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Il concessionario di autoveicoli assume il ruolo di venditore per i vizi del prodotto

Giudice di Pace Borgo San Lorenzo, sentenza 22.05.2007 n° 432

Interessante in alcuni passi – in altri discutibile - la sentenza del Giudice di Pace di Borgo San Lorenzo n. 432 emessa in data 22 maggio 2007 su una questione relativa ai danni derivanti dal ritardo nell’assistenza, dovuta per legge, in caso di difettosità del prodotto venduto al consumatore.

La questione riguardava la richiesta di risarcimento dei danni subiti dall’attore a causa di un guasto – occorso durante il periodo di garanzia biennale – alla propria auto acquistata dalla concessionaria convenuta.

Di particolare interesse risultano due statuizioni una in limine litis relativa alla legittimazione passiva della convenuta, l’altra nel merito della controversia relativamente alla risarcibilità dei danni derivanti dai “notevoli inconvenienti” causati al consumatore dall’intempestivo intervento per la riparazione del bene difettoso.

Quanto alla prima statuizione occorre precisare che la convenuta aveva eccepito l’insussistenza della propria legittimazione passiva insistendo sul fatto che il concessionario di automobili è un mero mandatario che agisce per conto del produttore. La tesi è decisamente respinta dal giudicante, il quale, correttamente inquadrata la fattispecie, identifica nel concessionario il “venditore” del bene facendo riferimento al rapporto negoziale tra compratore e concessionario ed al fatto che si tratta di una vendita cosiddetta “a catena” ove il concessionario non è mero mandatario – o agente – del produttore ma da questo acquista per rivendere, a suo rischio, a terzi onde ne consegue la sua diretta responsabilità per i vizi della cosa venduta.

Interessante, però, dicevamo anche l’interpretazione estensiva del dettato normativo dell’articolo 1519 quater del codice civile (rectius adesso articolo 130, comma 5, Codice del Consumo. La norma in questione prevede che: “le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene”. Orbene, il giudicante tenendo in debito conto lo scopo del bene in questione (un’automobile, per definizione un bene utilizzato per gli spostamenti) ragionevolmente ha riconosciuto che cinque giorni per la riparazione non rientravano nel congruo termine e creavano un notevole inconveniente al consumatore. Ha poi riconosciuto che la violazione di detta normativa implica l’obbligo a risarcire i danni conseguenti al suo mancato rispetto. Fin qui, il ragionamento pare coerente ed in linea con la normativa in vigore.

Più discutibili appaiono invece le altre statuizioni del Giudice. L’Attore aveva chiesto che fossero riconosciuti e liquidati in via equitativa i danni causati dallo stress e dalla vacanza rovinata a seguito del vizio presentato dal bene acquistato. Il Giudice si è limitato a respingere tale richiesta sulla base del fatto che il danno da vacanza rovinata sarebbe risarcibile solo se causato dalla vendita di pacchetti turistici. Ora, se da un lato, è vero che la risarcibilità del cosiddetto “danno da vacanza rovinata” è stata introdotta nel nostro ordinamento proprio in connessione con la vendita di pacchetti turistici, è altrettanto vero che copiosa è ormai la giurisprudenza che fa rientrare nell’ambito dell’articolo 2043 - ovvero nell’articolo 2059 - del codice civile la risarcibilità del danno da sofferenza morale – nella sub-specie del danno cosiddetto “esistenziale” - patito per fatto e colpa del terzo danneggiante, anche in costanza di rapporto negoziale. Così come nella sentenza 23 novembre 2006 del Giudice di Pace di Catanzaro dove è riconosciuto il risarcimento del danno esistenziale, anche a colui il quale abbia subito uno stress a seguito del verificarsi di difetti e vizi connessi alla fase di installazione del modem della linea Alice, ma anche nella sent. n. 65/2001 del Giudice di Pace di Avellino che ha riconosciuto il danno da stress in caso di inadempimento contrattuale delle Poste Italiane (entrambe le sentenze su Altalex). La Consulta ha poi anche sussunto il cd danno da stress all’interno del precetto normativo di cui all’articolo 2059 c.c svincolando tale precetto dalla presenza di reato, normalmente richiesta per la risarcibilità del cosiddetto danno morale o pretium doloris (Corte Costituzionale 233/2003). Non appare quindi condivisibile – ma altresì piuttosto sbrigativa - la motivazione di rigetto del Giudice di Pace soprattutto nella parte in cui rigetta il danno consequenziale, quando – nella forma del danno da stress – viene orami riconosciuto piuttosto pacificamente da dottrina e giurisprudenza.

