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Circolazione stradale – Contravvenzione - Decurtazione punti - Silenzio sul conducente – Applicazione della sanzione ex art. 180, c. 8° - Opposizione a sanzione amministrativa. Insussistenza.

(Giudice di pace di Pozzuoli, sentenza del 14 settembre 2006)

"La richiesta delle generalità del conducente dell’auto con cui è stata effettuata un’infrazione al CdS non può essere inoltrata, ovvero non diventa efficace nei confronti del proprietario, prima che venga definito il procedimento relativo alla sanzione principale. E’ illegittima l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’ottavo comma dell’art. 180 CdS in pendenza di opposizione avverso il processo verbale elevato in violazione delle norme di comportamento del CdS."

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

L’avv. Italo BRUNO,

Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,

ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n° 2430/05 R.G. - Affari Contenziosi Civili - avente ad oggetto:

Opposizione a verbale di contestazione.

T R A

(…) Arturo, nato a (…) il (…) ed ivi res.te alla Via (…) N. (…) - c.f. (…); RICORRENTE-CONTUMACE

E

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, elett.te dom.to, ope legis, in Napoli presso l’Avvocatura dello Stato; RESISTENTE-CONTUMACE

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: annullare il verbale di contestazione n° 180/0000132641 di Registro Generale n.644506 del 15/9/05, notificato in data 4/12/05, per la violazione dell’art. 180 c.8 del D.Lgv.30/4/92 n. 285 (non ottemperava all’invito di fornire le informazioni richieste con il verbale contravvenzionale n. ATX/0000092832 per violazione dell’art. 142 c.8 del Cds - accertata nel Comune di Pozzuoli (NA) sulla strada TZ4 Tangenziale di Napoli in data 17/2/05 – notificato in data 30/5/06), in quanto è ancora pendente il ricorso avverso il p.v. contravvenzionale. Per il resistente: rigettare l’opposizione; confermare il verbale di contestazione ritualmente notificato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(…) Arturo, con atto depositato il 21/11/05, proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n° 180/0000132641 di Registro Generale n.644506 del 15/9/05, notificato in data 4/12/05, per la violazione dell’art. 180 c.8 del D.Lgv.30/4/92 n. 285 (non ottemperava all’invito di fornire le informazioni richieste con il verbale contravvenzionale n. ATX/0000092832 per violazione dell’art. 142 c.8 del Cds - accertata nel Comune di Pozzuoli (NA) sulla strada TZ4 Tangenziale di Napoli in data 17/2/05 – notificato in data 30/5/06).

Deduceva il ricorrente:

- che, avverso il p.v. contravvenzionale n. ATX/0000092832 per violazione dell’art. 142 c.8 del Cds - accertata nel Comune di Pozzuoli (NA) sulla strada TZ4 Tangenziale di Napoli in data 17/2/05 – notificato in data 30/5/06, aveva ritualmente proposto ricorso al Giudice di Pace di Pozzuoli;

- che, la procedura di opposizione veniva iscritta al numero di Registro Generale 1352/05 ed assegnata al Giudice Gargiulo;

- che, con ordinanza del 7/10/05, il Magistrato assegnatario, aveva disposto la sospensione dell’esecuzione dell’impugnato provvedimento e fissata l’udienza di trattazione per il giorno 25/1/06;

- che, l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’ottavo comma dell’art. 180 CdS in pendenza di opposizione avverso il processo verbale elevato in violazione delle norme di comportamento del CdS doveva ritenersi illegittimo.

Veniva fissata, con decreto notificato alle parti, l’udienza di comparizione delle stesse che, veniva rinviata d’Ufficio ed alla quale rimanevano contumaci.

All’esito dell’udienza di rinvio del 19/7/06, il Giudicante decideva la causa dando lettura del dispositivo ai sensi dell’art. 23 della l.689/81 e della sentenza della Corte Costituzionale n.534/90.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

L’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’ottavo comma dell’art. 180 CdS in pendenza di opposizione avverso il processo verbale elevato in violazione delle norme di comportamento del CdS, va dichiarata illegittima.

La Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 27 del 24/01/05, al punto 9.1.2. ha così precisato: Quanto alla paventata necessità per il proprietario del veicolo di autodenunciarsi, il dubbio di costituzionalità sollevato dai rimettenti appare fondarsi su di una inesatta esegesi del dato normativo. Si consideri, difatti, che la disposizione impugnata espressamente stabilisce che la comunicazione all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida dell’avvenuta perdita del punteggio dalla patente (e cioè l’adempimento che ha come presupposto, nel caso di mancata identificazione del conducente responsabile della violazione, proprio l’avvenuta inutile richiesta al proprietario del veicolo di fornire i dati personali e della patente del predetto conducente) deve avvenire «entro trenta giorni (N.D.R. oggi divenuti sessanta a seguito del DL 21.09.2005 n. 184) dalla definizione della contestazione effettuata», definizione che presuppone, a sua volta, che «siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali ammessi», ovvero – ed è proprio siffatta previsione ad essere dirimente rispetto alla censura in esame – che «siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi».

In nessun caso, quindi, il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione.

La Corte ha affermato, in effetti, che la richiesta di informazioni non può essere inoltrata, ovvero non diventa efficace nei confronti del proprietario, prima che venga definito il procedimento relativo alla sanzione principale.

