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Corte di Cassazione 17/11/2006

Giurisprudenza di legittimità - CIRCOLAZONE STRADALE – INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA SU AUTOSTRADE, STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI E STRADE INDIVIDUATE CON PROVVEDIMENTO DEL MINISTRO E SEGNALATE MEDIANTE CARTELLO DI INIZIO E FINE – CONSEGUENZE.

(Cass. Civ., sez. I, 28 settembre 2006, n. 21060)

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sezione I, 28 settembre 2006, n. 21060

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CIRCOLAZONE STRADALE – INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA SU AUTOSTRADE, STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI E STRADE INDIVIDUATE CON PROVVEDIMENTO DEL MINISTRO E SEGNALATE MEDIANTE CARTELLO DI INIZIO E FINE – CONSEGUENZE.

I divieti posti dagli artt. 175 e 176 Cds, in particolare il divieto di inversione di marcia, debbono essere osservati dai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali, nonché “su altre strade, individuate con decreto del Ministero e da indicare con apposita segnaletica di inizio e fine”. La necessità della segnaletica va quindi, per ragioni sia letterali che logiche, riferita alle sole strade che debbono la loro particolarità ad un provvedimento del Ministro e non alla loro configurazione e funzione.

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 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Svolgimento del processo

Con sentenza 30.05/25.07.02 il GdP di Ciriè rigettava l’opposizione proposta da B. V. G. avverso il p.v.c. di contestazione elevato dalla polizia stradale di Torino per violazione dell’art. 176 commi 19 e 20 CdS. Rilevava il g.d.p. che il tratto di strada ove era avvenuta l’infrazione costituiva il collegamento e quindi lo svincolo - secondo la definizione di cui all’art. 3 n. 53 del CdS - tra la tangenziale di Torino e la strada provinciale Torino/Borgaro/Caselle. Ricordava il giudicante che della separata opposizione proposta dal B. avverso il provvedimento di fermo e basata, anch’essa, sulla negazione dello svincolo, aveva accolto solo la richiesta di affidamento del veicolo alla custodia del proprietario. Non occorreva comunque convalidare il fermo, perché ormai esaurito, mentre doveva essere convalidata la sanzione amministrativa pecuniaria e la sospensione di patente, applicate dal Prefetto nel minimo edittale. Ricorre, con atto notificato al Prefetto di Torino presso la sua sede, B. V. G., che propone, avverso la sentenza, due censure, impostata la prima sulla errata definizione del luogo del fatto e configurata come violazione di legge; basata la seconda sulla carente istruttoria, sempre in funzione delle caratteristiche del luogo ove il B. aveva effettuato l’inversione di marcia.

Il Prefetto intimato non ha svolto attività difensiva.

 Motivi della decisione

Col primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 3, 175 e 176 d.lgs 285/92. Sostiene il ricorrente che: a) la disciplina degli artt. 175 e 176 trova applicazione solo alle strade indicate con apposita segnaletica di inizio e fine, indicazione che nel caso in esame non sussisteva; b) l’affermazione del giudice di pace - che l’inversione, avvenuta in un tratto di strada costituito da una carreggiata a due corsie, una per ogni senso di marcia, separate da una striscia bianca continua e prima del cartello di inizio di autostrada - costituisse violazione dell’art. 176 CdS, era contraria a quanto ripetutamente affermato dalla Cassazione.

I divieti posti dagli artt. 175 e 176 CdS (e, per quanto qui interessa, il divieto di inversione di marcia) debbono essere osservati dai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali, nonché “su altre strade, individuate con decreto del Ministero e da indicare con apposita segnaletica di inizio e fine”. La necessità della segnaletica va quindi, per ragioni sia letterali che logiche, riferita alle sole strade che debbono la loro particolarità ad un provvedimento del Ministro e non alla loro configurazione e funzione. Ma la questione non rileva ai fini di causa, poiché altra è la ratio decidendi del GdP che, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, ha accertato che l’inversione di marcia è avvenuta in uno svincolo ed ha ritenuto per tale ragione operante il divieto. È quindi tanto errata quanto non pertinente la interpretazione proposta dal ricorrente. La affermazione che il ricorrente riporta tra virgolette, così suscitando l’impressione che si tratti di citazione letterale, non si rinviene nella sentenza impugnata, che muove dalla diversa ricostruzione, in fatto, del luogo della trasgressione come di uno svincolo, ovverosia (la sentenza richiama espressamente la definizione dettata dall’art. 3 n. 53 CdS) di una intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro, sia poi il manufatto destinato ad impedire l’intersezione delle correnti che si sviluppano sulla tangenziale od invece di quelle che percorrono la strada provinciale.
Il primo motivo è quindi, sia perché errato in diritto, sia perché riferito ad una situazione di fatto diversa da quella accertata dal giudice di pace, infondato.
Col secondo motivo, si censura la sentenza per difetto di motivazione. Anche in questo caso, sotto un duplice profilo. Da un lato, riferisce il ricorrente che, in una ordinanza istruttoria rimasta senza esito, il giudice di pace chiedeva alla polizia stradale verbalizzante documentazione fotografica e topografica del luogo della trasgressione e si assume, conseguentemente, che non avendo la Polstrada provveduto, il giudice avrebbe dovuto acquisire altrimenti i dati necessari, tenendo conto della documentazione del luogo, anche fotografica, prodotta dall’opponente ed atta - a suo giudizio - a dimostrare che l’inversione era avvenuta nel tratto stradale designato come “preavviso” di autostrada e non come autostrada. Dall’altro, si assume che già dalla documentazione fotografica acquisita risultava che il luogo della trasgressione non era uno svincolo, ma “una carreggiata in piano, a doppio senso di circolazione”.
La censura è, sotto entrambi i profili, infondata.
Dopo aver ricordato che la propria richiesta - anche in altri processi - di elementi probatori a conferma e riscontro di un p.v.c. “troppo sintetico e standardizzato”, il GdP prosegue: “in realtà, nel caso di specie non vi è dubbio che il tratto di strada, in cui l’opponente ha effettuato l’inversione di marcia (tratto di strada dall’opponente stesso con precisione indicata sulla mappa stradale) costituisce il collegamento e quindi lo svincolo esistente tra la tangenziale di Torino con la S.P. Torino-Borgaro-Caselle”. L’acquisizione di ulteriore materiale era quindi ininfluente sia sotto il profilo topico, perché il luogo era esattamente individuato, sia sotto il profilo giuridico, ben potendo uno stesso manufatto servire sia allo svincolo delle correnti entranti, sia allo svincolo delle correnti uscenti, con divieto, per entrambi i flussi veicolari, di inversione di marcia.

Nulla per le spese.

 P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Roma, 4 luglio 2006.

 Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2006


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Venerdì, 17 Novembre 2006
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