Giudizio
di legittimità costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Tasse
automobilistiche - Sanatoria, con legge statale, delle disposizioni legislative
regionali invalide, incidenti sul termine di decadenza del potere di
accertamento del tributo - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento,
nell’applicazione di una tassa statale, fra soggetti residenti nelle Regioni
che hanno emanato tali disposizioni e soggetti residenti nelle altre Regioni -
Questioni sollevate in modo contraddittorio in ordine all’applicabilità nei
giudizi a quibus della norma impugnata - Manifesta inammissibilità delle
questioni. - Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 22. - Costituzione,
art. 3. Imposte e tasse - Tasse automobilistiche - Norme della Regione Umbria -
Proroga del termine di riscossione del tributo - Denunciata violazione della
protestà legislativa statale in materia tributaria e di coordinamento
finanziario - Sanatoria, disposta con legge statale, della disposizione
impugnata, ancorché non conforme ai poteri attribuiti in materia alle Regioni
dalla normativa statale - Irrilevanza delle questioni - Manifesta
inammissibiltà. - Legge della Regione Umbria 25 novembre 2002, n. 23, art. 3. -
Costituzione, artt. 117, comma secondo, lettera e), e 119, comma secondo.
(omissis)
Ordinanza
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione
Umbria 25 novembre 2002, n. 23 (Disposizioni in materia di entrata e spesa), e
dell’art. 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2004), promossi con due ordinanze del 23 novembre 2005 dalla
Commissione tributaria regionale dell’Umbria nei giudizi tributari promossi nei
confronti della Regione Umbria, rispettivamente, da Franco Bartoccioli e da
Gabriella Orlandi, iscritte ai numeri 41 e 42 del registro ordinanze 2006 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale,
dell’anno 2006.
Visti gli atti di costituzione della Regione Umbria, monché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell’udienza pubblica del 10 ottobre 2006 il giudice relatore Franco
Gallo;
Uditi l’avvocato Fabrizio Figorilli per la Regione Umbria e l’avvocato dello
Stato Giancarlo Mando’ per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, nel corso di due giudizi d’appello, promossi da altrettanti
contribuenti per l’annullamento degli avvisi con i quali la Regione Umbria
aveva accertato il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa
all’anno 1999, la Commissione tributaria regionale dell’Umbria, con due
ordinanze di identico contenuto, depositate il 23 novembre 2005, ha sollevato questioni di legittimità
costituzionale: a) in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e
119, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 3 della legge della Regione
Umbria 25 novembre 2002, n. 23 (Disposizioni in materia di entrata e spesa),
nella parte in cui dispone che "il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l’anno
1999 alla Regione Umbria viene effettuato [...] entro il 31 dicembre
2003"; b) in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 2, comma
22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), nella parte in cui prevede che,
"nelle more del completamento dei lavori dell’Alta Commissione di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa
automobilistica [...] in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale,
l’applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore
di tali disposizioni legislative e fino al periodo d’imposta decorrente dal 1°
gennaio 2007, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni
[...]";
che la Commissione rimettente premette che i contribuenti chiedono
l’annullamento degli avvisi impugnati, perché notificati il 15 dicembre 2003,
cioè oltre il termine triennale - scaduto il 31 dicembre 2002 - di decadenza
dal potere di accertamento della tassa automobilistica per l’anno 1999,
stabilito dall’art. 5, cinquantunesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre
1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e perché la proroga di tale termine al 31
dicembre 2003, disposta dal censurato art. 3 della legge regionale n. 23 del
2002, sarebbe "inefficace", alla luce della intervenuta dichiarazione
di illegittimità costituzionale di analoghe disposizioni legislative di altre
Regioni, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost;
che, in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, il
giudice a quo deduce: a) quanto all’art. 3 della legge regionale n. 23 del
2002, che analoghe disposizioni emanate da altre Regioni sono state dichiarate
costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale con le sentenze n.
296, n. 297 e n. 311 del 2003, pereché la tassa automobilistica, avendo la
natura di tributo statale, non può essere modificata da leggi regionali,
neanche relativamente ai termini di decadenza dal potere di accertamento; b)
quanto all’art. 2, comma 22, della legge statale n. 350 del 2003, che tale
disposizione si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., pereché, essendo essa
stata emanata al dichiarato fine di consentire l’applicazione della tassa in
conformità alle disposizioni legislative emanate dalle Regioni in modo non
conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale,
determinerebbe "una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti
residenti in Regioni che hanno emanato disposizioni in contrasto con i poteri
ad esse attribuiti in materia e soggetti residenti in altre Regioni, pure
trattandosi [...] di tassa statale e non regionale";
che, in ordine alla rilevanza delle questioni medesime, lo stesso giudice
afferma, da un lato, che la decisione dei gravami dipende esclusivamente dalla
risoluzione dei prospettati dubbi di illegittimità costituzionale, perché
l’eventuale pronuncia di incostituzionalità delle norme censurate comporterebbe
l’annullamento degli avvisi di accertamento; dall’altro, che la rilevanza delle
questioni concernenti l’art. 3 della legge regionale n. 23 del 2002 permarrebbe
anche ove fossero dichiarate non fondate le questioni aventi ad oggetto l’art.
