TESTO nella persona del dott. Martino
Giacovelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta in
prima istanza al R.G. n. 4219/05 avente per oggetto: Opposizione a sanzione
amministrativa a seguito di violazione al CDS del Comune di C., promossa da: F. N., nato a Taranto il
08.09.1954 e residente in Statte alla Via Bainsiza n. Opponente-ricorrente CONTRO COMUNE DI C. in persona del
Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Crispiano, alla Via Foggia n.
, presso e nello studio dell’avv. Enzo L. F., che lo rappresenta e difende, in
forza di mandato a margine della comparsa di costituzione, giusta delibera
della Giunta Comunale n. 33 del 03.03.2005, in atti, opposto- resistente Conclusioni per l’opponente: " Voglia il Giudice di Pace
di Taranto annullare il citato verbale in quanto illegittimo e privo di ogni
fondamento, nonché l’emissione di tutti i conseguenti provvedimenti che codesto
ufficio del Giudice di Pace riterrà, opportuno emettere." Conclusioni per il Comune opposto: "..Si chiede, pertanto,
essendo evidente la legittimità dell’operato degli agenti accertatori e la
conformità dell’apparecchiatura utilizzata alla normativa vigente, il rigetto
dell’avversa opposizione in quanto inammissibile, improponibile e/o
improcedibile e, comunque, infondata per le argomentazioni esposte in fatto e
diritto. Si chiede, infine, in caso di
accoglimento della presente che il Giudice di Pace voglia condannare il
ricorrente alle spese di lite in favore del sottoscritto difensore
antistatario." SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto depositato il 16.05.2005
il sig. F. N. impugnava il verbale n. 000616/V/05 redatto in data 14.05.2005
dal Comando Polizia Municipale di C. per la presunta violazione dell’art. 180 comma 8° del Codice della
strada, notificato in Ufficio nella stessa data del 14.05.2005, commessa dal
proprietario del veicolo targato CJ...AR in seguito al verbale di accertamento
di violazione n. 55/05 del 28.01.2005, per "non aver ottemperato
all’invito di fornire informazioni, di cui all’art. 126 bis, imposto ai sensi dell’art. 180 del CDS, allegato al V.d.c. n.
55/05 del 28.01.05 per violazione art. 142 comma 9." L’opponente assumeva nel ricorso
l’illegittimità di detto verbale, poiché, in data 14.05.2005, recatosi presso
il Comando dei VV. UU. di C., per depositare la comunicazione ex art. 126 bis nella quale aveva
dichiarato di " non ricordare chi era alla guida del veicolo, essendo
stato inoltrato ricorso al Giudice di Pace", gli era stato notificato il
verbale in impugnazione, privo di sottoscrizione, del quale ora chiedeva
l’annullamento, ritenendo che a seguito della dichiarazione depositata
null’altro adempimento gli era dovuto a seguito dell’obbligo ex art. 126 bis
del CDS. Fissata l’udienza di comparizione
del 28.07.2005, il Comune di C. si costituiva tramite il nominato difensore,
depositando comparsa di risposta, confermando la legittimità del verbale
contestato, allegando la documentazione ex art. 23 L.689/81, comprendente la
copia dei seguenti documenti: delibera di G.M. n. 33 del 03.03.05; verbale di
accertamento; copia delle disposizioni correttive dopo la sentenza della
Consulta riportate dalla Circolare Ministero Interno 04.02.2005. L’opponente, comparso
personalmente alla suddetta udienza, nulla aggiungeva al ricorso, pertanto la
trattazione era rinviata al 29.09.2005. All’udienza del 30.09.2005,
discussa la causa, vista la documentazione acquisita, l’opposizione era decisa
ai sensi dell’art. 23 della legge n. 689/81, con lettura del dispositivo della
sentenza a fine udienza e con riserva di motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso va parzialmente accolto
per quanto di ragione. Preliminarmente, si rileva
l’ammissibilità del presente ricorso, pur in assenza del versamento della
cauzione, attesa l’intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale che ha
dichiarato in data 05-08.04.2004 con sentenza n. 114 1’incostituzionalità
dell’art. 204 bis del vigente CDS nella parte in cui imponeva il deposito di
una cauzione. Il Comune di C., tramite il
proprio difensore incaricato, ha puntualmente controdedotto tutto quanto
sostenuto dall’opponente nel proprio ricorso. Per decidere il ricorso, é
necessario esaminare, anzitutto, se é sufficiente una semplice dichiarazione
per ritenere adempiuto l’onere rinveniente dall’8° comma dell’art. 180 CDS o
