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Corte di Cassazione 12/02/2007

da Altalex - Conducente responsabile delle lesioni se il trasportato non si allaccia le cinture

(Cassazione , sez. IV penale, sentenza 12.09.2006 n° 30065)

 

I giudici di legittimità nella sentenza in rassegna statuiscono che il conducente di un autoveicolo ha l’obbligo di controllare se i trasportati abbiano o meno allacciato le cinture di sicurezza.
In caso affermativo, nulla quaestio. Pertanto, se da un eventuale sinistro i trasportati subiscono lesioni personali, il conducente risponderà solo secondo le norme regolamentatrici della materia, avendo cioè riguardo alle prescrizioni in merito ad una eventuale o meno responsabilità del trasportante nella causazione de quo.
Tuttavia, nel caso in cui i trasportati non provvedono spontaneamente, egli dovrà invitarli a tanto. In effetti, se a seguito di un eventuale incidente stradale i terzi trasportati subiscono delle lesioni personali, la responsabilità sarà sua.
Con il dictum in questione gli ermellini precisano che l’automobilista ha l’obbligo giuridico di fare allacciare le cinture di sicurezza, in difetto risponderà di lesioni personali lievi. I giudici di via Cavour, si sono riportati a quanto avevano statuito in precedenza [1] dove precisavano che anche se il mancato uso delle cinture di sicurezza è sanzionato amministrativamente a carico di chi sia tenuto ad indossarle, il conducente dell’autoveicolo è comunque obbligato, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi le cinture e, in caso di sua renitenza, a rifiutarne il trasporto o ad omettere l’intrapresa della marcia, pertanto, risponde di omicidio colposo il conducente che non abbia ottemperato al suddetto obbligo ove il soggetto trasportato sul veicolo da lui condotto sia deceduto dopo esser stato sbalzato fuori dal veicolo a seguito di un sinistro.

La ratio del dictum

Il caso sotteso all’esame del Supremo Collegio è di grande rilievo ai fini della qualificazione della responsabilità dell’utente della strada in materia di trasporto di persone. Da un lato bisogna osservare che il legislatore expressis verbis sancisce nell’art. 172, C.d.S. l’obbligatorietà dei sistemi di ritenuta, dall’altro occorre rilevare che nella sentenza de qua il ragionamento operato dalla Suprema Corte è imperniato sul concetto di colpa generica del conducente che si inserisce nell’azione produttiva dell’evento lesivo da parte del trasportato, privo di cintura di sicurezza, creando al contempo un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo [2]. Nel caso di specie la colpa a seguito dell’evento dannoso verificatosi è da ascriversi nella causa di negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi e regolamenti [3]. Pertanto risulta colposo per omissione il comportamento inerte del soggetto (rectius, conducente) ogni qual volta un suo atto d’impulso avrebbe potuto modificare l’eventus damni, conducendo a conseguenze meno gravose [4].

Caso deciso

Caia veniva condannata in primo grado al pagamento di una multa di € 200 , in quanto responsabile di lesioni personali lievi [5], nella causazione dell’incidente avvenuto nel 2002, per aver trasportato sulla propria vettura un’amica senza farle indossare le cinture di sicurezza e quest’ultima, a seguito del sinistro occorsole durante il trasporto, rimaneva lievemente ferita. A seguito di tanto Caia proponeva opposizione alla Corte di Appello territorialmente competente. Nelle more del regolare iter processuale, i giudici di merito emettevano sentenza con la quale ribadivano quanto affermato dai giudici di prime cure, confermando la responsabilità dell’appellante, corroborata dal fatto che la terza trasportata aveva la cintura di sicurezza slacciata e la trasportante aveva non solo omesso di far allacciare le cinture all’amica, ma la propria responsabilità era acclarata dalla circostanza di essere uscita fuori strada a seguito di una manovra di marcia mal effettuata, perdendo il controllo del veicolo. Infine, aditi i giudici di legittimità, la causa veniva trasmessa alla quarta sezione penale della Corte di cassazione. Con il dictum in questione i Supremi giudici nella sentenza 12 settembre 2006 n. 30065 dichiaravano che in casi come questi il conducente risponde per lesioni personali colpose, rigettando il ricorso così come proposto da Caia.

