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Veicoli - Servizio di linea per trasporto di persone - Titolo legale - Estensione e limiti ex art. 87 c.s.

(Cass. Civ., sez. II, 11 agosto 2016, n. 17020)

Ai sensi dell’art. 87 cod. strada il regolare svolgimento del servizio di linea per trasporto di persone presuppone solo che l’esercente sia munito del titolo rilasciato dalla competente autorità per la tratta interessata, senza che sia necessario anche il documento attestante lo specifico impiego del veicolo, previsto dall’ultimo comma dell’art. 87 cit., che rileva solo per la diversa ipotesi in cui sia autorizzato l’utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea per quello di noleggio per rimessa. (Cass. Civ., sez. II, 11 agosto 2016, n. 17020) [Riv-1611P856] (Art. 87 cs.)

Mercoledì, 26 Luglio 2017
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