Giurisprudenza di legittimità ********** CIRCOLAZIONE
STRADALE – VIOLAZIONI AL C.D.S. – RICORSO AL PREFETTO – EMISSIONE DELL’ORDINANZA-INGIUNZIONE
– MANCATO RISPETTO DEL TERMINE INDICATO DALL’ART. 204 C.D.S. – CONSEGUENZE. ha
pronunciato la seguente C. G., con ricorso 4 luglio 2001, proponeva opposizione
dinanzi al Giudice di pace di Gela avverso un’ordinanza ingiunzione del
Prefetto di Caltanissetta, emessa in data 21 maggio 2001, relativa ad una
violazione del codice della strada. Il giudice di pace, con sentenza depositata
il 21 novembre 2001, rigettava l’opposizione. Avverso la sentenza ricorre a questa Corte il C. con
ricorso notificato il 27 febbraio 2002, formulando due motivi d’impugnazione.
La parte intimata non ha depositato difese. Motivi della
decisione Il ricorrente premette di avere proposto, in data 29
agosto 2000, ricorso al Prefetto di Caltanissetta, avverso un verbale di
contestazione di una sanzione amministrativa relativa a una violazione del
codice della strada, e che solo in data 13 giugno 2001 gli era stata notificata
l’ordinanza-ingiunzione reiettiva del ricorso e irrogativa della sanzione. Ciò
premesso ha impugnato la sentenza del Giudice di pace, la quale ha ritenuto
tempestiva l’ordinanza-ingiunzione dovendosi il termine computare con
riferimento alla data di trasmissione del ricorso alla Prefettura. Il
ricorrente denuncia, con il primo motivo di ricorso, la violazione degli artt.
203 e 204 del codice della strada. Con il secondo motivo la violazione dell’art.
2 della legge n. 241 del 1990 e 97 Cost. Deduce al riguardo che, a norma degli
artt. 203 e 204 C.S., nel testo vigente all’epoca dell’illecito in
contestazione, in caso di ricorso al Prefetto, questi era tenuto ad emettere l’ordinanza-ingiunzione
nel termine massimo di giorni novanta dalla data della spedizione o
presentazione del ricorso amministrativo. Il ricorso è fondato nei sensi appresso indicati. Il Giudice di pace ha affermato nella sentenza che l’ordinanza
ingiunzione opposta fu emessa il giorno 21 maggio 2001 e il ricorso al Prefetto
fu presentato il 29 agosto 2000 ai vigili urbani del Comune di Gela. Il
termine, a norma della sopravvenuta legge n. 340 del 2000, era di giorni
novanta. Ma il ricorso fu trasmesso alla Prefettura solo in data 28 febbraio
2001, cosicché, dovendosi il termine computare da tale data, l’ordinanza-ingiunzione
risultava validamente emessa nel termine di novanta giorni. Questa Corte ha affermato, con giurisprudenza consolidata,
che l’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione dopo il decorso del termine
previsto dall’art. 204 del codice della strada rende il relativo provvedimento
viziato da violazione di legge e, pertanto, invalido e annullabile (Cass. 12
dicembre 2001, n. 15709; 18 luglio 2000, n. 9447, 27 aprile 1999, n. 4204, 17
aprile 1999, n. 3848). Con la precisazione, peraltro, che al termine previsto
dall’art. 204 dal codice della strada, vanno aggiunti i trenta giorni assegnati
dall’art. 203 all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore ai fini
dell’istruttoria (Cass. 25 febbraio 1998, n. 2064 e da ultimo Cass. 2 aprile
2004, n. 6499), a meno che l’opponente provi che il Prefetto aveva ricevuto il
ricorso prima della scadenza dei trenta giorni (Cass. 27 maggio 1999, n. 4204 e
da ultimo Cass. 8 maggio 2003, n. 6967), senza che rilevi l’eventuale ritardo
nella trasmissione al Prefetto del ricorso, essendo il termine complessivo
stabilito a garanzia dell’incolpato. Ne deriva che il Giudice di pace ha erroneamente fatto
decorrere il termine per l’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione dal momento in
cui il ricorso amministrativo pervenne al Prefetto, con la conseguenza che il
ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Sussistono le condizioni per la decisione della causa nel
merito ex art. 384, comma 2, c.p.c. Va premesso che ai fini della tempestività dell’ordinanza-ingiunzione
deve tenersi conto del mento della sua emissione e non di quello della sua
notifica (Cass. 18 febbraio 2004, n. 3140; 17 dicembre 2003, n. 19323, 22
ottobre 2003, n. 15768). Va premesso altresì, quanto alla successione nel tempo
delle leggi di modifica del termine stabilito dall’art. 204, che con
decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, il termine di sessanta giorni in
precedenza previsto dall’art. 204 fu portato a centoottanta giorni. Tale
decreto legge non fu convertito, ma con legge 23 dicembre 1999, n. 488 fu
confermato il termine di centoottanta giorni e furono dichiarati validi gli
atti e i provvedimenti adottati e gli effetti prodottisi sulla base del
decreto-legge n. 391 del 1999. Successivamente, con l’art. 18 della legge 24
novembre 2000, n. 340, detto termine fu ridotto a novanta giorni. Nel caso di specie, essendo stato il ricorso
amministrativo, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata presentato il
29 agosto 2000, e l’ordinanza-ingiunzione emessa il 21 maggio 2001, ben oltre
il termine di complessivi centoventi giorni vigente alla data della sua
emissione, l’opposizione va accolta. La Prefettura di Caltanissetta va condannata alle spese
dell’intero giudizio, che si liquidano nella misura di euro 200,00 per diritti
e onorari del giudizio di primo grado, euro trenta per spese, ed euro duecento
per il giudizio di cassazione, oltre euro settanta per spese. P.Q.M. La Corte di cassazione Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, accoglie l’opposizione e annulla l’ordinanza-ingiunzione
impugnata. Condanna la Prefettura di Caltanissetta alle spese dell’intero
giudizio, che liquida nella misura di euro 200,00 per diritti e onorari del
giudizio di primo grado, oltre euro trenta per spese, ed euro duecento per il
giudizio di cassazione, oltre euro settanta per spese, oltre spese generali e accessori
come per legge. Depositata in Cancelleria il 5 ottobre 2006 |
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