Giurisprudenza di legittimità Depenalizzazione –
Ordinanza – ingiunzione – Emissione – Termine – Ordinanza prefettizia –
Perentorietà – Termine per la trasmissione degli atti al Prefetto da parte
dell’organo accertatore – Perentorietà – Esclusione. In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di norme del codice della strada (cui sia applicabile, ratione temporis, la disciplina precedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 214 del 2003), qualora avverso il verbale di accertamento dell’infrazione sia stato proposto ricorso al Prefetto, il termine, previsto dall’art. 204 primo comma, del codice della strada, entro il quale questi – salvo che non ritenga di pronunziare ordinanza di archiviazione degli atti – deve emettere ordinanza-ingiunzione, è perentorio e si riferisce alla emissione del provvedimento finale del procedimento sanzionatorio. Non è invece perentorio, in difetto di una espressa previsione e di ragioni di ordine sistematico, il termine previsto dall’art. 203, secondo comma, dello stesso codice, per la trasmissione degli atti dal Comando di polizia accertatore dell’illecito alla Prefettura. Il mancato rispetto di tale termine può quindi assumere rilevanza ai fini della tempestività dell’ordinanza sanzionatoria non autonomamente, ma solo indirettamente, per effetto del cumulo tra il termine in questione e quello di cui all’art. 204 primo comma, previsto per l’emissione dell’ordinanza prefettizia. Svolgimento del processo. – Con ricorso al Giudice di Pace
di Pesaro del 9 ottobre 2001 L. P. propose opposizione ex art .22 L. 689/81 avverso l’ordinanza-ingiunzione
della Prefettura di Pesaro e Urbino notificatagli il 15 settembre 2001, irrogante
una sanzione pecuniaria amministrativa per violazione stradale (eccesso di velocità),
deducendo, tra l’altro e per quanto in questa sede rileva, l’invalidità del
provvedimento impugnato, in dipendenza della violazione del termine di cui
all’art. 203 comma 2 c.s. (D.L.vo 285/ e succ. mod.) All’esito del giudizio,
documentale istruito, nel quale la Prefettura si era costituita contestando il
fondamento dell’opposizione, questa venne accolta con sentenza del 19 febbraio
– 7 marzo 2002, con compensazione delle spese. Pur disattendendo nel merito
l’opposizione, il giudice di Pace riteneva fondato il suesposto preliminare
motivo, rilevando che l’ordinanza prefettizia, pur avendo rispettato il termine
di giorni 90 dalla ricezione degli atti relativi al ricorso, presentato il 13
maggio, aveva tuttavia fatto seguito a tardiva trasmissione degli stessi, in
relazione al termine, ritenuto perentorio, di giorni 30, entro il quale, ai
sensi dell’art. 203 comma 2 c.s., il Comando di polizia accertatore avrebbe
dovuto trasmetterli. Avverso tale sentenza il Prefetto
di Pesaro e Urbino ha proposto, a mezzo dell’avvocatura generale dello Stato,
ricorso per cassazione, affidata a due motivi. Il P. non ha svolto attività
difensiva in questa sede. motivi della decisione. – Nel primo motivo di ricorso
viene dedotta “violazione e falsa applicazione degli artt. 201, 203 e 204 del
codice della strada (come modificato dalla L. 24 novembre 2000 n. 340 art. 18)
(art. 360 n. 3 c.p.c.)”. Si censura la ritenuta perentorietà di per sé del termine di cui all’art. 203 comma 2 c.s.,
sostenendosi, con richiamo a giurisprudenza di legittimità, che l’unico termine
perentorio, come previsto dall’art. 204 cit. codice, sarebbe quello di
complessivi giorni 120 decorrente dalla presentazione del ricorso e derivante
dal cumulo dei trenta giorni concesso al
Comando d8 Polizia accertatore con quello dei novanta, dalla ricezione di tali
atti, assegnato al Prefetto per l’emissione dell’ordinanza. Tale termine complessivo nella
specie sarebbe stato osservato, essendo stata l’ordinanza emanata il 3
settembre 2001. Con il secondo e connesso motivo si deduce omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione, su punto decisivo della
controversia, conseguente violazione e
falsa applicazione degli artt. 203 e 204 c.s., sul rilievo che “l’opposizione
era stata notificata all’Ufficio di cui all’art. 203 primo comma c.s. in data
13 maggio 2001” ed era poi pervenuta in Prefettura il 27 giugno 2001; sicché,
non essendo stato accertato, né chiarito dalle parti, in quale data gli atti
fossero stati trasmessi dal Comando accertatore, l’unico termine valutabile con
certezza, ai fini della tempestività dell’ordinanza, sarebbe stato quello di
centoventi giorni dalla presentazione del ricorso”. Le censure, la cui evidenziata
connessione comporta l’esame congiunto, sono fondate. La tesi della perentorietà del
termine di cui all’art. 203 comma 2 c.s., sia pure in relazione al successivo
art. 204, nel testo vigente all’epoca in cui si è svolto il procedimento
amministrativo in esame, è priva di alcun riscontro normativo, non essendo in
quelle disposizioni prevista alcuna diretta comminatoria, nel senso ravvisato
dal Giudice di merito, in relazione
all’ipotesi di tardiva trasmissione degli atti del contesto, dal comando di
polizia accertatore dell’illecito alla Prefettura. La violazione di tale termine può,
invece, assumere rilevanza dirimente, agli effetti della tempestività
dell’ordinanza sanzionatoria, non di per sé, ma solo indirettamente, per
effetto del cumulo tra il termine in questione e quello successivo, di cui
all’art 204 comma 1, previsto per l’emissione dell’ordinanza prefettizia. In tal senso è ormai univocamente orientata la
giurisprudenza di questa Corte, nel prevenire, pur in assenza (all’epoca dei
fatti) di espresse disposizioni prevedenti la perentorietà del termine ex art.
