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Corte di Cassazione 14/11/2006

Giurisprudenza di legittimità - CARTELLA ESATTORIALE – OPPOSIZIONE – LEGITTIMAZIONE PASSIVA A STARE IN GIUDIZIO

(Cass. Civ., sez. II, 28 settembre 2006, n. 21085)

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sezione II, 28 settembre 2006, n. 21085

  
CARTELLA ESATTORIALE – OPPOSIZIONE – LEGITTIMAZIONE PASSIVA A STARE IN GIUDIZIO

Legittimato passivo nel giudizio d’opposizione promosso a norma dell’art. 22, L.  24 novembre 1981, n. 689, contro una cartella esattoriale emessa per la riscossione delle somme dovute per l’applicazione di una sanzione amministrativa, concernente violazioni al codice della strada, è il Comune da cui dipende l’organo accertatore (e per esso il sindaco protempore al quale spetta la rappresentanza dell’ente) e non già lo stesso ufficio di polizia municipale che ha accertato la Violazione.

 
****************

 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 ha pronunciato la seguente

Sentenza

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Ceccano, con sentenza del 29 ottobre 2002, dichiarò inammissibile l’opposizione proposta il 21 settembre 1995 da A. A. avverso l’avviso di mora n. 5044898 relativo ad infrazioni al codice della strada commesse con le autovetture tg. XXX e YYY, perché non era stato impugnato l’atto presupposto, costituito dalla cartella esattoriale n. 5013679.
L’A. è ricorso con quattro motivi per la cassazione della sentenza e l’intimato Comando dei VV.UU. del Comune di Ceccano non ha resistito in giudizio.

 MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.
Legittimato passivo nel giudizio d’opposizione promosso a norma dell’art. 22, 1. 24 novembre 1981, n. 689, contro una cartella esattoriale (id est: un avviso di mora) emessa per la riscossione delle somme dovute per l’applicazione di una sanzione amministrativa concernente violazioni al codice della strada, nel quale si lamenti l’irregolarità delle notificazione dei verbali di accertamento redatti dalla polizia municipale e l’insussistenza delle violazioni, è il Comune da cui dipende l’organo accertatore e per esso il sindaco al quale spetta la rappresentanza dell’ente (cfr.: cass. civ., sez. I, sent. 29 aprile 2005, n. 8960; cass. civ., sez. I, sent. 27 agosto 2004, n. 17140).
Essendo la polizia municipale un ufficio privo della capacità di contraddire nel giudizio e dovendosi escludere che l’individuazione dell’autorità cui notificare l’atto di opposizione debba essere effettuata dal cancelliere a norma dell’art. 23, 2° co., I. n. 689/81, giacché spetta all’opponente indicare nel ricorso l’autorità nei cui confronti intendere promuovere il giudizio (cfr.: cass. civ., sez. I, sent. 2 settembre 2005, n. 17708), il difetto di legittimazione passiva che deriva dalla sua evocazione in giudizio, attenendo alla regolare costituzione del contraddittorio, va rilevato d’ufficio anche in sede di legittimità, non essendosi sul punto formato alcun giudicato interno, e comporta l’inammissibilità dell’opposizione proposta avverso l’accertamento delle violazioni da questa compiuto.
Conseguono a detta inammissibilità la relativa declaratoria e la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
La costituzione nel giudizio di merito del Comando dei Vigili Urbani a mezzo di proprio funzionario e l’omessa documentazione delle spese, diverse da quelle generali, concretamente affrontate per lo svolgimento della difesa davanti al Giudice di Pace, escludono la liquidazione in suo favore degli oneri processuali relativi alla precedente fase processuale (cfr.: cass. civ., sez. III, sent. 28 gennaio 2000, n. 966; cass. civ., sez. I, sent. 11 settembre 1998, n. 9019).

P.Q.M.

Pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’opposizione proposta nei confronti del Comando dei Vigili Urbani di Ceccano.

 Roma, 3 luglio 2006.

 Depositata in Cancelleria il 28 settembre 2006


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Martedì, 14 Novembre 2006
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