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Corte di Cassazione 20/11/2006

Giurisprudenza di legittimità - VELOCITA’ – ACCERTAMENTO A MEZZO DI AUTOVELOX – CONTESTAZIONE IMMEDIATA – OMISSIONE – VERBALE - INDICAZIONE DEI MOTIVI CHE L’HANN0 RESA IMPOSSIBILE – SUFFICIENZA

(Cass. Civ., sez. II, 28 settembre 2006, n. 210719)

 

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sezione II, 28 settembre 2006, n. 21071

 
VELOCITA’ – ACCERTAMENTO A MEZZO DI AUTOVELOX – CONTESTAZIONE IMMEDIATA – OMISSIONE – VERBALE - INDICAZIONE DEI MOTIVI CHE L’HANN0 RESA IMPOSSIBILE – SUFFICIENZA.

L’eccesso di velocità deve essere contestato immediatamente soltanto se verificato mediante dispositivi che consentono la misurazione a una congrua distanza prima del transito del veicolo davanti agli agenti, poiché l’utilizzazione di apparecchiature diverse, come l"autovelox", rientra di per sé tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo. L’attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancata contestazione immediata, né sono sindacabili, in sede giudiziaria, le modalità di organizzazione del servizio di polizia stradale.

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 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 
ha pronunciato la seguente

Sentenza

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Piedimonte Matese ha respinto l’opposizione che M. P. aveva proposto avverso il verbale, notificatole il 31 gennaio 2001, con cui la polizia municipale di Piana di Monte Verna le aveva contestato che il 19 ottobre 2001 un’autovettura di sua proprietà aveva superato il limite di velocità vigente nel luogo dell’accertamento, avvenuto mediante un apparecchio del tipo "autovelox".

M. P. ha proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. Il Comune di Piana di Monte Verna non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

 MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il motivo addotto a sostegno del ricorso M. P. lamenta che erroneamente il Giudice di pace ha ritenuto giustificata la mancata contestazione immediata della violazione, pur se “una pattuglia congruamente formata avrebbe potuto fermare poco più innanzi il conducente dell’autovettura”.
La censura va disattesa, poiché la giurisprudenza di legittimità è ormai stabilmente e univocamente orientata nel senso che l’eccesso di velocità deve essere contestato immediatamente soltanto se verificato mediante dispositivi che consentono la misurazione a una congrua distanza prima del transito del veicolo davanti agli agenti, poiché l’utilizzazione di apparecchiature diverse, come l"autovelox", rientra di per sé tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo e l’attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancata contestazione immediata, né d’altra parte sono sindacabili in sede giudiziaria le modalità di organizzazione del servizio di polizia stradale, che non prevedano subitanei inseguimenti o il fermo del veicolo ad opera di una pattuglia di agenti posta “a valle” (v., da ultimo, Cass. 28 aprile 2006 n. 9924).

Il ricorso viene pertanto rigettato.

Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale il Comune di Piana di Monte Verna non ha svolto attività difensive.

 DISPOSITIVO

La Corte rigetta il ricorso.

Roma, 16 maggio 2006.

         Depositata in Cancelleria il 28 settembre 2006



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Lunedì, 20 Novembre 2006
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