Le
attribuzioni del personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico in materia
di infrazioni al codice della strada riguardano, ai sensi dell’art. 17, comma
133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, integrato e interpretato
autenticamente dall’art. 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, oltre alla
sosta sulle corsie riservate a detto trasporto, con esclusione delle infrazioni
commesse fuori da tali zone specificamente individuate, ancorché idonee ad
arrecare intralcio al transito di autobus. (Nella specie, la Corte di
Cassazione ha confermato la sentenza impugnata che aveva accolto l’opposizione
avverso il verbale di accertamento, da parte di un ausiliare del traffico,
dell’infrazione consistente nell’aver lasciato un autoveicolo in sosta in
prossimità di una curva)
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