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Giurisprudenza di merito - VELOCITA’ – ACCERTAMENTO DEI LIMITI – AUTOVELOX 104/C2 – TARATURA – INSUSSISTENZA

(Giudice di pace di Sanluri,28 luglio 2006, n. 164)

Giurisprudenza di merito
Giudice di Pace di Sanluri
Sentenza n. 164 del 28 luglio 2006

 
VELOCITA’ – ACCERTAMENTO DEI LIMITI – AUTOVELOX 104/C2 – TARATURA – INSUSSISTENZA.

La legge nazionale non prevede che l’apparecchiatura Autovelox sia sottoposta a verifica e taratura. La legge prevede, quale unico requisito per la legittimità dell’impiego di tali strumenti l’omologazione.
In materia di misuratori di velocità dei veicoli non sono state emanate direttive comunitarie particolari e pertanto il controllo CEE non può essere ancora attuato su tali dispositivi; tutti i dispositivi misuratori in servizio nei paesi CEE vengono attualmente approvati secondo i rispettivi regolamenti nazionali. Invero le normative comunitarie non sono state recepite nel nostro ordinamento.

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SANLURI

Il Giudice di Pace di Sanluri (CA), dott.ssa Lorena Traverso, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo con contestuale motivazione nella pubblica udienza del 20.07.2006 la seguente

SENTENZA

nella causa ex artt. 22 bis e segg. L. 24/11/1981 n. 689 iscritta al n. 153/C/05 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l’anno 2005, promossa da:

omissis, difeso da sé medesimo

OPPONENTE

CONTRO

COMUNE DI SANLURI, rappresentato e difeso come in atti;

OPPOSTO

All’udienza del 20.07.2006 la causa è stata decisa sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell’interesse dell’opponente:

"Chiede che la S.V., esaminata ogni contraria istanza, si pronunci a favore dell’accoglimento del ricorso, ritenendo che sussistano motivazioni oggettive che determinano la nullità dell’atto"

Nell’interesse dell’Amministrazione opposta:

"Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace adito, ogni contraria istanza, ed eccezione disattesa, rigettare la domanda attrice, confermando il verbale di accertamento e contestazione n° AV10005186. REG. N. 355/2005 poiché del tutto infondato in fatto e in diritto.
In subordine, qualora accertato il fatto che il figlio del ricorrente risultava all’atto della notificazione, minore di anni quattordici, voglia il Signor Giudice dichiarare nulla la suddetta notificazione, accogliere il ricorso in oggetto.
La causa istruita sulla base delle produzioni documentali, precisate le conclusioni, è stata decisa sulla base delle conclusioni sopra trascritte all’udienza del 20.07.2006.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in Cancelleria in data 28.07.2005, proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione di violazione amministrativa n. AV10005186 REG. N. 355/2005, per una violazione accertata dal Comando Polizia Municipale di Sanluri in data 10.06.2005, notificato in data 21.06.2005, con il quale, a seguito di rilevazione effettuata alle ore 10,09, dello stesso 10.06.2005, sulla S.S. 131, territorio del Comune di Sanluri, alla progressiva chilometrica 45,400 all’altezza dell’incrocio a raso del Bivio Nord dell’abitato di Sanluri- direzione Oristano-Cagliari, gli veniva comminata la sanzione amministrativa di Euro 149,89 per violazione della norma di cui all’art. 142, co. 8°, del C.D.S., perché alla guida dell’autovettura Volkswagen Passat Tg. CT937BC,"...circolava alla velocità di Km/h 104, eccedendo, concessa la tolleranza del 5% di Km/h 24 il limite massimo stabilito in Km/h 80". Nel detto verbale si precisava che la violazione era stata accertata con apparecchiatura AUTOVELOX mod. 104/C2 matr. n° 41748, omolog. Ministero LL.PP. Prot. 2483 del 10.11.1993 della quale preventivamente veniva accertata la perfetta funzionalità come da relazione tecnica agli atti d’ufficio. All’accertamento conseguiva la segnalazione per la decurtazione dalla stessa di n.2 punti dalla patente di guida.

Nel verbale si leggeva inoltre "..non si è proceduto a contestazione immediata perché trattasi di violazione accertata su tratto di strada di cui al decreto del Prefetto della Provincia di Cagliari n. 23 5/2003-S datato 18.06.2003..".

