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Giurisprudenza di merito - Veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo - Alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo - Individuazione del custode-acquirente - Procedimento di alienazione, anche ai soli fini della rottamazione, dei veicoli individuati dall’art. 38, comma 2, del DL n. 269/2003, conv. nella L. n. 326/2003

(TAR Lazio, Sez. I-ter, 25 maggio 2006)

(Asaps) Viene dichiarato illegittimo il disposto dell’art. 6 del decreto interdirigenziale 30.3.2004 con il quale il Ministero dell’Interno, di concerto con l’Agenzia del demanio, ha dettato la disciplina relativa al "procedimento di alienazione, anche ai soli fini della rottamazione, dei veicoli" in quanto non fa menzione del consenso dell’interessato nell’ambito delle procedure di alienazione: il decreto viene quindi annullato.(Asaps)


Giurisprudenza di merito

T.A.R. LAZIO
Sezione I-Ter, 25 maggio 2006

 ha pronunciato la seguente

 Sentenza

per l’annullamento previa sospensione

"del decreto dirigenziale del 30.3.2004 emanato di concerto dal Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno e dal Direttore dell’Agenzia del demanio, nella parte in cui prevede le modalità di svolgimento dell’alienazione e delle attività ad essa funzionali e connesse di cui all’art. 38, comma 3, del DL n. 269/2003, conv. con modifiche in L. n. 326/2003";

 Visto il ricorso con i relativi allegati;

 Visti gli atti tutti di causa;

 Data per letta nella pubblica udienza del 25.5.2006 la relazione del dr. Maria Ada Russo e uditi altresì i difensori come da verbale;

 Ritenuto in fatto

 I ricorrenti - qualificandosi soggetti svolgenti l’attività di custodi giudiziari ed amministrativi di veicoli - impugnano il provvedimento dirigenziale con il quale il Ministero dell’Interno di concerto con l’Agenzia del demanio ha dettato la disciplina relativa al "procedimento di alienazione, anche ai soli fini della rottamazione, dei veicoli individuati dall’art. 38, comma 2, del DL n. 269/2003, conv. nella L. n. 326/2003".

 Nel ricorso gli interessati prospettano i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione e falsa applicazione art. 38 DL. n. 269/2003; violazione e falsa applicazione art. 2 del DPR n. 189/2001; violazione e falsa applicazione artt. 3 e 42 della Costituzione; eccesso di potere; difetto assoluto di motivazione; contraddittorietà; ingiustizia manifesta; perplessità; illogicità; sviamento.

2) Violazione e falsa applicazione art. 38 DL. n. 269/2003; violazione e falsa applicazione art. 2 del DPR n. 189/2001; violazione e falsa applicazione artt. 3 e 42 della Costituzione; eccesso di potere; difetto assoluto di motivazione; contraddittorietà; ingiustizia manifesta; perplessità; illogicità; sviamento.

3) Illegittimità costituzionale art. 38 DL n. 269/2003 per violazione degli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione.

 In data 14.4.2005 si è costituita controparte che - il 13.5.2006 - ha depositato memoria.
 Con ord. n. 2480 in data 5.5.2005 la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione.
 All’udienza del 25.5.2006 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

 Considerato in diritto

 La questione portata all’esame del Collegio concerne la legittimità del decreto dirigenziale del 30.3.2004, emanato di concerto dal Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno e dal Direttore dell’Agenzia del demanio, nella parte in cui prevede le modalità di svolgimento dell’alienazione e delle attività ad essa funzionali e connesse di cui all’art. 38, comma 3, del DL n. 269/2003, conv. con modifiche in L. n. 326/2003.

 Il ricorso è fondato.

 Per una migliore comprensione della vicenda occorre richiamare la normativa in materia.