sia necessario indicare obbligatoriamente il conducente dell’autovettura al
momento della trasgressione accertata e contestata. Orbene, la 2^ parte
dell’art. 126 bis imponeva che: "...nel caso di mancata identificazione di
questi la segnalazione (n.d.a. cioè la comunicazione ai fini della decurtazione
dei punti) deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo
che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di
polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento
della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona
giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e’ tenuto a fornire
gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Se
il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la
sanzione prevista dall’articolo 180, comma 8." E’ evidente che gli ultimi due
periodi di questo articolo si riferiscono al caso di intestazione del veicolo a
persone giuridiche, altrimenti il legislatore avrebbe dovuto inserito l’inciso
"in ogni caso" ed avrebbe prodotto così una norma ovviamente
incostituzionale, soprattutto in riferimento all’art. 3 della Costituzione (doppia
sanzione della decurtazione di punti + sanzione ex comma 8 dell’art. 180 a
carico della persona fisica e solo sanzione comma 8 dell’art. 180 a carico
delle persone giuridiche). Per confermare tale assunto, è
necessario esaminare la complessa normativa da applicare. Orbene, recita
l’ottavo comma dell’art. 180 testualmente: " Chiunque senza giustificato
motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine
stabilito nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o
esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative
previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55. Alla violazione di cui
al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale
dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del
documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal
giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti." Per analizzare l’operatività e
l’applicazione del suddetto comma alla persona fisica é necessario richiamare
quanto precisato dalla Corte Costituzionale con sentenza nr. 27 del 24.01.2005,
nella quale si legge: "...In conclusione, l’art. 126-bis, comma 2, del
codice della strada, nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo
alla decurtazione dei punti della patente quando ometta di comunicare
all’Autorità amministrativa procedente le generalità del conducente che abbia
commesso l’infrazione alle regole della circolazione stradale, deve essere
dichiarato costituzionalmente illegittimo." Aggiunge la Corte:
"L’accoglimento della questione di legittimità costituzionale, per
violazione del principio di ragionevolezza, rende, tuttavia, necessario precisare
che nel caso in cui il proprietario (n.d.a nel caso di "persona
giuridica"?) ometta di comunicare i dati personali e della patente del
conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 180,
comma 8, del codice della strada...” Esaminando quanto sancito dalla
Corte Costituzionale con il dettato dell’art. 180 comma 8° "...Chiunque
senza giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità di
presentarsi..." si desume che la Corte Costituzionale nel caso di specie
non poteva modificare la portata della previsione legislativa, in quanto non
attinente l’oggetto della censura d’incostituzionalità ( applicazione della
decurtazione dei punti a carico del proprietario, persona fisica inadempiente),
per cui da tutto quanto sopra riportato si desume che la 2^ parte della
sentenza della Corte Costituzionale é da riferirsi sempre ed esclusivamente
alle persone giuridiche e non alle persone fisiche. In altre parole, prima
della dichiarazione d’incostituzionalità la sanzione della decurtazione dei
punti si riferiva quale sanzione accessoria alle persone fisiche, mentre, non
potendosi applicare ovviamente alle persone giuridiche alcuna decurtazione di
punti, alle stesse era applicabile la sanzione pecuniaria da 343,35 a 1.365,55
euro. Se così non fosse si sarebbe
venuta a creare una disparità di trattamento tra la persona fisica,
assoggettata alla sanzione accessoria della decurtazione dei punti ed alla
sanzione pecuniaria per l’inadempimento ex art. 180 comma 8, mentre nel caso
della persona giuridica, la stessa sarebbe stata assoggettata soltanto alla