2, comma 22, della legge statale n. 350 del 2003, perché tale disposizione,
entrata in vigore dopo la scadenza del predetto termine triennale di decadenza,
"non sembra avere efficacia retroattiva, non essendo tale retroattività
prevista espressamente e non essendo una conseguenza logicamente
necessaria";
che, in entrambi i giudizi, e’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha concluso per l’inammissibilità o per l’infondatezza delle questioni;
che, in particolare, secondo la difesa erariale: a) la censurata norma di legge
regionale, pur essendo viziata da illegittimità costituzionale - per violazione
degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost., in
forza della consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale - e’ stata
"sanata" (o "convalidata") dal parimenti censurato art. 2,
comma 22, della legge statale n. 350 del 2003 (confermato, altresì, dall’art.
1, comma 61, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2004"); b) il denunciato effetto discriminatorio dell’art. 2,
comma 22, della legge n. 350 del 2003 deriverebbe non già da tale disposizione,
bersì da quella regionale di proroga del termine triennale di decadenza dal
diritto alla riscossione della tassa automobilistica; c) la temporanea
sanatoria di disposizioni regionali eccedenti la competenza legislativa delle
Regioni non potrebbe considerarsi frutto di un’irragionevole scelta
discriminatoria, perché dette disposizioni mirano "a modulare, in
relazione alle esigenze funzionali proprie di ciascuna Regione, il termine per
la attività di riscossione della tassa"; che si e’ costituita in giudizio
la Regione Umbria, la quale ha concluso per l’inammissibilità o per
l’infondatezza delle questioni;
che, in prossimità dell’udienza, l’Avvocatura dello Stato - relativamente al
solo giudizio iscritto al n. 41 del registro ordinanze del 2006 - e la Regione
Umbria - relativamente ad entrambi i giudizi - hanno depositato memorie
illustrative con le quali ribadiscono le rispettive conclusioni;
che, in particolare, la difesa erariale precisa che l’inammissibilità delle
questioni relative alla denunciata norma regionale deriva dalla carenza e
contraddittorietà di motivazione delle ordinanze di rimessione circa gli
effetti della "sanatoria" operata dall’art. 2, comma 22, della legge
n. 350 del 2003;
che, a sua volta, la difesa della Regione Umbria deduce: a) l’inammissibilità
della questione relativa alla censurata norma regionale, in quanto lo scrutinio
di costituzionalità di questa deve essere indefettibilmente congiunto con
quello della norma statale di "sanatoria" di cui all’art. 2, comma
22, della legge statale n. 350 del 2003; b) l’infondatezza della questione
relativa a quest’ultima norma, in quanto, a seguito della delega alle Regioni
delle funzioni amministrative concernenti la riscossione della tassa
automobilistica, a far data dal 1° gennaio 1999 (in forza dell’art. 17, comma
10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica"), solo alcune Regioni, fra cui la
Regione Umbria, sono state costrette a prorogare il termine di decadenza dal
potere di accertamento della tassa concernente l’anno 1999, a causa delle
difficoltà insorte in sede di riscossione del tributo, per l’inattendibilità
dei dati trasmessi dal Ministero delle finanze, con la conseguenza che le
situazioni poste a raffronto dai rimettenti non sono tra loro omogenee.
