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Corte di Cassazione 24/11/2006

Giurisprudenza di legittimità - CIRCOLAZIONE STRADALE – VIOLAZIONI AL C.D.S. – RICORSO AL PREFETTO – EMISSIONE DELL’ORDINANZA-INGIUNZIONE – MANCATO RISPETTO DEL TERMINE INDICATO DALL’ART. 204 C.D.S. – CONSEGUENZE

(Cass. Civ., sez. I, 28 5 ottobre 2006, n. 21421)

Giurisprudenza di legittimità
SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE
Sezione I, 5 ottobre 2006, n. 21421

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CIRCOLAZIONE STRADALE – VIOLAZIONI AL C.D.S. – RICORSO AL PREFETTO – EMISSIONE DELL’ORDINANZA-INGIUNZIONE – MANCATO RISPETTO DEL TERMINE INDICATO DALL’ART. 204 C.D.S. – CONSEGUENZE.

L’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione dopo il decorso del termine previsto dall’art. 204 del codice della strada rende il relativo provvedimento viziato da violazione di legge e, pertanto, invalido e annullabile.

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 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 ha pronunciato la seguente

 Sentenza

 Svolgimento del processo

C. G., con ricorso 4 luglio 2001, proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di Gela avverso un’ordinanza ingiunzione del Prefetto di Caltanissetta, emessa in data 21 maggio 2001, relativa ad una violazione del codice della strada. Il giudice di pace, con sentenza depositata il 21 novembre 2001, rigettava l’opposizione.

Avverso la sentenza ricorre a questa Corte il C. con ricorso notificato il 27 febbraio 2002, formulando due motivi d’impugnazione. La parte intimata non ha depositato difese.

 Motivi della decisione

Il ricorrente premette di avere proposto, in data 29 agosto 2000, ricorso al Prefetto di Caltanissetta, avverso un verbale di contestazione di una sanzione amministrativa relativa a una violazione del codice della strada, e che solo in data 13 giugno 2001 gli era stata notificata l’ordinanza-ingiunzione reiettiva del ricorso e irrogativa della sanzione. Ciò premesso ha impugnato la sentenza del Giudice di pace, la quale ha ritenuto tempestiva l’ordinanza-ingiunzione dovendosi il termine computare con riferimento alla data di trasmissione del ricorso alla Prefettura. Il ricorrente denuncia, con il primo motivo di ricorso, la violazione degli artt. 203 e 204 del codice della strada. Con il secondo motivo la violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e 97 Cost. Deduce al riguardo che, a norma degli artt. 203 e 204 C.S., nel testo vigente all’epoca dell’illecito in contestazione, in caso di ricorso al Prefetto, questi era tenuto ad emettere l’ordinanza-ingiunzione nel termine massimo di giorni novanta dalla data della spedizione o presentazione del ricorso amministrativo.

Il ricorso è fondato nei sensi appresso indicati.

Il Giudice di pace ha affermato nella sentenza che l’ordinanza ingiunzione opposta fu emessa il giorno 21 maggio 2001 e il ricorso al Prefetto fu presentato il 29 agosto 2000 ai vigili urbani del Comune di Gela. Il termine, a norma della sopravvenuta legge n. 340 del 2000, era di giorni novanta. Ma il ricorso fu trasmesso alla Prefettura solo in data 28 febbraio 2001, cosicché, dovendosi il termine computare da tale data, l’ordinanza-ingiunzione risultava validamente emessa nel termine di novanta giorni.

Questa Corte ha affermato, con giurisprudenza consolidata, che l’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione dopo il decorso del termine previsto dall’art. 204 del codice della strada rende il relativo provvedimento viziato da violazione di legge e, pertanto, invalido e annullabile (Cass. 12 dicembre 2001, n. 15709; 18 luglio 2000, n. 9447, 27 aprile 1999, n. 4204, 17 aprile 1999, n. 3848). Con la precisazione, peraltro, che al termine previsto dall’art. 204 dal codice della strada, vanno aggiunti i trenta giorni assegnati dall’art. 203 all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore ai fini dell’istruttoria (Cass. 25 febbraio 1998, n. 2064 e da ultimo Cass. 2 aprile 2004, n. 6499), a meno che l’opponente provi che il Prefetto aveva ricevuto il ricorso prima della scadenza dei trenta giorni (Cass. 27 maggio 1999, n. 4204 e da ultimo Cass. 8 maggio 2003, n. 6967), senza che rilevi l’eventuale ritardo nella trasmissione al Prefetto del ricorso, essendo il termine complessivo stabilito a garanzia dell’incolpato.

Ne deriva che il Giudice di pace ha erroneamente fatto decorrere il termine per l’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione dal momento in cui il ricorso amministrativo pervenne al Prefetto, con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.

Sussistono le condizioni per la decisione della causa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.

Va premesso che ai fini della tempestività dell’ordinanza-ingiunzione deve tenersi conto del mento della sua emissione e non di quello della sua notifica (Cass. 18 febbraio 2004, n. 3140; 17 dicembre 2003, n. 19323, 22 ottobre 2003, n. 15768). Va premesso altresì, quanto alla successione nel tempo delle leggi di modifica del termine stabilito dall’art. 204, che con decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, il termine di sessanta giorni in precedenza previsto dall’art. 204 fu portato a centoottanta giorni. Tale decreto legge non fu convertito, ma con legge 23 dicembre 1999, n. 488 fu confermato il termine di centoottanta giorni e furono dichiarati validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge n. 391 del 1999. Successivamente, con l’art. 18 della legge 24 novembre 2000, n. 340, detto termine fu ridotto a novanta giorni.

Nel caso di specie, essendo stato il ricorso amministrativo, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata presentato il 29 agosto 2000, e l’ordinanza-ingiunzione emessa il 21 maggio 2001, ben oltre il termine di complessivi centoventi giorni vigente alla data della sua emissione, l’opposizione va accolta.

La Prefettura di Caltanissetta va condannata alle spese dell’intero giudizio, che si liquidano nella misura di euro 200,00 per diritti e onorari del giudizio di primo grado, euro trenta per spese, ed euro duecento per il giudizio di cassazione, oltre euro settanta per spese.

 P.Q.M.

La Corte di cassazione

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione e annulla l’ordinanza-ingiunzione impugnata. Condanna la Prefettura di Caltanissetta alle spese dell’intero giudizio, che liquida nella misura di euro 200,00 per diritti e onorari del giudizio di primo grado, oltre euro trenta per spese, ed euro duecento per il giudizio di cassazione, oltre euro settanta per spese, oltre spese generali e accessori come per legge.

 Roma il 4 luglio 2006.

Depositata in Cancelleria il 5 ottobre 2006


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Venerdì, 24 Novembre 2006
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