Discutibile appare anche il rigetto della parte relativa alle spese sostenute dalla fidanzata dell’attore sulla base dell’assunto che non sarebbe provato che a pagare sarebbe stato l’attore e che non c’è norma che impone all’uomo di pagare il soggiorno alla donna. Se quest’ultimo assunto è vero, altresì è vero che al giorno d’oggi è facile verificare – con i mezzi di pagamento elettronici – chi abbia sostenuto effettivamente la spesa, tra l’altro il proprietario dell’automobile che è legato al trasportato da un contratto di trasporto e che quindi deve tenere indenne il trasportato dalle spese che questi abbia a subire in conseguenza di disguidi nel trasporto medesimo. Non solo, la riduzione della richiesta risarcitoria alla metà del costo del pernottamento è anch’essa contraria alle norme di comune esperienza essendo di palmare evidenza che una camera doppia costa meno del doppio di una camera singola (o anche di una doppia uso singola) e quindi anche la quantificazione risulta viziata da un errore di fondo. Non solo, ma il ragionamento del Giudicante appare altresì paradossale perché, se la fidanzata avesse ceduto il credito all’attore, questo sarebbe divenuto allora sì riconoscibile in quanto non più legato dalla situazione del “chi paga” ma solo dall’azionabilità del credito ceduto.

Una riflessione merita anche la statuizione sulle spese. Il Giudice di Pace ha provveduto alla compensazione tra le parti a seguito di un’asserita “reciproca soccombenza”. Il commentatore è consapevole che la giurisprudenza di legittimità attribuisce una quasi totale discrezionalità al giudice in tema di ripartizione delle spese ma altresì non può astenersi dal sottolineare come l’uso – orami indiscriminato – della compensazione delle pese da parte della giudicatura di pace stia finendo col frustrare proprio i diritti azionati in giudizio. Nella fattispecie poi la motivazione relativa alla reciproca soccombenza appare infondata dal momento che si ha reciproca soccombenza quando tutte (o parte) della domande proposte dalle parti nel medesimo giudizio non trovano accoglimento: ma la concessionaria convenuta non ha proposto al giudice alcuna domanda essendosi limitata a chiedere di respingere le domande attoree. Non si può infatti parlare di soccombenza reciproca quando una sola parte proponga un certo numero di domande e solo alcune trovino accoglimento da parte del Giudice.

(Altalex, 9 agosto 2007. Nota di Agostino Gori)

Giudice di Pace
Borgo San Lorenzo

Sentenza 22 maggio 2007, n. 432

Repubblica italiana

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Borgo San Lorenzo, in persona dell’avv. Cosimo Pekelis, nella causa civile promossa da: R. A. con l’avv. Walter Cabras

Attore
contro:

R. S.r.l.
con l’avv.
convenuta ed iscritta al n. 1160/06 del R.G. ha pronunciato la seguente sentenza.

Conclusioni per entrambe le parti: come in atti.

Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 06.07.06, R. A. conveniva in giudizio la s.r.l. R. per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti e causati da un guasto all’impianto idro-guida dell’autovettura Land Rover Free Lander, a lui venduta dalla R. s.r.l.. Il guasto era avvenuto mentre egli si trovava in vacanza in Spagna. I danni lamentati erano i seguenti: spese per il soggiorno obbligato in località La Herradura, e cioè pernottamento, pasti, trasferimenti, telefonate in Italia, nonché danno da vacanza rovinata. Si costituiva la convenuta, la quale eccepiva in limine la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, contestava qualsivoglia propria responsabilità per i danni tutti lamentati.

Venivano autorizzate memorie ex art. 320, 4° comma, del c.p.c., dopo di che veniva ammessa come teste la sig.ra C. B., ma la prova non aveva luogo, una volta accertato che la teste aveva interesse in causa. Veniva poi ammessa la prova di parte convenuta con la teste P. B.. All’udienza odierna, le parti concludevano come in atti.

Motivi della decisione

Legittimazione passiva della convenuta.
E’ infondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dalla convenuta.