204 comma 1 (perentorietà che è stata poi prevista dal comma 1 bis,
all’articolo anzidetto, aggiunto dalla L. 214/03), ad affermarla sulla scorta
di considerazioni di ordine sistematico e del principio generale, dettato
dall’art. 2 della L. 241/90, secondo il
quale ”nell’ipotesi in cui il procedimento amministrativo consegua direttamente
ad una istanza, e per esso il legislatore determini il termine entro cui deve
concludersi, la pubblica amministrazione ha il dovere di compierlo, mediante
l’adozione di un provvedimento espresso, entro il termine previsto dalla legge;
con la conseguenza che, emesso intempestivamente il relativo provvedimento,
questo risulta non inefficace, ma affetto da violazione di legge e, pertanto,
invalido…” (v. Cass., sez. I, n. 6499/04 e giurisprudenza ivi richiamata, e, in
precedenza, sez. I n. 4204/99, n. 2064/98, nonché sez. III, n. 9477/00). Da tali pronunzie chiaramente si
evince che, fermo restante il principio generale di diritto amministrativo,
secondo il quale la perentorietà di un termine, non espressamente prevista
dalla legge che lo contempla, può derivare solo da ragioni di ordine
sistematico o da regole codificate di applicazione generale, nei casi esaminati
dalla citata giurisprudenza la perentorietà del termine complessivo, derivante
dal cumulo di quelli ex art. 203 2 e 204 comma 1 c.s., nel testo temporalmente
in vigore, è stata correlata alla precipua natura, di atto conclusivo del
procedimento amministrativo, scaturito dal ricorso dell’interessato, che
riveste l’ordinanza-ingiunzione prefettizia. Tale correlazione non è, invece,
possibile in riferimento al solo termine, di per sé considerato, di cui
all’art. 203 comma 2, attenendolo stesso ad un adempimento interno al
procedimento amministrativo, la trasmissione degli atti dall’autorità accertatrice a quella preposta all’esercizio
del potere sanzionatorio, che pur essendo finalizzato al sollecito svolgimento
dell’iter procedimentale, non è tuttavia imposto sotto espressa comminatoria di
invalidità o di perenzione della pretesa sanzionatoria, né di per sé è idoneo a
pregiudicare le situazioni soggettive degli interessati. Sulla scorta di suesposti
principi, considerato che la sentenza impugnata è pervenuta all’accoglimento
dell’opposizione (dopo avere, peraltro, ultroneamente compiuto un parziale
esame, con esito negativo, del merito della stessa), limitandosi a ritenere
fondato uno dei motivi addotti, secondo il quale la sola violazione (non meglio
specificata nei suoi concreti estremi cronologici) del termine di cui all’art.
203 comma 2 c.s avrebbe comportato l’invalidità dell’ordinanza-ingiunzione, la
sentenza deve essere cassata, con rinvio ad altro giudice dell’ufficio di
provenienza. Nel nuovo giudizio, dovrà preliminarmente accertarsi se
l’ordinanza prefettizia impugnata sia stata emessa entro il complessivo termine
di giorni 120, derivante dal cumulo di quelli agli artt. 203 comma 2 e 204
comma 1 c.s., nel testo all’epoca in vigore ed, in caso positivo, passare all’esame
dei rimanenti motivi di opposizione. Provvederà, inoltre, il giudice di
rinvio al regolamento delle spese del giudizio di legittimità, nell’ambito di
quello complessivo finale. (Omissis). [RIV-1006P931] |
|
|
© asaps.it |