Giurisprudenza di
legittimità CORTE DI CASSAZIONE
CIVILE Sezione II, 31
maggio 2007, n. 12833
Ai sensi dell’art. 4
della legge n. 168 del 2002, norma imperativa, dell’utilizzazione ed
istallazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità deve
essere data informazione all’automobilista: la Corte ha confermato la sentenza
del Giudice di pace, che aveva annullato una multa per eccesso di velocità per
la mancanza in loco di cartelli indicanti la presenza di autovelox.
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SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO Il Ministero dell’Interno ha impugnato, nei
confronti di I. A., con ricorso notificato il 5.1.06, la sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro,
depositata il 26.11.04, che aveva annullato il
verbale di contestazione della violazione dell’art. 142/8 C.d.S. elevato dalla Pol.
Strada. Lamenta la violazione dell’art. 201 n. 1 bis lett. f) C.d.S. e art. 4
D.L. 121/02, dato
che erroneamente il Giudice di Pace aveva ritenuto che la prescritta informazione
agli automobilisti della presenza dell’autovelox fosse “condizione di
legittimità dell’eventuale verbale di contestazione”, senza considerare il carattere
meramente organizzativo e precauzionale di detta norma, volto ad evitare che l’effetto
“sorpresa”, determini situazioni di pericolo per la circolazione.
L’intimato non resiste.
Attivata la procedura ex art. 375 C.P.C., il P.G.
ha chiesto la trattazione del ricorso in P.U.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è manifestamente
infondato alla stregua dell’inequivoco disposto dell’art. 4
L. 168/02, secondo
cui dell’utilizzazione ed installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico
della velocità deve esser data informazione agli automobilisti. Norma di
carattere imperativo, che non consente all’interprete di disapplicarla in
ragione di un’asserita, ma inespressa “ratio”, che ne limiterebbe l’efficacia nell’ambito dei
rapporti organizzativi interni alla p.a.: e la
cui riscontrata inosservanza determina, come già rilevato dal Giudice di Pace, la nullità dell’opposto verbale, perché emesso in violazione di
legge. Il ricorso va,
pertanto, rigettato.
L’omessa
costituzione dell’intimato, esonera dalla liquidazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il
23.2.07.
Depositato in
Cancelleria il 31 maggio 2007
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