Sabato 27 Aprile 2024
area riservata
ASAPS.it su

Patente - Guida senza patente - Depenalizzazione ai sensi del D.L.vo n. 8/2016 - Decreto penale emesso prima dell’entrata in vigore del D.L.vo cit. - Divenuto irrevocabile solo successivamente a tale data - Fatto non più previsto dalla legge come reato - Dichiarazio

(Tribunale Pen. Mc, uff. GIP/GUP, 13 aprile 2016)

Nell’ipotesi in cui si sia proceduto con richiesta di decreto penale per un reato poi depenalizzato ai sensi del D.L.vo n. 8 del 2016 (nel caso guida senza patente: art. 116, comma 15, C.d.S.) e il conseguente decreto penale sia stato emesso prima dell’entrata in vigore del D.L.vo cit., ma sia divenuto irrevocabile solo successivamente a tale data di entrata in vigore, il giudice della cognizione che ha emesso il decreto penale deve provvedere (ai sensi degli artt. 9, comma 3, del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8, e 129 c.p.p.) a dichiarare non doversi procedere contro l’imputato per il reato a lui ascritto, perché il fatto non è più preveduto dalla legge come reato, e a trasmettere (ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8) gli atti all’autorità amministrativa. (Tribunale Pen. Mc, uff. GIP/GUP, 13 aprile 2016) [Riv-1606P524] (Art. 116 cs).

Martedì, 16 Maggio 2017
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK