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Giurisprudenza di merito - CIRCOLAZIONE STRADALE – SVOLTA A SINISTRA – OBBLIGO DI CEDERE LA PRECEDENZA AI VEICOLI PROVENIENTI DAL SENSO OPPOSTO – NECESSITA’ PER IL CONDUCENTE FAVORITO DI ADEGUARE LA VELOCITA’ ALLO STATO DEI LUOGHI.

(G. di p. di Gemona del Friuli, 9 gennaio 2007, n. 5)

 

Giurisprudenza di merito
GIUDICE DI PACE DI GEMONA DEL FRIULI
Sentenza 9 gennaio 2007, n. 5

CIRCOLAZIONE STRADALE – SVOLTA A SINISTRA – OBBLIGO DI CEDERE LA PRECEDENZA AI VEICOLI PROVENIENTI DAL SENSO OPPOSTO – NECESSITA’ PER IL CONDUCENTE FAVORITO DI ADEGUARE LA VELOCITA’ ALLO STATO DEI LUOHI.

Nel caso di incidente stradale, non risponde della violazione il conducete che svolta a sinistra se non è sufficientemente dimostrato che è stata la sua manovra ad interferire nella direttrice di marcia del veicolo proveniente dalla opposta direzione e non la velocità non adeguata allo stato dei luoghi tenuta dal conducente favorito.

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 

IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI

Nella persona dell’avv. Vincenzo Zappalà
nella pubblica udienza del 9 gennaio 2007 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni, la seguente

SENTENZA
(art. 23, 8° comma, L. 689/1981)

nella causa per controversia in materia di opposizione a verbale di contestazione n. 700002486733, emesso il 17.07.2006 e notificato il 18.09.2006 dalla Sezione di Polizia Stradale di Udine, Distaccamento di Tolmezzo (UD)
avente ad oggetto: violazione dell’art. 145, commi 2 e 10, del Codice della Strada, D. Lgs. n° 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (C.d.S.).

promossa

con domanda in data 02.10.2006

da

OMISSIS,

OPPONENTE

contro

PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI UDINE

AMMINISTRAZIONE OPPOSTA NON PRESENTE

CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE: annullarsi il verbale opposto.
CONCLUSIONI DELL’AMMINISTRAZIONE OPPOSTA: respingersi il ricorso.

FATTO E DIRITTO

Il verbale in oggetto riporta le seguenti indicazioni: “OMISSIS….alla guida del veicolo indicato (ATVV FIAT MAREA targa AG 610 DD) effettuava manovra di svolta a sinistra omettendo di concedere la precedenza ad altro veicolo proveniente da destra. Infrazione accertata a seguito di incidente stradale con feriti occorso alle ore 12:25 del 15.07.2006 nel centro abitato di Artegna (UD), all’altezza del civ. 138 di via Villa. A conclusione della ricostruzione della vicenda infortunistica”.
Il “Verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e sulle cose” redatto dagli accertatori il 17.07.2006, ai sensi dell’art. 354 c.p.p., riporta le seguenti indicazioni: “Direzione di marcia da Magnano in Riviera ad Artegna, lungo la via Villa. Strada a doppio senso, con due corsie non delimitate. Pavimentazione in porfido, senza anomalie…fondo stradale asciutto….Il tratto di strada interessato risulta largo mt. 8,80. Sul lato destro, oltre la carreggiata, è presente un muro in pietrame, sul lato sinistro, oltre la carreggiata, è presente un marciapiede rialzato a cui ???? (parte illeggibile) civili abitazioni….Condizioni del tempo: serene; visibilità: ottima; traffico: normale; segnaletica: centro abitato, 30 Km/h. A mt. 8,20 dalla base di riferimento, parete tra l’ingresso dei civici 138 e 140 di via Villa, viene rilevata l’autovettura FIAT MAREA OMISSIS, nella corsia di sinistra, ruotata in senso antiorario, con la parte anteriore rivolta verso Artegna. A contatto con lo spigolo anteriore destro della suddetta autovettura viene rinvenuto il motociclo YAMAHA TENEREE “MI839822”, adagiato a terra sul suo fianco destro, con la ruota anteriore parzialmente sotto lo spigolo ant. dx della FIAT BRAVA in posizione obliqua rispetto asse stradale, con la parte anteriore rivolta verso destra, in direzione di Magnano in Riviera. Danni constatati sull’autoveicolo: localizzati nello spigolo anteriore destro, gruppo ottico rotto.???? (parte illeggibile) rotto. Inoltre: cofano motore piegato, parafango anteriore destro estroflesso. Danni constatati sul motociclo: forcella anteriore piegata, cerchio piegato, cupolino rotto ed abraso.
Il verbale di sommarie informazioni (art. 351 c.p.p.) del conducente del motociclo coinvolto nell’incidente, sig. OMISSIS riporta la seguente dichiarazione: “Il giorno 15 luglio 2006, alle ore 12 circa, alla guida del mio motociclo, percorrevo nel centro abitato di Artegna la via Villa, con direzione di marcia Artegna-Magnano in Riviera. Giunto nei pressi del civico 138, un’autovettura che procedeva dalla direzione opposta, improvvisamente ha svoltato a sinistra tagliandomi la strada. Sono stato subito soccorso da alcuni passanti che hanno subito chiamato il 118”.
Il verbale di dichiarazioni spontanee (art. 350 c.p.p.) della sig.ra OMISSIS, riporta la seguente dichiarazione: “Percorrevo via Villa del centro abitato di Artegna, quando, giunta all’altezza del civico 138 circa, mi fermavo al centro della strada, in attesa di svoltare verso sinistra, al che vedo sopraggiungere dal lato opposto un motociclo ad alta velocità, sicuramente a 70 Km/h, a (?) mt. da me, lui inizia a frenare, la frenata brusca lo fa imbarcare. Non sapevo se andare avanti o stare ferma, ho preferito fermarmi per non confonderlo, non è riuscito a schivarmi per poco e mi ha urtato sul mio spigolo anteriore destro, prontamente sono scesa e ho allertato i soccorsi. Io non lamento lesioni.”