Quindi, il proprietario prima di rispondere potrà attendere la conclusione, con sentenza passata in giudicato, dell’eventuale giudizio sul verbale di accertamento, ovvero il decorso dei termini per proporre ricorso amministrativo o giurisdizionale.

I 60 giorni per rispondere, quindi, non corrono nel periodo di tempo in cui pende il termine di 60 gg. per ricorrere, ovvero finché pende il relativo giudizio di opposizione al verbale dinanzi al Giudice di Pace.

Il proprietario non è tenuto neanche a comunicare all’Ufficio che ha notificato il verbale di contestazione di aver presentato ricorso avverso il processo verbale elevato in violazione delle norme di comportamento del CdS; a ciò provvede la Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace cui il ricorrente ha presentato il ricorso, notificando alla P.A. che ha emesso il p.v. il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione con l’ordine di depositare, entro dieci giorni prima dell’udienza, presso la Cancelleria del Giudice:

- copia del rapporto e degli altri atti relativi all’accertamento dell’infrazione contestata;

- copia degli atti del procedimento amministrativo;

- copie delle memorie difensive presentate, eventualmente, dal ricorrente all’amministrazione opposta e degli atti e dei provvedimenti eventualmente esperiti dall’amministrazione a seguito di esse.

Ciò corrisponde ad una corretta valutazione sistematica del complesso normativo che disciplina la materia:

L’art. 126 bis dispone che: L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.

Il provvedimento di decurtazione dei punti, pertanto, consegue alla comunicazione da parte dell’accertatore all’anagrafe, ma detta comunicazione non deve essere eseguita prima che l’accertamento sia divenuto definitivo, nel senso precisato dalla norma.

Recita ancora l’art. 126 bis: La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni (oggi divenuti sessanta a seguito del DL 21.09.2005 n. 184) dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Nel caso di pendenza di ricorso, visto che la norma stessa dispone che la sanzione accessoria della decurtazione possa essere applicata soltanto dopo l’esaurirsi della procedura giudiziaria, si deve ritenere che l’organo accertatore debba inoltrare la richiesta di precisazione dei dati del conducente soltanto dopo che la contestazione sia divenuta definitiva, con il rigetto dell’opposizione (nell’ipotesi di accoglimento dell’opposizione, infatti, non vi sarebbe nessuna violazione e quindi non sussisterebbe alcuna necessità di accertamento del responsabile). Il proprietario opponente che si veda rigettare il ricorso, deve avere la possibilità di indicare i dati del conducente, effettivamente responsabile della violazione, anche nel momento in cui diviene definitiva la contestazione.

La giurisprudenza in materia ha già precisato che l’avvenuta proposizione del ricorso dinanzi al Giudice di Pace avverso il verbale di contestazione (cfr. TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 19 novembre 2004 n. 3753) o anche la sola pendenza dei termini per l’esperimento dei rimedi giurisdizionali o amministrativi (cfr. TAR Liguria, Sez. II, 30 luglio 2004 n. 1126), privando la "contestazione" della necessaria definitività, costituiscono circostanze di per sé ostative al perfezionarsi della decurtazione del punteggio, e quindi anche all’eventuale revisione della patente (TAR Lombardia, sentenza 12.05.2006 n° 1188).

In definitiva si può affermare che:

1) l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti è l’effetto della definitività dell’accertamento;

2) detta definitività matura a seguito del decorso del termine utile al ricorso o dalla sentenza che rigetta il ricorso;

3) prima della definitività, ogni provvedimento di decurtazione manca del suo presupposto legale e non ha effetti giuridici;

4) il proprietario ha l’obbligo di comunicazione dei dati ma potrà adempiere a detto obbligo sia nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, in qualunque tempo inviata, sia entro il termine di sessanta giorni dalla conoscenza del rigetto del suo ricorso;

5) non è legittima l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’ottavo comma dell’art. 180 CdS fino a quando pende l’opposizione che, se accolta, annullerebbe il fatto illecito che forma il presupposto per l’applicazione di qualsiasi sanzione, principale o accessoria (nel caso di specie, il ricorso avverso il p.v. n.ATX0000092832 del 29/4/05 è stato accolto con sentenza n.3824 del 5/7/06);

6) il proprietario che comunichi i dati del conducente entro sessanta giorni dalla conoscenza della sentenza di rigetto, ha diritto che si proceda alla decurtazione dei punti a carico del responsabile e non all’applicazione a proprio carico della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 180 comma 8 CdS.

Non essendovi difesa tecnica non vi è pronuncia sulle spese del procedimento.

La sentenza è esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da (…) Arturo nei confronti del MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il verbale di contestazione n° 180/0000132641 di Registro Generale n.644506 del 15/9/05, notificato in data 4/12/05, per la violazione dell’art. 180 c.8 del D.Lgv.30/4/92 n. 285;

2) nulla per le spese del procedimento;

3) sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Pozzuoli il 19 luglio 2006 e depositata in originale il giorno 14 settembre 2006.

 

  IL GIUDICE DI PACE

 (Avv. Italo BRUNO)

© asaps.it


da Altalex
Giurisprudenza di merito
Lunedì, 09 Ottobre 2006
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