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Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Diritto assoluto ed incondizionato alla rifusione delle spese legali - Limiti

(Tribunale Civile di Lecce, sez. I, 21 ottobre 2015, n. 5025)

L’assicurato non ha un diritto assoluto ed incondizionato alla rifusione delle spese legali, dovendo tale diritto essere escluso quando quest’ultimo ha scelto di difendersi senza averne interesse né potendone ritrarre utilità, ma anzi esponendo l’assicuratore all’onere di rifondere all’assicurato spese avventatamente sostenute. Ciò in quanto il contratto di assicurazione, come tutti i contratti, deve essere eseguito nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, che impongono al creditore di non aggravare inutilmente e senza che sussiste alcuna necessità, la posizione del debitore. (Nel caso di specie il Tribunale ha respinto la richiesta dell’assicurato in quanto le posizioni della Compagnia e dell’assicurato rispetto alle domande avanzate dal ricorrente erano coincidenti, in quanto entrambe le parti hanno insistito nella richiesta di rigetto della domanda di risarcimento e, eventualmente, nella riduzione del quantum debeatur. Non vi era, pertanto, alcuna utilità nella costituzione dell’assicurato, in considerazione del fatto che, nel caso di accoglimento della domanda del ricorrente, la Compagnia avrebbe comunque dovuto manlevare l’assicurato dalle conseguenze economiche derivanti dal sinistro). (Tribunale Civile di Lecce, sez. I, 21 ottobre 2015, n. 5025) [Riv-160708P622] (Art. 193 cs).

Lunedì, 05 Giugno 2017
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