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Massime di giurisprudenza - Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Verbale – Deduzioni tecniche che l’organo accertatore trasmette al prefetto – Diritto di accesso – Diniego – Richiesta di audizione da parte del ricorrente – Effetti.

(Giudice di Pace Civile di Torino, 4 ottobre 2005, n. 12831)
Il diniego all’accesso agli atti relativi al procedimento (nella specie: le deduzioni tecniche dell’organo accertatore) compromette la possibilità, da parte del ricorrente che sia stato convocato per essere personalmente udito, di integrare oralmente le proprie argomentazioni difensive, sicchè la semplice convocazione del ricorrente non vale a scongiurare quella pronuncia di nullità dell’ordinanza- ingiunzione che, per consolidata giurisprudenza, consegue alla mancata concessione dell’invocata audizione, allorquando i fati dimostrino che la relativa convocazione abbia rappresentato un atto di mera facciata ed all’interessato non sia stato, invero, assicurato il diritto di partecipare alla formazione del provvedimento finale.

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Giovedì, 11 Gennaio 2007
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