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Il D.L. 3 agosto 2007 n. 117: una moderna grida manzoniana? Articolo di Mauro Vinciotti 14.08.2007

Il D.L. 117, pur riconoscendone le lodevolissime intenzioni, richiama alla memoria le famigerate “grida” di manzoniana memoria, che “tuonavano” contro i trasgressori minacciando pene severissime... e poi, nella pratica, venivano sistematicamente irrise dai più furbi.

 

IL D.L. 3 AGOSTO 2007 N. 117:

UNA MODERNA GRIDA MANZONIANA?

di Mauro Vinciotti

 

La genesi del D.L. 3 agosto 2007 n. 117 è nota: per tentare di arginare la recrudescenza degli incidenti stradali che insanguinano le nostre strade durante l’esodo estivo, alcune norme facenti parte del DDL 2480 (contenente una vera e propria mini-riforma del codice della strada), sono state stralciate per renderle subito operanti con lo strumento del Decreto-Legge; tra queste la modifica all’art. 142 del c.d.s. in materia di velocità dei veicoli.

Prima di analizzare la norma novellata è però doveroso fare una considerazione di ordine più generale.

A causa dell’attenzione mediatica che è stata dedicata ai “week-end di sangue” degli ultimi mesi, si può avere l’impressione di trovarsi di fronte ad una anomala - e preoccupante - ondata di incidenti mortali circoscritta ad un periodo particolarmente infausto.

Chi, come me, lavora a quotidiano contatto con gli infortuni stradali, invece, sa bene che si tratta di una tragica - e ben più preoccupante - normalità.

Dati alla mano, sulle strade italiane in un solo anno sono morte 5.426 persone e 313.727 sono rimaste ferite[1]: per farci un’idea delle reali proporzioni del fenomeno, in ben 4 anni di occupazione militare in IRAQ, tra tutti i soldati di tutti i paesi della coalizione si sono contati 3.676 morti (statisticamente meno di 1000 all’anno) e circa 25.000 feriti.

Volendo costruire un paradosso, potremmo dire che è molto più pericoloso fare un giro in auto sulle strade di casa nostra che fare il militare in IRAQ!

Le cause di questa strage quotidiana sono molteplici e sarebbe troppo semplicistico circoscriverle alla sola velocità, ma sta di fatto che l’intervento del legislatore in questa delicata materia era auspicabile ed auspicato da tempo: vediamo ora con quali risultati.

Il sistema sanzionatorio previsto dall’art. 142 del c.d.s. è stato inasprito attraverso una serie di interventi:

1. sono state rimodulate le sanzioni in proporzione alla eccedenza rispetto al limite stabilito: infatti è stata aggiunta una ulteriore (e più grave) fascia sanzionatoria per chi supera di oltre 60 km/h detto limite;

2. è stata aumentata la durata del periodo di sospensione della patente di guida per le violazioni correlate al superamento di oltre 40 e 60 km/h del limite;

3. è stata prevista la possibilità di impiegare come fonti di prova anche dispositivi che calcolano la velocità media su un tratto di strada predeterminato (come, peraltro, già accade con il sistema tutor in autostrada)

4. è stato introdotto un significativo incremento della sanzione accessoria della sospensione della patente per l’ipotesi di recidiva nel biennio (fino alla possibilità di revoca della patente)

5. è stato aumentato il numero di punti sottratti dalla patente in caso di superamento del limite di oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h (corrispondente alla fascia di violazioni più frequente)

6. è stato previsto il raddoppio delle sanzioni in caso di veicoli pesanti ed è stata introdotta la “presunzione” di guida con limitatore di velocità non funzionante od alterato in caso di violazioni dei limiti di velocità commesse dai veicoli obbligati a montare tale apparecchio

Da quanto sopra, appare evidente la ferma intenzione del governo di combattere il pericolo rappresentato dalla velocità adottando un provvedimento estremamente rigoroso.

