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Corte di Cassazione 10/02/2007

Massime di giurisprudenza - Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Non immediata

(Cass. Civ., sez. II, 4 maggio 2005, n. 9222 )
In materia di infrazione al codice della strada ed in tema di contestazione della violazione, la disciplina speciale di cui all’art. 200 c.s., derogando a quella generale dettata dall’art. 14 L. 689/1981, prevede che è legittima la contestazione successiva delle violazioni, semprechè siano indicati i motivi che hanno impedito la contestazione immediata, tra cui enumerati a titolo esemplificativo dall’art. 384 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992) e per l’appunto costituiti dall’impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato a velocità eccessiva e dall’accertamento della relativa violazione a mezzo di autovelox. Infatti, il rilevamento dell’eccesso di velocità tramite apparecchiature elettroniche, consentendo la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero quando il veicolo sia già a distanza dal luogo di accertamento, configura un’ipotesi normativamente determinata di esonero della contestazione immediata; peraltro, le scelte in ordine alle modalità di organizzazione del servizio di rilevazione ed accertamento delle violazioni non sono sindacabile da parte del giudice ordinario, poiché altrimenti si verificherebbe una inammissibile ingerenza nel modus operandi dell’Amministrazione.

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Sabato, 10 Febbraio 2007
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