, l’art. 7 sull’intrasmis­sibilità dell’obbligazione, l’art. 8 relativo all’ipotesi di più violazioni che prevedono sanzioni amministrative, etc.).
Nel caso di specie, si ritiene che il B.M., minore di anni 18 ma che aveva compiuto 14 anni, fosse pienamente in grado di intendere e di volere al momento della commissione dei fatti, né è stato introdotto in giudizio al­cun elemento tale da indurre a diverse conclusioni.
Totalmente infondati si sono rivelati anche i rimanenti motivi, di opposizione. 
Non si coglie, infatti, la rilevanza giuridica che può rivestire, a sostegno dell’invocato annullamento dei verbali, la circostanza, dedotta in ricorso, che il B.M. avrebbe sottratto il ciclomotore al suo legittimo pro­prietario all’insaputa di questi, rendendosi, pertanto, sostanzialmente autore di un furto, ammissione che, al contrario rafforza il convincimento della piena capa­cità del minore di autodeterminare, sia pure in maniera illecita, la propria condotta.
Quanto all’assunta omessa indicazione, nel verbale di sequestro amministrativo, dell’informazione circa la possibilità, decorsi 30 giorni, di trasferire la custodia presso un luogo di cui il contravventore ne abbia la di­sponibilità, pur a prescindere dalla circostanza che dalla documentazione depositata dal Comune resi­stente risulta, invece, essere stato regolarmente dato tale avviso, vi è da dire che la stessa ammissione, con­tenuta in ricorso, che il ricorrente era comunque a co­noscenza di tale possibilità, avrebbe, al limite, fatto de­gradare tale mancato avviso ad una mera irregolarità tale da non inficiare la validità del provvedimento e giammai avrebbe potuto condurre alla nullità dell’atto, proprio per la sua inidoneità a ledere qualsivoglia di­ritto di difesa.
Quanto all’asserita incostituzionalità dell’art. 213 comma 2 sexies c.s. si deve affermare la sua manifesta infondatezza in ordine al richiamato parametro costi­tuito dall’art. 27 Cost. avendo, in più occasioni, la Corte costituzionale ribadito che tale articolo va rife­rito esclusivamente alle pene e non alle sanzioni am­ministrative (cfr., explurimis, ardo n. 319/2002), men­tre in ordine all’art. 42 Cost. si deve evidenziare l’irrilevanza della questione per carenza di interesse del ricorrente, non proprietario del mezzo.
Non vi è luogo alla pronuncia sulle spese non es­sendosi l’Amministrazione opposta costituita a mezzo di avvocato.    

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Lunedì, 03 Settembre 2007
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