Il ricorrente deduceva la nullità della notifica del verbale di contestazione per essere stata la stessa eseguita in violazione degli artt. 139 e 160 c.p.c, essendo stato il plico consegnato al proprio figlio minore di anni quattordici. Rilevava inoltre, per questo motivo, di essere venuto a conoscenza in ritardo precisamente solo in data 23.07.2005 "e un po’ per caso" dell’esistenza della contestazione, non avendo il proprio figlio riposto il verbale notificato in luogo " immediatamente visibile", non avendo così potuto adempiere, entro il termine prescritto, a comunicare le generalità del conducente dell’autovettura essendosi esposto così, non per sua volontà, all’ulteriore sanzione di cui all’art 126/bis C.D.S, come previsto dall’ari 180 comma 8 del C.D.S.

Nel merito assumeva l’opponente, in sintesi:

- mancata dimostrazione e carenza della corretta funzionalità del dispositivo elettronico;

- mancata prova in ordine alla corretta taratura dello strumento utilizzato;

- mancata certezza circa la violazione accertata.

Il ricorrente supportava le eccezioni sollevate con una nutrita serie di argomentazioni dettagliatamente esplicitate.

Si è costituito in giudizio il Comune di Sanluri, eccependo, in sintesi, e al riguardo:

* che la legge 273/1991, che istituisce il sistema nazionale di taratura, non è applicabile ai misuratori di velocità, poiché trattasi di procedura che concerne i controlli metrologici effettuati su apparecchi di misura di tempo, distanza e massa, tra i quali non sono annoverati i misuratori di velocità;

* che la materia dell’impiego e della manutenzione dei misuratori di velocità ha una propria disciplina specifica rispetto alle norme che regolamentano gli altri apparecchi di misura, contenuta nel D.M. 29110/1997, relativo all’approvazione di prototipi di apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità e alle loro modalità d’impiego. Rilevava, pertanto, l’insussistenza dell’obbligo della verificazione periodica dell’Autovelox, poiché tenuti, sulla base della normativa attuale, a rispettare le modalità di installazione e di impiego, descritte nei manuali d’uso. Precisava che tale verifica annuale, tendente a valutare la corretta funzionalità dei meccanismi dì rilevazione deve essere effettuata a cura del costruttore dell’apparecchio o di un’officina da questo abilitata con cadenza al massimo annuale, solo per quegli apparecchi di più recente approvazione utilizzati in modalità automatica, cioè senza la presenza dell’operatore, approvati nel corso del 2005 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché per quelle commercializzate prima del 16 maggio 2005 ma solo se a seguito del decreto di conferma, si intende impiegarle nella modalità automatica.

* L’insussistenza, all’attualità di direttive o regolamenti comunitari particolari in materia di misuratori di velocità, e conseguentemente, nessun controllo CEE deve essere posto in essere sui dispositivi da loro in uso;

 

II ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Si osserva in primo luogo che l’eccepita nullità della notifica del verbale, sull’assunto che la persona che aveva ricevuto la stessa era di età inferiore agli anni quattordici (circostanza peraltro allegata ma rimasta sfornita di prova in giudizio), deve ritenersi sanata, avendo il ricorrente presentato il ricorso avverso il verbale correttamente nei termini di legge, dimostrando così di essere venuto a conoscenza dello stesso e avendo pertanto l’atto raggiunto lo scopo a cui era destinato, senza alcuna lesione del suo diritto di difesa.

Nel merito si osserva.

