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Corte di Cassazione 11/11/2006

Giurisprudenza di legittimità - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI – CONTESTAZIONE IMMEDIATA – IMPOSSIBILITA’ – NECESSITA’ DI INDICAZIONE DEL MOTIVO CHE L’HA RESA IMPOSSOBILE - VALIDITA’ DELL’ACCERTAMENTO

(Cass. Civ., sez. I, 5 ottobre 2006, n. 21417)

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE

Sezione I, 5 ottobre 2006, n. 21417

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ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI – CONTESTAZIONE IMMEDIATA – IMPOSSIBILITA’ – NECESSITA’ DI INDICAZIONE DEL MOTIVO CHE L’HA RESA IMPOSSOBILE - VALIDITA’ DELL’ACCERTAMENTO

L’articolo 384 del Reg.to enuclea, seppur a titolo esemplificativo, alcuni casi in cui la contestazione immediata può anche non essere effettuata. Ciò non rende illegittimo l’accertamento quando l’organo accertatore abbia riportato nel verbale di contestazione la motivazione che l’ha resa impossibile, come, ad esempio: “non è stato possibile procedere a contestazione immediata della violazione, in quanto l’apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell’illecito dopo che il veicolo, oggetto del rilievo, era già a distanza dal posto di accertamento e comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari”.

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 


ha pronunciato la seguente

Sentenza

Svolgimento del processo

D. F. proponeva opposizione avverso il verbale del 26.9.2000 della Polstrada di Potenza avente ad oggetto la violazione dell’art. 142 C.d.S. (accertata mediante autovelox). Deduceva il ricorrente: omessa immediata contestazione; difetto di motivazione; mancata redazione di un verbale di accertamento separato da quello di contestazione; erronea contestazione; insufficienza di prove.

L’adito Giudice di Pace di Lagonegro, con la sentenza in esame n. 50/2001, accoglieva l’opposizione, ritenendo fondato il motivo riguardante l’omessa contestazione.

Ricorrono per cassazione, in via principale, la Prefettura di Potenza con un unico motivo e, in via incidentale, il D. con quattro motivi.

Motivi della decisione

Ricorso principale:

con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 142, 200 e 201 C.d.S. e dell’art. 384, lett. e, del Regolamento, e relativo difetto di motivazione, anche in relazione alla recente giurisprudenza di legittimità. Si afferma che consentita è la contestazione differita nel caso dell’accertamento in questione in cui, tra l’altro, la motivazione del relativo atto è stata esaustiva.

Ricorso incidentale.

Si afferma che la sentenza impugnata è affetta da vizi di omessa pronuncia sui seguenti punti:


con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 201 C.d.S. e dell’art. 3 della legge 241/90, mancando il verbale di contestazione di una compiuta indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata;

con il secondo motivo si deduce violazione di legge per essere il verbale stato redatto successivamente al fatto da soggetto diverso rispetto agli accertatori ed inoltre perché non notificato in originale o mediante copia conforme bensì mediante un “modulo meccanizzato”;

con il terzo motivo si deduce illegittimità del verbale non essendo specificati gli elementi di luogo e di fatto relativi al superamento dei limiti di velocità;

con il quarto motivo si sostiene l’insufficienza di prova in ordine alla commessa violazione.

Fondato è il ricorso principale con conseguente assorbimento delle doglianze di cui al ricorso incidentale.

Censurabile è, infatti, l’impugnata decisione là dove, dopo aver premesso che la contestazione immediata non è stata effettuata “pur se concretamente possibile”, afferma che, riportandone per intero il testo, la relativa giustificazione, addotta nel verbale, “non è affatto convincente”.

Tali argomentazioni, poste a fondamento della sentenza in esame, sono errate sotto un duplice profilo: da un lato, il giudice della fase di merito non considera che l’art. 384, lett. e, del Regolamento prevede che in alcuni casi (tra cui quello della eccessiva velocità dell’autovettura) la contestazione immediata può anche non essere effettuata, come nel caso di specie, e ciò non rende illegittimo l’accertamento e, dall’altro, non motiva (al di fuori di considerazioni di carattere generale ed astratto) le ragioni in base alle quali ritiene non convincenti le addotte giustificazioni da parte degli organi accertatori che pure, nel verbale, come si legge nella stessa sentenza, hanno affermato che “non è stato possibile procedere a contestazione immediata della violazione, in quanto l’apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell’illecito dopo che il veicolo, oggetto del rilievo, era già a distanza dal posto di accertamento e comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari”.

Pertanto, nel caso in esame, pienamente valido è l’accertamento a carico del D. della violazione dell’art. 142, ottavo comma, C.d.S., avendo i verbalizzanti dato conto dell’omessa contestazione immediata e non sussistendo alcuna violazione del diritto di difesa del sanzionato che ha avuto piena conoscenza di tale verbale e della relativa motivazione.

Come detto, l’accoglimento dell’unico motivo del ricorso principale comporta l’assorbimento, dato il loro contenuto, delle censure di cui al ricorso incidentale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa e rinvia, anche per le spese della presente fase, al Giudice di Pace di Lagonegro in persona di diverso giudicante.

Roma, 30 maggio 2006

Depositata in Cancelleria il 5 ottobre 2006
Sabato, 11 Novembre 2006
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