Considerato che la Commissione tributaria regionale dell’Umbria, con due
ordinanze di identico contenuto, emesse in due diversi giudizi principali,
solleva il dubbio della legittimità costituzionale: a) dell’art. 3 della legge
della Regione Umbria 25 novembre 2002, n. 23 (Disposizioni in materia di
entrata e spesa), in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e
119, secondo comma, della Costituzione; b) dell’art. 2, comma 22, della legge
24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), in riferimento all’art. 3
della Costituzione;
che, quanto alle questioni sub a), il giudice a quo afferma che la censurata
disposizione regionale, nella parte in cui proroga al "31 dicembre
2003" il termine per "il recupero delle tasse automobilistiche dovute
per l’anno 1999 alla Regione Umbria" - termine che sarebbe scaduto il 31
dicembre 2002, in applicazione dell’art. 5, cinquantunesimo comma, del
decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 - si pone in
contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma,
Cost., pesché la disciplina delle tasse automobilistiche rientra nella
competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali e,
in difetto di specifica attribuzione di potere da parte della legge statale,
non può essere modificata dalla legislazione regionale (come affermato dalla
Corte costituzionale in numerose pronunce);
che, quanto alle questioni sub b), lo stesso giudice afferma che l’art. 2,
comma 22, della legge n. 350 del 2003 - nella parte in cui prevede che nelle
Regioni in cui sono state emanate disposizioni legislative in tema di tassa
automobilistica "in modo non conforme ai poteri [...] attribuiti in
materia dalla normativa statale, l’applicazione della tassa opera [...] sulla
base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni [...]" - si pone in
contrasto con l’art. 3 Cost;
che, sempre secondo il rimettente, la norma denunciata, comportando la
"sanatoria" di norme regionali invalide in tema di tasse
automobilistiche, determinerebbe una ingiustificata disparita’ di trattamento a
svantaggio dei contribuenti residenti nelle Regioni nelle quali la
"sanatoria" opera - come quelli residenti nella regione Umbria -, in
quanto essi sarebbero sottoposti al potere di accertamento della tassa anche
oltre il termine triennale previsto dal sopra citato art. 5, cinquantunesimo
comma, del decreto-legge n. 953 del 1982;
che, in punto di rilevanza, la Commissione rimettente osserva che la decisione
dei giudizi principali dipende esclusivamente dalla risoluzione delle sollevate
questioni, perche’ l’eventuale accoglimento di queste comporterebbe
l’annullamento degli impugnati avvisi di accertamento, notificati ai
contribuenti oltre il predetto termine triennale, ma prima della scadenza della
proroga di un anno disposta dalla denunciata norma regionale;
che i due giudizi di legittimita’ costituzionale, avendo ad oggetto le medesime
questioni, debbono essere riuniti per essere congiuntamente decisi;
che le questioni riguardanti l’art. 2, comma 22, della legge statale n. 350 del
2003 - il cui esame appare logicamente preliminare - sono
manifestamenteinammissibili, perche’ il giudice a quo motiva in modo
contraddittorio in ordine all’applicabilita’ di tale disposizione nei giudizi
principali;
che, infatti, la Commissione rimettente, affermando che "l’accoglimento o
meno dell’appello dipende esclusivamente dall’essere o meno immuni le norme
citate da vizi di illegittimita’ costituzionale", mostra di ritenere che
nei giudizi principali deve farsi applicazione di entrambe le norme denunciate,
e cioe’ sia dell’art. 2, comma 22, della legge statale n. 350 del 2003 sia
dell’art. 3 della legge regionale n. 23 del 2002, dando cosi’ per presupposta
l’efficacia retroattiva della norma statale e la sua applicabilita’ anche agli
avvisi di accertamento notificati prima della sua entrata in vigore e dopo la
scadenza del termine di decadenza triennale;
che, viceversa, la medesima Commissione nega l’efficacia retroattiva della
legge statale, laddove sostiene che questa, "entrata in vigore quando
ormai era decorso il termine triennale [...], non sembra avere efficacia
retroattiva, non essendo tale retroattivita’ prevista espressamente e non
essendo una conseguenza logicamente necessaria";
che, pertanto, il giudice rimettente afferma, contraddittoriamente, sia che la
norma statale deve essere applicata nei giudizi a quibus, sia che la decisione
di questi non dipende dall’applicazione della norma statale censurata;
che la contraddizione delle ordinanze di rimessione circa l’applicabilita’ nei
giudizi principali della denunciata norma statale si risolve in un vizio di
motivazione sulla rilevanza e rende manifestamente inammissibili le questioni;
che alla manifesta inammissibilita’ delle questioni relative all’art. 2, comma
22, della legge statale n. 350 del 2003 consegue la manifesta inammissibilita’,
per irrilevanza, di quelle aventi ad oggetto l’art. 3 della legge regionale n.
23 del 2002;
che quest’ultimo, infatti, anche ove non conforme ai poteri attribuiti in
materia alle Regioni dalla normativa statale, continuerebbe pur sempre ad
applicarsi nei giudizi principali, in quanto compreso fra le disposizioni
regionali "fatte salve", in via di "sanatoria", dal citato
comma 22 dell’art. 2 della legge n. 350 del 2003 (sentenza n. 455 del 2005;
ordinanze n. 74 del 2006, n. 476 del 2005 e n. 432 del 2004);
che dalla perdurante applicabilita’ della censurata disposizione regionale e
dalla riscontrata impossibilita’ di esaminare nel merito le sollevate questioni
di legittimita’
costituzionale aventi ad oggetto la norma statale di sanatoria deriva
l’irrilevanza delle questioni di legittimita’ costituzionale relative al citato
art. 3 della legge regionale n. 23 del 2002.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi; Dichiara la manifesta inammissibilita’ delle questioni di
legittimita’ costituzionale dell’art. 2, comma 22, della legge 24 dicembre
2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2004), sollevate, in riferimento all’art. 3
della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale dell’Umbria, con le
ordinanze indicate in epigrafe; Dichiara la manifesta inammissibilita’ delle
questioni di legittimita’ costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione
Umbria 25 novembre 2002, n. 23 (Disposizioni in materia di entrata e spesa),
sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119,
secondo comma, della Costituzione, dalla medesima Commissione tributaria
regionale, con le ordinanze indicate in epigrafe.
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