 L’art. 38 del DL. 30-9-2003 n. 269 detta norme di semplificazione in materia di sequestro, fermo, confisca e alienazione dei veicoli.
 Il comma 1 apporta alcune modifiche agli artt. 213 e 214-bis del codice della strada.
 In particolare, il nuovo art. 214 bis dispone che: "ai fini del trasferimento della proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché dell’alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l’individuazione del custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell’àmbito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell’interno e con l’Agenzia del demanio all’esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad àmbiti territoriali infraregionali".
 Il comma 2 dell’art. 38 prevede che "i veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell’applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti, purché immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 30 settembre 2003, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito. La cessione è disposta sulla base di elenchi di veicoli predisposti dal prefetto anche senza documentazione dello stato di conservazione".
  Il successivo comma 3 prevede - infine - che "all’alienazione ed alle attività ad essa funzionali e connesse procedono congiuntamente il Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio, secondo modalità stabilite con decreto dirigenziale di concerto tra le due Amministrazioni".
 Infine, il comma 5, dispone che "l’alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al depositario-acquirente del provvedimento dal quale risulta la determinazione all’alienazione da parte dell’Amministrazione procedente, anche relativamente ad elenchi di veicoli. Il provvedimento notificato è comunicato al pubblico registro automobilistico competente per l’aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri".

 Tanto premesso, con il decreto dirigenziale del 30.3.2004 sono state, appunto, dettate le norme per disciplinare il "procedimento di alienazione, anche ai soli fini della rottamazione, dei veicoli individuati dall’art. 38, comma 2, del DL n. 269/2003, conv. nella L. n. 326/2003".

 Pertanto, nel nostro sistema sono previste due procedure per l’alienazione dei predetti veicoli:

a) art. 38, 1° comma : procedura tramite convenzione;

b) art. 38, 2° comma: procedura disciplinata con il decreto impugnato.

 In buona sostanza, il decreto in data 30.3.2004 prevede:

a) l’istituzione di una Commissione per l’espletamento delle attività di cui al citato art. 38 che predispone gli elenchi dei veicoli da alienare a favore di ogni singolo custode, individuando prioritariamente quelli destinati alla rottamazione, e loro valutazione (cfr., artt. 2 - 3 e 4 del DM 30.3.2004);

b) l’attribuzione ai titolari delle depositerie del compito di indicare i veicoli in custodia che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 2 (cfr., art. 3, comma 2, del DM 30.3.2004);

c) l’alienazione dei veicoli al custode-acquirente (cfr., art. 4).

 In proposito, quest’ultima disposizione testualmente dispone che "i veicoli immatricolati per la prima volta da oltre 10 anni alla data del 30.9.2003 e non dichiarati di interesse storico e collezionistico sono alienati ai soli fini della rottamazione". In ultimo, l’art. 6 del decreto, dispone che "il Prefetto adotta il provvedimento di alienazione, distinto in relazione a ciascun custode, previa approvazione dell’elenco dei veicoli da alienare e l’alienazione si perfeziona con la notifica del provvedimento al depositario acquirente".
 Con i motivi di ricorso i ricorrenti sostengono che "con il decreto dirigenziale impugnato si regola il procedimento per la cessione dei veicoli giacenti da oltre due anni prima del 30 settembre 2003 ma non vi è alcuna previsione, contrariamente a quanto previsto dagli artt. 213 e 214 bis, in ordine alla manifestazione di volontà del depositario a divenire acquirente dei veicoli giacenti. Pertanto, il decreto dirigenziale è in contrasto con il comma 3 dell’art. 38".
 Inoltre, la disciplina introdotta con il decreto impugnato sarebbe in contrasto pure con le norme di cui al DPR n. 189 del 2001 e sarebbe stato "omesso, illegittimamente, ogni riferimento alla ipotesi in cui, in assenza del consenso del custode, si deve procedere alla rottamazione".
 L’Avvocatura dello Stato in replica precisa che "la fonte primaria stabilisce 2 diverse procedure di alienazione (art. 38, 1° e 2° comma); nella prima si fa dipendere il trasferimento da un consenso espresso in via preventiva con apposite convenzioni ex art. 214-bis del depositario acquirente; nella seconda, invece, non è richiesto il consenso dell’acquirente, anzi lo stesso comportamento dell’amministrazione è sostanzialmente vincolato non essendovi alcuna discrezionalità sull’opportunità della vendita degli autoveicoli".
 In via preliminare, deve premettersi che, nella vicenda, si tratta dell’impugnazione di un decreto dirigenziale volto a determinare le modalità operative attraverso le quali si deve procedere all’alienazione dei veicoli.
 Come noto, a differenza degli atti formalmente amministrativi ma sostanzialmente normativi (cfr., regolamenti) quello amministrativo generale è atto formalmente e sostanzialmente amministrativo caratterizzato dal fatto di essere diretto ad una pluralità di soggetti non determinabili a priori.