(Altalex, 12 febbraio 2007. Nota di Luca Bardaro)


[1] Si vedano ex plurimis Cassazione penale, sez. IV, sentenza 28 febbraio 2003 n. 9311; Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 9904 del 1996.
[2] Per un approfondimento sul punto si veda GRECO, Mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del trasportato e concorso di colpa del conducente, in Resp. Civ., Torino, 2004, II.
[3] Art. 43, c.p. Elemento psicologico del reato.

Il delitto:

  • è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
  • è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente;
  • è colposo, o contro l’intenzione quando l’evento, anche se preveduto [c.p. 61, n. 3], non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.
[4] Tale tipo di colpa discende dalla violazione dei parametri di diligenza, prudenza e perizia che il conducente, con la diligenza del buon padre di famiglia, avrebbe dovuto osservare, magari interrompendo la marcia e facendo scendere dall’autovettura il passeggero.
[5] L’art. 582 c.p. punisce chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente. Le lesioni, che possono essere di natura dolosa o colposa, si distinguono in lievi, gravi e gravissime, con un conseguente diverso trattamento sanzionatorio.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
(Presidente: L. Marini; Relatore: C. G. Brusco)
SENTENZA 12 settembre 2006 n. 30065

LA CORTE OSSERVA

S.E. ha proposto ricorso avverso la sentenza 7 lug. 2004 della Corte di appello di Torino che ha confermato la sentenza 9 apr. 2003 del Tribunale di Asti che l’aveva condannata alla pena di euro 200,00 di multa per il delitto di lesioni colpose lievi in danno di C.V.
I giudici di merito hanno ritenuto accertato che l’imputata avesse per colpa cagionato le lesioni in questione avendo perso il controllo dell’autovettura da lei condotta sulla quale era trasportata la persona offesa.
A fondamento del ricorso si deduce con un primo motivo l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale perché l’affermazione di responsabilità sarebbe fondata esclusivamente sulle dichiarazioni interessate della persona offesa e non sarebbero state accertate le modalità e la causa dell’incidente; con il secondo motivo si deduce invece la mancanza manifesta illogicità della motivazione perché i giudici di merito non avrebbero considerato che l’unica causa dell’incidente era costituita dall’aver omesso, la persona offesa, di allacciare le cinture di sicurezza.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e in quanto introduce nel giudizio di legittimità circostanze di fatto che non possono essere apprezzate da questa corte.
La prima censura proposta dalla ricorrente, oltre che porre in discussione la ricostruzione dei fatti accolta dai giudici di merito, neppure ne propone un’alternativa in presenza di una motivazione adeguata che ha ritenuto accertato che l’imputata avesse perso il controllo del veicolo da lei condotto.
Ne rileva che questa ricostruzione fosse fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa ritenute peraltro attendibili dai giudici di merito.
Sotto diverso profilo la tesi della riconducibilità dell’evento a colpa esclusiva della persona offesa è manifestamente infondata posto che è obbligo del conducente verificare che i trasportati facciano uso delle cinture di sicurezza ed essendo stata accertato in fatto, nel caso in esame, che l’imputata neppure si era preoccupata di invitare la passeggera ad allacciarle.
Alla dichiarazione di inammissibilità conseguono le pronunzie di cui al dispositivo.
Con riferimento a quanto statuito dalla Corte cost. nella sentenza 13 giu. 2000 n. 186 si rileva che non si ravvisano ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità in considerazione della palese violazione dei limiti del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte suprema di Cassazione, sezione IV penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 giugno 2006.
Depositata in Cancelleria il 12 settembre 2006.

 

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Lunedì, 12 Febbraio 2007
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