REPUBBLICA ITALIANA composta dai signori:
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nei
giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 171, commi 2 e 3, e dell’art.
213, comma 2-sexies, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma
introdotto dall’art. 5-bis, comma 1,
lettera c), numero 2, del
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la
funzionalità di settori della pubblica amministrazione), nel testo integrato
dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, promossi con ordinanze del
20 dicembre 2005 (n. 5 ordinanze) e del 6 febbraio 2006 dal Giudice di pace di
Scicli, rispettivamente iscritte ai nn. 50, 51, 52, 133 e 134 del registro
ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 9 e 19, prima serie speciale, dell’anno 2006. Visto
l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito
nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2006 il Giudice relatore Alfonso
Quaranta. Ritenuto
che il Giudice di pace di Scicli, con cinque ordinanze, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3 e 42 della
Costituzione – degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno
2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di
settori della pubblica amministrazione», nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); Considerato
che il Giudice di pace di Scicli ha sollevato questione di legittimità
costituzionale – in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione – degli
artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); Visti gli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213,
comma 2-sexies (comma introdotto
dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno
2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di
settori della pubblica amministrazione», nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt.
3 e 42 della Costituzione, dal Giudice di pace di Scicli, con le ordinanze di
cui in epigrafe. |
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