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Corte di Cassazione 02/05/2007

Giurisprudenza di legittimità - SANZIONI AMMINISTRATIVE - MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DI UN CICLOMOTORE

(Cass. Civ., sezione II, 21 marzo 2007, n. 6685)

 

Il genitore anche non coabitante, non può sottrarsi alla propria responsabilità in caso di modifica delle caratteristiche tecniche di un ciclomotore da parte di un minore, tale da consentirgli di superare la velocità massima ammessa per tale categoria di mezzi di trasporto, non trattandosi di una condotta episodica che può sfuggire al controllo del genitore, ma integrando una modifica stabile della meccanica del motoveicolo,non del tutto inusuale e di agevole realizzabilità, che il genitore esercente la potestà avrebbe potuto e dovuto verificare nell’adempimento dei propri obblighi di vigilanza sul minore. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D. P. Antonino proponeva opposizione davanti al giudice di pace di Cittadella avverso l’ordinanza ingiunzione del prefetto di Padova con la quale era stata disposta la confisca del motoveicolo di cui era proprietario, a seguito della contestazione della violazione dell’art. 97/9 c.d.s. effettuata dalla polizia municipale di Cittadella a suo carico, sia quale proprietario, si quale genitore esercente la potestà sul figlio minore D. P. E., il quale circolava a bordo di detto mezzo, non più rispondente alle caratteristiche e prescrizioni indicate nell’art. 52 c.d.s, in quanto sviluppante un velocità superiore al limite consentito.
A fondamento dell’opposizione il D. P. deduceva che non aveva mai usato il ciclomotore e, quindi, non si era potuto accorgere delle modifiche apportate da suo figlio; aggiungeva che il minore solo apparentemente risiedeva con lui, quale genitore affidatario, in quanto dopo lo scioglimento del matrimonio dei genitori, era andato convivere con i nonni paterni. Spiegava, quindi, che egli non era in condizioni di controllare lo stato del motoveicolo.
Il giudice di pace accoglieva l’opposizione annullando il verbale, facendo proprie le deduzioni difensive dell’opponente.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prefetto di Padova, rappresentato dall’avvocatura dello stato, in forza di un unico motivo. Non ha svolto difese in questa sede l’intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 6 della legge n. 689/81 e degli artt, 97, 196 e 213 c.d.s.. Osserva che la ritenuta estraneità del D.P. Antonino contrasta con il disposto dell’art. 6 della legge n. 689181, il quale fissa la responsabilità solidale del proprietario del veicolo, che costituisce principio generale valido per qualsiasi violazione. Inoltre l’art. 2 della citata legge sancisce la non assoggettabilità a sanzione del minore di diciotto anni, stabilendo che della violazione risponde il genitore tenuto alla sorveglianza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nella specie D. P. Antonino doveva rispondere non soltanto quale proprietario, ma anche quale genitore esercente la potestà sull’autore della violazione e non aveva dimostrato in sede di opposizione che il ciclomotore era stato utilizzato contro la sua volontà né aveva provato di non aver potuto impedire il fatto.

Il ricorso è fondato

Premesso che in tema di violazioni al codice della strada, la modifica delle caratteristiche tecniche di un ciclomotore, che sia tale da consentirgli di superare la velocità massima ammessa per tale categoria di mezzi di trasporto (45 km/h), ne comporta il passaggio alla categoria dei motoveicoli, con conseguente applicabilità della sanzione di cui all’art. 97 del c.d.s., in essa inclusa la misura accessoria della confisca (art. 97, comma quattordicesimo) (cfr. Cass. 7.12.2001, n. 15506), in ordine alla responsabilità dell’esercente la potestà, qualora il fatto sia commesso da minorenne, questa corte ha già avuto modo di affermare che la dimostrazione del genitore di non aver potuto impedire il fatto va fornita attraverso la prova di aver esercitato la massima vigilanza sul minore e di aver fatto il possibile per evitare che il medesimo circolasse su strada con un veicolo capace di sviluppare una velocità superiore a quella consentita e di aver controllato che il veicolo non venisse a tali fini modificato (cfr. Cass. 20.10.1997, n. 10282), Peraltro, il tipo di violazione in discorso non è inquadrabile in una condotta episodica che può sfuggire al controllo di un genitore, ma comporta una modifica stabile della meccanica del motoveicolo, che l’esercente la potestà avrebbe potuto e dovuto verificare, tenuto anche conto che trattasi di una operazione non inusuale e la cui facile realizzabilità è notoria. Né può il genitore esercente la potestà eludere i propri obblighi di vigilanza adducendo la non coabitazione con il minore, peraltro dimorante nella medesima città.
Il ricorso va pertanto accolto, e non risultando proposti ulteriori motivi di impugnazione non esaminati dal giudice di pace, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, potendo questa corte pronunciare nel merito con il rigetto dell’impugnazione.
Nulla per le spese del giudizio di opposizione, non risultando costituita la prefettura. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da D. P. Antonino. Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IIª sezione civile, il giorno 24.1.2007.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2007.


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Mercoledì, 02 Maggio 2007
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