La figura del concessionario - e la convenuta è concessionaria della Land Rover - ancorché non disciplinata dal codice, non si identifica mai con quella del mandatario, per il semplice motivo che egli acquista in proprio certi beni, nella specie automobili, per poi rivenderli in proprio. Prova ne sia che il concessionario riceve dal produttore fatture per lui passive ed emette fatture attive sue proprie a carico del cliente acquirente. Ne consegue che si crea un rapporto diretto tra il concessionario e l’ultimo acquirente, mentre quest’ultimo non avrà mai rapporti, né diretti, né indiretti col produttore acquei beni.

AN DEBEATUR.

Acclarato dunque che la convenuta assume la qualifica di venditore, si rende applicabile l’art. 1519 quater del codice civile, nei limiti da esso previsti. Oltre al diritto alle riparazioni - titolo peraltro non vantato in questa sede - è possibile estendere la responsabilità del venditore a certi tipi di danno, che siano diretta conseguenza dei vizi della cosa, interpretando estensivamente, ma razionalmente, l’inciso del quinto comma di tale articolo, là dove esso prescrive che le riparazioni o le sostituzioni non devono recare notevoli inconvenienti al consumatore.

A nulla rileva che il guasto ebbe a verificarsi in Spagna anziché davanti alla porta di casa dell’attore, giacché le automobili sono costruite e vendute per viaggiare ovunque, e pertanto la garanzia per i difetti deve operare in qualsiasi luogo si trovi il mezzo.

Devono essere pertanto riconosciute le spese per i pernottamenti, poiché non vi è prova che l’attore abbia risparmiato il costo degli alberghi delle località ove era intenzionato a recarsi.

Possono essere riconosciute le spese telefoniche, il cui elevato numero si giustifica con la necessità di tenere sotto pressione chi doveva provvedere alla riparazione dell’auto.

Non possono essere riconosciute le spese per i pasti, perché l’attore avrebbe comunque dovuto nutrirsi in quel luogo o in altro. Miglior sorte non possono trovare le spese per i taxi, non essendo stata chiarita la causa e la necessità d quegli spostamenti.

Infine, il danno da vacanza rovinata non può trovare ingresso in questa sede, perché esso pare piuttosto riferibile agli organizzatori di viaggi ed e-scursioni, che non a soggetti del tutto diversi.

In altre parole, il contratto stipulato con un’agenzia di viaggi ha ad oggetto il viaggio medesimo, mentre quello stipulato con un venditore di automobili ha ad oggetto appunto un’autovettura e nient’altro. Si tratterebbe comunque di un danno indiretto, con la conseguenza che, accogliendo la tesi opposta, si giungerebbe alla conclusione assurda che il concessionario di auto dovrebbe rispondere anche delle conseguenze di un mancato affare, sfumato perché il mezzo si è guastato e il cliente non è potuto giungere in tempo sul luogo della contrattazione.

Quantum debeatur.
Le spese di pernottamento possono essere riconosciute solo per la metà.

E’ necessario prendere le mosse dall’ordinanza, con la quale questo giudice dichiarava l’incapacità a testimoniare della signora C. B. Non esiste alcuna norma in forza della quale una persona di sesso maschile debba sostenere lui solo le spese di una vacanza da lui trascorsa con una persona di sesso femminile, quando vi è semmai la presunzione che ciascuno sostenga tali oneri per la metà, stante l’attuale parità tra i sessi. A nulla vale il rilievo che nessuna norma vieta al soggetto maschile di offrire una vacanza alla sua compagna, poiché avrebbe dovuto essere fornita la prova rigorosa di una accordo preventivo in tal senso. In difetto, il danno da pernottamento rimane subito per la metà dalla signora Bucarelli, la quale non è parte in causa.

In estrema sintesi, i danni risarcibili sono i seguenti: 217,50 per spese di albergo e 134,58 Euro per spese telefoniche, queste ultime riconoscibili per intero all’attore, essendo lui l’unico intestatario dell’auto, in totale 352,08 Euro. La reciproca soccombenza impone la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, condanna la s.r.l. R., in persona del legale rappresentante, al risarcimento dei danni subiti da R. A. e, che liquida in 352,08 Euro, con interessi legali dal dì della domanda ai saldo.

Compensa integralmente le spese di lite.
Borgo San Lorenzo, 22 maggio 2007

II Giudice di Pace avv. Cosimo Pekelis

RINVENUTO IN CANCELLERIA - 1 GIU. 2007
IL CANCELLIERE (B3)


da Altalex.it


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Giovedì, 09 Agosto 2007
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