La materia del rilevamento della velocità è disciplinata dagli artt. 142, comma 6° del C.d.S. e dall’art 345 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. La norma primaria dispone che "..per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate...". L’art. 345 del detto Regolamento, sotto la rubrica "Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità", a sua volta dispone, al primo comma, che "le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accettabile, tutelando la riservatezza dell’utente"; quindi, nel suo secondo comma, recita che "le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei Lavori Pubblici" ed infine, al quarto comma, la disposizione in questione stabilisce che "per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale". Le apparecchiature elettroniche di controllo della velocità devono, dunque, essere omologate, devono consentire di fissare la velocità in un dato momento in modo chiaro ed accettabile, e possono essere usate esclusivamente dagli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 Codice della Strada.
Come ritenuto dalla Corte di Cassazione in ripetute pronunce che hanno esaminato rilievi simili a quelli svolti dal ricorrente, l’avvenuta omologazione costituisce l’unico presupposto che legittima gli agenti di polizia stradale all’utilizzo dell’ apparecchiatura di cui si discute. Ne consegue che, una volta che è stata debitamente omologata dal Ministero dei Lavori Pubblici, le risultanze di tale apparecchiatura sono considerate fonte di prova ex art. 142, 6° comma, del C.D.S. L’unico incombente è quello di verificarne, prima dell’utilizzo, l’esatta funzionalità, e di rispettare le norme di installazione previste nei manuali d’uso, operazione regolarmente svolta dagli agenti ( così come riportato nel verbale), mediante "l’Autotest".
L’invalidità dell’accertamento, in tali rilievi, non può quindi essere ritenuta basandosi su un giudizio di inidoneità dell’apparecchiatura utilizzata, in quanto il legislatore assegna il compito di esprimere tale giudizio al Ministero dei Lavori Pubblici.
Nel ricorso presentato il ricorrente non solo non prova un difetto di funzionamento dell’apparecchiatura utilizzata, ma nemmeno deduce la sussistenza di condizioni in qualche modo eccezionali o anomale, idonee a far dubitare della correttezza del rilievo.
Per quanto concerne le ulteriori deduzioni sollevate dal ricorrente, si rileva quanto segue.
Si osserva che a tutt’oggi in materia di misuratori di velocità dei veicoli non sono state emanate direttive comunitarie particolari e pertanto il controllo CEE non può essere ancora attuato su tali dispositivi; tutti i dispositivi misuratori in servizio nei paesi CEE vengono attualmente approvati secondo i rispettivi regolamenti nazionali. Invero le normative comunitarie non sono state recepite nel nostro ordinamento.
Riguardo pertanto la mancata prova di taratura dell’apparecchiatura utilizzata si rileva che la legge 273/1991 non ha alcuna attinenza con gli apparecchi di misura della velocità per i quali una taratura in senso tecnico non è necessaria.
Tale fonte normativa non ha fatto che sostituire il regolamento 242/1909 che prevedeva periodici controlli delle bilance.
Pertanto, gli istituendi centri di taratura previsti dall’indicata normativa continueranno ad occuparsi della taratura dei pesi e delle bilance autorizzate.
La legge nazionale non prevede che l’apparecchiatura Autovelox sia sottoposta a verifica e taratura. La legge prevede, quale unico requisito per la legittimità dell’impiego di tali strumenti l’omologazione.
Per gli apparecchi destinati a funzionare con l’ausilio degli operatori, in assenza di norme di riferimento, non sono state previste, ad oggi, tarature periodiche, risultando a tale proposito sufficienti le verifiche di funzionalità propedeutiche ad ogni installazione, ed il rispetto delle prescrizioni contenute nei manuali d’uso e di manutenzione.
La taratura annuale, poi, e non nel senso indicato dall’opponente, è prevista solo per gli strumenti acquistati nel maggio 2005 o per quelli che, pur acquistati precedentemente, debbono essere utilizzati in automatismo, da effettuarsi a cura del medesimo costruttore.
Nel merito deve rilevarsi che l’operazione di collaudo è cosa diversa dalla taratura che, si ribadisce, per le considerazioni già svolte, non è applicabile né è previsto che sia un centro SIT ad effettuarla; il collaudo, invero, non comporta l’emissione di certificati di taratura, ma attesta la conformità al modello tipo e la sua funzionalità.

In conclusione deve essere evidenziato che le risultanze dell’apparecchio utilizzato per l’accertamento, in quanto omologato, ai fini della determinazione della velocità, costituisce fonte di prova iuris tantum del regolare funzionamento dello stesso e conformità al modello tipo omologato, la cui prova contraria e specifica deve essere allegata e provata dall’opponente, conformemente a quanto prevede l’art. 142, comma 6 e relativo regolamento del C.D.S.
Pertanto, l’opposizione deve essere rigettata e confermata la validità del verbale e dell’accertamento.
Deve, perciò, essere revocato il provvedimento con il quale era stata disposta la sospensione dell’esecuzione dell’atto opposto.
Relativamente alle spese di giudizio ritiene questo giudice non esservi luogo decidere sulle stesse per mancanza di documentazione relativa alle eventuali spese vive sostenute dall’opposto.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

1) Rigetta il ricorso siccome infondato. Conferma il verbale di accertamento n. AV10005186. REG. N.355/2005 del Comando Polizia Municipale di Sanluri;

2) dichiara non esservi luogo a decidere sulle spese di giudizio.

Così deciso in Sanluri il 20.07.2006.

 II Giudice di Pace
(Dott.ssa Lorena Traverso)

Depositato in Cancelleria oggi 28.07.2006

© asaps.it
Martedì, 07 Novembre 2006
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