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Corte di Cassazione 22/02/2007

Da Altalex - Omissione di soccorso: configurabilità del dolo e gravità delle lesioni causate

(Cassazione, sez. IV penale, sentenza 08.11.2006 n° 41962)

 

Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte analizza la fattispecie di reato dell’omissione di soccorso e si sofferma in particolare sull’elemento soggettivo sotteso a tale reato.
Nel caso specifico si trattava di un automobilista, il quale non si era prestato al soccorso della vittima di un incidente stradale e che nei due gradi di merito aveva ritenuto non configurabile in suo capo una condotta dolosa, poiché la natura lieve delle lesioni colpose causate deponevano per la mancata conoscenza delle condizioni di fatto che avrebbero giustificato l’assolvimento dell’obbligo di assistenza.
Al riguardo, va premesso che il nuovo Codice della Strada, all’articolo 189 prevede varie condotte che devono essere tenute dal conducente in caso di incidente.
La Suprema Corte evidenzia come tali condotte siano dosate in “crescendo” in relazione alla maggiore delicatezza delle situazioni che si possono presentare.
L’orientamento giurisprudenziale prevalente vuole la punibilità per un tale tipo di reato solo per dolo; già in precedenza la Suprema Corte aveva statuito, infatti, che “poichè l’art. 189 c. strad. prevede quale delitto, e non più, come nel precedente c. strad., quale contravvenzione, l’omissione dell’obbligo di fermarsi dopo un incidente stradale con danno alle persone, detta condotta può essere punita solo se commessa con dolo; il dolo deve investire non solo l’evento dell’incidente, ma anche il danno alle persone, che non costituisce una condizione di punibilità, sostanzialmente imputabile a titolo di responsabilità oggettiva, atteso che la sostituzione di una fattispecie dolosa ad una colposa sarebbe poco razionale laddove si ritenesse che la seconda è punita indipendentemente dalla consapevolezza da parte dell’agente di tutti gli elementi della stessa, e quindi anche delle conseguenze derivate dall’incidente stesso” (Cass. pen. Sez. IV, 16 febbraio 2000, n. 5164).
La sostituzione effettuata dal legislatore della fattispecie contravvenzionale con quella delittuosa fa cadere la possibilità di considerare l’evento dannoso come condizione di punibilità.
La punibilità in questo caso si fonda, infatti, sulla consapevolezza dell’agente di tutti gli elementi della fattispecie e, pertanto, anche del danno alle persone.
Sulla base di tale ragionamento si è condannato l’imputato, che dopo aver tamponato un’altra autovettura si era dileguato per sottrarsi ad un proprio dovere.
Irrilevante dovrà considerarsi la circostanza della gravità o meno delle lesioni riportate dai danneggiati, non potendosi escludere per una valutazione ex post di lievità dei relativi danni, la condotta dolosa dell’autore del delitto.
Viene confermata pertanto la condanna sancita dalla Corte di Appello di Napoli, riaffermando un principio che oltre che giuridico, appare come un dovere di civiltà, il quale deve essere rispettato e non ammette giustificazioni che si fondano sulla gravità o meno delle lesioni provocate dal comportamento dell’agente.

(Altalex, 22 febbraio 2007. Nota di Vittorio Mirra) 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Sentenza 8 novembre 2006, n. 41962

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

1.Dott. CAMPANATO ORAZIANA
2.Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE
3.Dott. LICARI CARLO
4.Dott. FOTI GIACOMO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F. G.

avverso

SENTENZA del 15/11/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI
- visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
- udita in pubblica UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere LICARI CARLO
Udito il procuratore generale nella persona del (omissis) che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza

