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Corte di Cassazione 12/12/2006

Giurisprudenza di legittimità - Velocità – Limiti fissi – Apparecchi rilevatori – Documentazione fotografica - Necessità – Esclusione -Fattispecie relativa all’accertamento di violazione dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiatura denominata “Telelaser” verificatasi prima dell’entrata in vigore del D.L. 20 giugno 2002, n. 121.

(Cass. Civ., sez. I, 24 aprile 2006 , n. 9532)

Giurisprudenza di legittimità
Corte di Cassazione Civile
Sezione I, 24 aprile 2006 , n. 9532 

Velocità – Limiti fissi – Apparecchi rilevatori – Documentazione fotografica - Necessità – Esclusione - Fattispecie relativa all’accertamento di violazione dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiatura denominata “Telelaser” verificatasi prima dell’entrata in vigore del D.L. 20 giugno 2002, n. 121. 

In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a mezzo apparecchiature elettroniche (in relazione a violazioni intervenute, come nella specie, precedentemente all’entrata in vigore della legge !° agosto 2002, n. 168, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121), poiché  l’art. 142 c. s. si limita a prevedere che possono essere considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate, e l’art. 345 del regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495 del 1992, dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata direttamente agli organi di polizia stradale, devono essere costituite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente, senza prevedere che la rilevazione debba necessariamente ed elusivamente essere attestata da documentazione fotografica, è legittima la rilevazione della velocità di un autoveicolo effettuata a mezzo apparecchiatura elettronica denominata “Telelaser”,che non rilascia documentazione fotografica dell’avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ma consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata all’attestazione dell’organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio al veicolo individuato.     

 
Svolgimento del processo. 1. – Con sentenza n. 51 depositata in data 3 maggio 2001, il Giudice di pace di Cittadella accoglieva l’opposizione proposta da D.S. contro il verbale di data 26 gennaio 2001 con cui la Polizia stradale di Treviso gli aveva contestato gli aveva contestato la violazione dell’art.. 142, comma 9, del codice della strada, per eccesso dio velocità accertata con apparecchio telelaser LTI 20-20, opposizione con cui il S. aveva eccepito l’inaffidabilità degli strumenti di rilevazione così denominati.

Il giudice di pace riteneva fondata tale eccezione, affermando che l’apparecchio Telelaser LTI 20-20 non garantisce le certezza della corrispondenza tra la velocità rilevata ed un dato autoveicolo,  voluta dall’art. 345 del Regolamento di esecuzione del codice della strada.

2. – Avverso tale sentenza, con atto notificato il 6 marzo 2002 la Prefettura di Padova ha interposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di censura.

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

 
motivi della decisione. 1. – Con l’unico motivo di ricorso, la Prefettura di Padova denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 142 del codice della strada e dell’art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., per avere il giudice di pace trascurato di considerare che il Telelaser è apparecchio idoneo a consentire in modo chiaro ed accertabile la velocità di un determinato veicolo in transito, mentre la reperibilità della rilevazione all’una o all’altra vettura è opera dell’organo di polizia stradale addetto al controllo del traffico.

2. – La censura è fondata.

2.1. – Come, infatti, ripetutamente affermato da questa Corte, in relazione a violazione intervenuta, come quella di specie, precedentemente all’entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 168, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121 (cfr., tra le tante, Cass., sez.I, 24 marzo 2004, n. 5873; Cass., sez. I, 10 novembre 2004, n. 21408; Cass.., sez. I, 23 maggio 2005, n. 10764; Cass.,sez. I, 23 maggio 2005, n. 10769), poiché l’art. 142, comma 6, del codice della strada dispone che per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità possono essere considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate, e l’art. 345 del Regolamento di esecuzione del codice della strada specifica che le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo tale da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, senza prevedere che la rilevazione debba essere necessariamente ed esclusivamente attestata da documentazione fotografica, è legittima la rilevazione della velocità effettuata mediante apparecchiatura elettronica denominata Telelaser, mentre resta affidato alla attestazione dell’organo di polizia stradale addetto ai controlli del traffico il fatto che la velocità riscontrata sia riferibile proprio al veicolo dal medesimo organo individuato.

Il Telelaser, infatti, è un dispositivo che utilizza un raggio laser emesso da un diodo che determina la velocità di un veicolo in transito con precisazione ed esattezza riscontrata in sede di omologazione da parte del competente ufficio del Ministero dei lavori pubblici, ed è costruito in modo tale che, se durante il ciclo di misura il fascio laser si sposta su un altro bersaglio, il sistema di controllo segnala un messaggio di errore.

Le risultanze degli apparecchi omologati coincidono con la visualizzazione della velocità sul display degli apparecchi stessi, l’efficacia probatoria dello strumento rilevatore della velocità permanendo sino a quando non risulti accertato nel caso concreto il difetto di costruzione o di funzionamento sulla base di circostanze allegate e debitamente provate dall’opponente, mentre l’attestazione dell’organo di polizia stradale in ordine alla riferibilità del rilevamento ad un determinato veicolo costituisce accertamento diretto assistito da efficacia probatoria ex art. 2700 c.c. fino a querela di falso, ed essendo suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell’apparecchiatura elettronica.

3. – Consegue da quanto sopra che il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Poiché sussistono le condizioni per la pronuncia nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., l’opposizione proposta da D.S. deve essere rigettata, con condanna dell’intimato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. (Omissis).

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Martedì, 12 Dicembre 2006
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