 Premesso questo, la questione di diritto che si deve affrontare in questa sede riguarda due profili:

a) la verifica della immediata lesività del decreto dirigenziale impugnato;

b) l’esame della sua legittimità.

 Con riferimento al punto sub a), è ben possibile che gli atti amministrativi generali non siano sempre in grado di arrecare un pregiudizio diretto ed immediato proprio perché rivolti ad una pluralità di soggetti.

 Nel caso di specie, tuttavia, il Collegio ritiene che la prescrizione censurata, (art. 6), è in grado di arrecare un pregiudizio diretto ed immediato e, pertanto, è impugnabile autonomamente davanti al giudice adito, senza bisogno di attendere l’adozione dell’atto applicativo, tenuto conto della formulazione dell’articolo 4 del decreto impugnato, che detta un sistema pressocchè autentico di cessione dei veicoli d’immatricolazione ultradecennale e della situazione di incertezza dei titolari della custodia fino al momento di concreta attuazione della disposizione regolamentare.

 In ordine al profilo sub b), si precisa quanto segue.

 Il Collegio rileva che - ad una prima lettura - c’è coincidenza tra la norma primaria di legge e il decreto impugnato (cfr., art. 6 del DM 30.3.2004 e comma 5 dell’art. 38 più volte citato).
 Tuttavia, è evidente che, per il principio di tipicità e nominatività dei provvedimenti amministrativi, ciascuno di essi è caratterizzato dal particolare contenuto e dalla funzione peculiare assegnata in relazione allo schema tipico tassativo previsto dall’ordinamento.
 Inoltre, nell’attività amministrativa - volta alla specificazione del dettato normativo e all’adozione degli atti amministrativi generali - devono essere tenuti in considerazione una serie di principi fondamentali del sistema, tra i quali (nella specie) quelli generali del diritto civile.

 In particolare:

a) non si può configurare un perfezionamento dell’alienazione con la (sola) notifica del provvedimento al soggetto senza menzionare il consenso di quest’ultimo;
b) deve essere evitato che la sfera giuridica del privato possa essere interessata da una manifestazione di volontà altrui, in assenza della possibilità di esprimere un rifiuto.

 Pertanto, il Collegio ritiene che (a prescindere dalle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 38) le Amministrazioni procedenti - in sede di adozione del decreto ministeriale - avrebbero dovuto specificare in maniera più compiuta e dettagliata le modalità dell’alienazione.
 In altre parole, appare illegittimo - in quanto lacunoso a fronte di una interpretazione sistematica - il disposto dell’art. 6 laddove non fa menzione del consenso dell’interessato.
 Alla luce delle suesposte considerazioni e assorbendo le ulteriori questioni prospettate, il ricorso va accolto disponendosi per l’effetto, l’annullamento del provvedimento impugnato.
 Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.

 
P.Q.M.

 Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe n. 7405/2004 e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

 Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

 Che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 25 maggio 2006.

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Martedì, 17 Ottobre 2006
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