sanzione pecuniaria ex art. 180 del C.d.S. Non solo, in tale ipotesi, si
sarebbe andato a sancire il difetto di memoria di una persona fisica, illecito
inesistente nel sistema giuridico italiano, in quanto un’interpretazione del
genere sarebbe da considerarsi semplicemente aberrante e incostituzionale. A conferma di tale assunto,
anzitutto, si richiama il principio basilare delle opposizioni alle sanzioni
amministrative stabilito dall’art. 3 della legge nr. 689/81 dal titolo "
Elemento soggettivo" e cioé: " Nelle violazioni cui è applicabile una
sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od
omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è
commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non
è determinato da sua colpa." Quindi, se effettivamente il
proprietario dell’autovettura in buona fede (che é il principio basilare, che é
presunto, fino a prova contraria) non ricorda chi effettivamente fosse stato
alla guida dell’autovettura con la quale é stata commessa la presunta
violazione al CDS, in base al suddetto principio non può soggiacere ad alcuna
sanzione amministrativa, commessa in conseguenza dell’azione di altri, sia essa
dolosa o colposa, in quanto lo stesso proprietario ha adempiuto, comunque,
all’invito dell’autorità, recandosi o inviando al Comando la dichiarazione ex
art. 126 bis. Il privato cittadino non può
essere titolare del potere inquisitorio e investigativo ( prerogativa dello
stato), né può rischiare una querela per falsa dichiarazione, o violare il
diritto della legge sulla privacy, soprattutto quando determinate notizie le
deve fornire dopo qualche centinaia di giorni dall’evento. Si osserva, inoltre, che il
verbale ai sensi dell’art. 180 comma 8° non può essere emesso prima che siano
trascorsi i 30 gg. (ora 60 gg. in seguito al nuovo decreto legge n. 184/05 in
corso di conversione in legge)(DL non
convertito, n.d.r.). Affinché sia configurabile detta
violazione occorre il requisito dell’avvenuto decorso del termine di 30 gg
dalla notifica della violazione principale. Nel caso di specie, allorquando é
stato contestato il verbale impugnato (non prima del 20.04.2005, data di
spedizione della raccomandata riportata sul plico postale) non risultavano
decorsi i previsti 30 gg. dalla norma, per cui la notifica del secondo verbale
avvenuta in data 14.05.2005 in Ufficio del Comando dei VV.UU. é avvenuta in
violazione di legge. Anche la circolare ministeriale
del 04.02.2005 prot. n. 300/1/41236/109/16/1 nella parte in cui modifica la
circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12. 08. 2003, dove riporta: " nel
caso in cui il proprietario del veicolo o il legale rappresentante della
persona giuridica ometta di fornire i dati o fornisca indicazioni dalle quali
non sia possibile risalire al conducente, non si applica la decurtazione di
punteggio nei suoi confronti. Tuttavia, in questi casi, l’art. 126 bis C.d.S.
impone all’organo di polizia stradale che non ottiene le informazioni entro il
termine fissato, di procedere all’applicazione delle sanzioni dell’art. 180,
comma 8° C.d.S.( notificando il verbale entro 150 gg. dalla scadenza del
termine dei 30 gg.) conferma che la contestazione dell’ulteriore violazione é
possibile solo dopo il decorso del termine fissato ( cioé 30 gg.). Quanto sopra, in parte, era stato
già precisato dall’attuale giudicante nella propria sentenza in data
27.01.2005. Per le ragioni sopra esposte, il
verbale di cui all’impugnazione, non può che essere annullato. Per motivi di economia
processuale, restano assorbiti gli altri motivi di annullamento del verbale
impugnato, controdedotti dal Comune. Sussistono giusti motivi per la
compensazione delle spese di processo, P.Q.M. il giudice di Pace di
Taranto,definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. F. N., e
depositato il 16.05.2005, avverso il verbale di contestazione n. 000616/V/05
redatto in data 14.05.2005 dal Comando Polizia Municipale di C., per la
presunta violazione dell’art. 180 comma 8°, così decide: 1) accoglie per quanto di ragione
il ricorso avverso il verbale di contestazione n. 000616/V/05 redatto in data
14.05.2005 dal Comando Polizia Municipale di C., per la presunta violazione
dell’art. 180 comma 8° del Codice della strada; 2) compensa tra le parti le spese
processuali. Così deciso a Taranto il
30.09.2005 Il Giudice di Pace ( dott. Martino Giacovelli) |
|
|
© asaps.it |