OSSERVA

La Corte di Appello di Napoli, investita dell’impugnazione proposta dall’imputato F. G. contro la sentenza del Tribunale di Avellino, con la quale era stato dichiarato colpevole del reato di omissione di soccorso a seguito di tamponamento di autovettura che lo precedeva e condannato alla pena ritenuta di giustizia, decideva di confermare quella resa in primo grado.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, adducendo violazione di legge e difetto di motivazione, sui rilievo che erroneamente sarebbe stato ritenuto configurabile il dolo in un caso, come quello in esame, in cui la natura lieve delle lesioni riportate dalle persone offese deponeva per la mancata conoscenza delie condizioni di fatta che avrebbero giustificato l’assolvimento dell’obbligo di prestare loro assistenza.
Il ricorso e’ infondato.
Va premesso che il nuovo codice della strada all’art. 189 descrive in maniera dettagliata la condotta che l’utente della strada deve tenere in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, stabilendo un "crescendo" di obblighi in relazione alla maggiore delicatezza delle situazioni che si possono presentare.
Cosi’ e’ previsto, per quanto qui interessa, l’obbligo di fermarsi in ogni caso, cui si aggiunge, allorché vi siano persone ferite, quello di prestare loro assistenza.
L’inottemperanza all’obbligo di fermarsi e’ punita con la sanzione amministrativa in caso di incidente con danno alle sole cose (comma quinto) e con quella penale della reclusione fino a quattro mesi in caso di incidente con danno alle persone (comma sesto). In tale seconda ipotesi se il conducente si e’ dato alla fuga la norma contempla la possibilità dell’arresto in flagranza nonché la sanzione accessoria della sospensione della patente; la sanzione penale e’ più grave (reclusione fino ad un anno e multa) per chi non ottempera all’obbligo di prestare assistenza.
Ne deriva che, come peraltro questa Corte ha già avuto occasione di stabilire che l’infrazione può essere punita solo se commessa con dolo (vedansi: sentenze di questa stessa sezione del 6712/94 n. 3836 imp. B. del 16/2/2000 n. 5164, imp. B).
Non può essere condiviso l’orientamento espresso da Cass. sez. IV 13.1.98 (ud. 31.10.97) n. 327, M. rv. 209677, secondo la quale il dolo deve investire il solo evento dell’incidente comunque ricollegabile al comportamento del conducente e non anche il danno alle persone, un avvenimento esterno, distinto sia dalla condotta criminosa sia dall’evento tipico, che costituisce la condizione obiettiva di punibilità.
Infatti, proprio la scelta operata dal legislatore con il nuovo codice della strada di sostituire la precedente contravvenzione, per sua natura colposa, con una fattispecie delittuosa, caratterizzata dalla punibilità solo a titolo di dolo (salva espressa diversa previsione nella specie insussistente), fa ritenere non condivisibile la tesi secondo la quale la natura dell’evento dannoso cagionato potrebbe costruirsi come condizione di punibilità, e cioè potrebbe sostanzialmente essere imputato a titolo di responsabilità oggettiva.
La sostituzione dì una fattispecie dolosa ad una colposa sarebbe poco razionale laddove si ritenesse che la prima e’ punita indipendentemente dalla consapevolezza da parte dell’agente di tutti gli elementi della stessa e, quindi, anche delle conseguenze derivate dall’incidente stesso.
Orbene, nel caso in esame, i giudici di merito hanno accertato che l’imputato, sceso dalla propria autovettura e limitatosi a constatare i darmi provocati alla sua autovettura dal tamponamento dì quella che lo precedeva, immediatamente dopo si dileguò senza averne giusticazione dal luogo del sinistro, in tal modo dando la prova che la fuga sia state voluta per sottrarsi al dovere, ritenuto fastidioso, di prestare l’assistenza occorrente alle vittime dell’incidente, essendo irrilevante ai fini della responsabilità che le lesioni patite da queste ultime fossero gravi ovvero lievi, come ex post si è accertato.
Al rigetto del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in Roma, il giorno 8 novembre 2006.

Il Presidente

Depositato in Cancelleria, oggi 21 dicembre 2006.


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Giovedì, 22 Febbraio 2007
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