Sappiamo tutti, però, che per combattere un fenomeno radicato e diffuso non è sufficiente minacciare sanzioni più severe quando queste non sono accompagnate dalla certezza dell’applicazione della pena.

Per questo motivo lascia non meno che basiti l’ulteriore novità apportata dal D.L..

Con un magistrale “colpo di spugna” infatti, lo stesso legislatore che minaccia sanzioni tanto severe per i trasgressori dei limiti di velocità, prescrive che tali sanzioni potranno essere applicate solo utilizzando “postazioni di controllo preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi” e rimandando, per le modalità di impiego di tali postazioni, ad un futuro decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, che non si sa se e quando verrà emanato.

C’è da domandarsi cosa potranno fare le forze di polizia, nelle more dell’emanazione di detto decreto, se non astenersi dall’operare, con tanti saluti per i più rigorosi controlli da tutti auspicati in occasione dell’esodo di Agosto.

E’ pur vero che il Ministero dell’Interno, con fulminea tempestività, ha emanato lo stesso 3 agosto una circolare in cui prescrive che “nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali in corso di approvazione (...), le postazioni mobili di controllo dovranno essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 m. dal punto in cui è collocato l’apparecchio di rilevamento della velocità e che, anche con un messaggio variabile, dovranno recare le seguenti iscrizioni: "CONTROLLO DI VELOCITA" ovvero "RILEVAMENTO DI VELOCITA". Le segnalazioni di cui trattasi dovranno essere comunque collocate in condizioni di sicurezza in modo da consentirne la tempestiva avvistabilità da parte degli utenti in transito e la tutela degli operatori di polizia ma viene da chiedersi se la giurisprudenza di merito riconoscerà ad una mera circolare valenza tale da legittimare una procedura che deve essere stabilita con D.M..

Quand’anche esistesse il modo di operare legittimamente, è chiaro come il sole che questa novità sembra rivolta in direzione diametralmente opposta a quella della certezza della pena e minaccia di rendere assolutamente inutile qualunque inasprimento delle sanzioni, anzi addirittura la stessa previsione di una qualsiasi misura sanzionatoria.

Il potere dissuasivo delle “pene” previste dal codice della strada, sta nel fatto che, potenzialmente, possono essere applicate all’automobilista ovunque commetta una violazione: dal 3 agosto 2007 non è più così.

Ben presto ogni automobilista si renderà conto che può correre a proprio piacimento senza timore che qualcuno stia misurando la velocità a sua insaputa: basterà rallentare solo quando una dovizia di cartelli e scritte luminose lo avvertirà che a 400 mt. c’è un autovelox... e poi via di nuovo a tutta velocità !!!

Qualcosa del genere già si vede sulle autostrade italiane in vicinanza di quelle poche, vecchie, postazioni fisse la cui ubicazione è conosciuta da tutti: auto che sfrecciano ad altissima velocità e che, in corrispondenza della postazione, si “attaccano ai freni” per tornare sotto il limite, per poi accelerare di nuovo, certe della totale impunità.

 

 

Ma vi è di più: essendo notorio che solo un pazzo ometterebbe di rallentare in vista di un cartello luminoso in cui lampeggia la scritta “controllo di velocità”, non mi stupirei se qualche giudice di pace prendesse spunto da tale considerazione per annullare tutti i verbali per eccesso di velocità, argomentando che “se l’automobilista non ha rallentato, vuol dire che la postazione non era ben visibile ed adeguatamente presegnalata!”

 

In conclusione il D.L. 117, pur riconoscendone le lodevolissime intenzioni, richiama alla memoria le famigerate “grida” di manzoniana memoria, che “tuonavano” contro i trasgressori minacciando pene severissime... e poi, nella pratica, venivano sistematicamente irrise dai più furbi.


 

[1] Fonte ISTAT riferita all’anno 2005.



da Altalex
Giovedì, 16 Agosto 2007
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