MOTIVI DEL RICORSO

L’opponente assume che nell’occasione si trovava ferma in prossimità del centro della strada, con l’indicatore di direzione sinistro azionato, circa all’altezza del civico 132/2 di via Villa, poiché attendeva di accedere all’ingresso della propria abitazione, quando il motociclo YAMAHA targato OMISSIS sopraggiungeva ad una velocità del tutto inadeguata in relazione ai luoghi e, vista in lontananza l’autovettura, effettuava una brusca frenata, che determinava la perdita di controllo del motoveicolo e la conseguente collisione con l’autovettura.
Dall’analisi dei rilievi degli Agenti della Polstrada di Tolmezzo non si evince in alcun modo la mancata precedenza. Del resto gli stessi Agenti sono intervenuti circa venti minuti dopo il fatto e non hanno assistito direttamente all’accaduto.
Pertanto, poiché i verbali sono privi di fede privilegiata, l’amministrazione accertatrice non ha fornito la prova della violazione contestata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudicante, con decreto del 05.10.2006, ha fissato l’udienza di comparizione del 9 gennaio 2007, ordinando all’autorità che ha emesso il provvedimento, di depositare in Cancelleria, copia degli atti e del “Verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose” redatto a norma dell’art. 354 c.p.p. Il Comando accertatore ha fatto pervenire gli atti e le proprie controdeduzioni in data 7.12.2006 e, successivamente, ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni ed il “Verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose”. Dalle controdeduzioni del Comando accertatore si evincono alcune circostanze non indicate nel verbale di accertamenti urgenti: 1) il conducente del motociclo, OMISSIS, riportava lesioni personali con prognosi di gg. 40 s.c.; 2) sul piano viabile non venivano rilevate tracce di frenata o scarrocciamento. Nelle sue conclusioni, il Comando accertatore ha fatto presente che la OMISSIS, svoltando a sinistra per accedere ad un passo privato, doveva adottare ogni precauzione, in particolare avrebbe dovuto arrestarsi al limite della propria corsia ed impegnare la corsia opposta solo dopo aver accertato che nessun altro veicolo la percorreva e che, comunque la sua manovra non avrebbe interferito nella marcia di alcun altro veicolo.
La Prefettura ha fatto pervenire la sua comparsa di costituzione e risposta in data 04.01.2007, recependo le controdeduzioni del Comando accertatore e rilevando nel merito, che la violazione contestata trova il suo fondamento nelle dichiarazioni rese dai due protagonisti del sinistro. La medesima conducente dell’autovettura ha dichiarato, infatti, di aver visto il motociclo che stava sopraggiungendo dal senso opposto di marcia, quando era ferma al centro della carreggiata, in attesa di svoltare a sinistra. E proprio la circostanza di aver percepito la presenza del motociclo in avvicinamento avrebbe dovuto indurre la ricorrente ad astenersi dall’intraprendere la manovra di svolta a sinistra, per concedere la prescritta precedenza.
All’udienza di comparizione l’opponente precisa la dinamica dell’incidente e deposita n. 2 fotografie scattate prima della rimozione dei mezzi coinvolti, quindi conclude come in atti.
Il Giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza mediante lettura delle motivazioni e del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE
(ex art. 23, 8° comma, L. 689/91)

L’opposizione è fondata e va accolta.
Osserva il Giudicante che la posizione dei mezzi, così come rilevata dai verbalizzanti e confermata dalle fotografie depositate dall’opponente, i rilevanti danni ai due veicoli e l’assenza di prove circa la mancata precedenza contestata con il verbale oggetto del presente procedimento, fanno presumere una dinamica del tutto diversa da quella descritta dai verbalizzanti.
In effetti, se il conducente del motociclo fosse arrivato a velocità consentita e cioè entro il limite di 30 Km/h presente in via Villa di Artegna e se avesse mantenuto la sua destra, egli avrebbe potuto agevolmente passare perché il veicolo antagonista è stato rinvenuto a mt. 8,20 dal lato sinistro e cioè poco oltre la mezzeria (che tra l’altro non è contrassegnata da segnaletica orizzontale).
Nella fattispecie il “Verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose” risulta carente sia nella descrizione del luogo del sinistro e della relativa segnaletica orizzontale, sia nell’assunzione di testimonianze diverse dai protagonisti dell’incidente, sia perché non sono state prodotte le fotografie dei mezzi nello stato di quiete dopo l’urto, sia perché non è stato individuato esattamente il punto d’urto. Pertanto, sotto il profilo probatorio lascia un’estrema incertezza sulla dinamica del sinistro.
Pertanto, a parte la convinzione del Giudicante che l’incidente si è verificato per colpa esclusiva del conducente del motociclo, rimane applicabile il noto principio “in dubio pro reo”, richiamato dal comma 12 dell’art. 23 L. 689/1981.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede:

 Accoglie l’opposizione di OMISSIS e, per l’effetto, annulla il verbale di contestazione n. 700002486733, emesso il 17.07.2006 dalla Sezione di Polizia Stradale di Udine, Distaccamento di Tolmezzo (UD).

• Spese compensate.

• Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

Così deciso in Gemona del Friuli, il 9 gennaio 2007.

IL GIUDICE DI PACE COORDINATOR
Avv. Vincenzo Zappalà 

 


© asaps.it
Martedì, 16 Gennaio 2007
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