ORDINANZA N. 132 REPUBBLICA
ITALIANA composta
dai signori:
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 213, commi 2-quinquies e 2-sexies (commi
introdotti dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per
assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel
testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
promosso con ordinanza del 6 febbraio 2006 dal Giudice di pace di Castellammare
di Stabia, nel procedimento civile vertente tra V. Rosa e il Comune di
Castellammare di Stabia, iscritta al n. 160 del registro ordinanze 2006 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima
serie speciale, dell’anno 2006. Visto l’atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2007 il
Giudice relatore Alfonso Quaranta. Ritenuto che il Giudice di pace di Castellammare di Stabia, con l’ordinanza
di cui in epigrafe, ha sollevato – in riferimento agli art. 3 e 27 della
Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 213, commi 2-quinquies e 2-sexies (commi
introdotti dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per
assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel
testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); che il rimettente, senza nulla peraltro riferire in ordine alla
fattispecie sottoposta al suo vaglio, assume che il predetto art. 213, commi 2-quinquies e 2-sexies, del codice della strada – «nella parte in cui prevede il
sequestro e la conseguente confisca» di ciclomotori e motoveicoli, «anche se
non di proprietà del soggetto che commette l’infrazione» stradale alla quale è
ricollegata, a titolo di sanzione accessoria, l’applicazione della confisca del
mezzo – sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost; che, difatti, in base alle disposizioni censurate «un’infrazione
identica per allarme sociale» ad altre contemplate dal codice della strada
risulta assoggettata alla «previsione di una sanzione totalmente sproporzionata»,
senza tacere che, ove detta sanzione venga «equiparata a quelle previste in
materia penale», essa sarebbe in contrasto anche con l’art. 27 Cost., giacché
nella specie si pone «l’esecuzione della pena a carico di soggetto non
personalmente responsabile»; che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, eccependo, in via
preliminare, l’inammissibilità della questione «in quanto priva di ogni
motivazione sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza», nonché svolgendo,
nel merito, talune considerazioni tese ad evidenziare la non contrarietà delle
norme censurate rispetto agli evocati parametri costituzionali. Considerato che il Giudice di pace di Castellammare di Stabia dubita – in riferimento agli art. 3 e
27 della Costituzione – della legittimità costituzionale dell’art. 213, commi
2-quinquies e 2-sexies (commi
introdotti dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per
assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel
testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); che il predetto rimettente, tuttavia, ha omesso completamente di
descrivere la fattispecie oggetto del giudizio a quo; che tale omissione comporta – secondo la costante giurisprudenza di
questa Corte (si vedano, da ultimo, le ordinanze numeri 91, 72 e 45 del 2007) –
la manifesta inammissibilità della questione sollevata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale. LA
CORTE COSTITUZIONALE dichiara la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 213, commi 2-quinquies e 2-sexies
(commi introdotti dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2,
del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per
assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel
testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e
27 della Costituzione,
dal Giudice di pace di Castellammare di Stabia, con l’ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2007. Depositata
in Cancelleria il 19 aprile 2007. |
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