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Articoli 02/03/2016

Trasporto dei parenti a bordo dell'ambulanza
Cosa dice la norma e cosa fare in caso di incidente

Il trasporto di un parente sull’ambulanza può capitare. Ma cosa succede in caso di incidente? E cosa in caso di fermo?

Il codice della strada (DPR 285/92), classifica le autoambulanza come autoveicoli per uso speciale (regolamento di applicazione del cds art 203) e l’articolo 54, in particolare, disciplina alcune cose riguardo a questi mezzi. Alla lettera G di questo comma si legge:

Veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse.

Anche il DPR 553/1987, in relazione alle caratteristiche costruttive delle ambulanze recita quanto segue:

Autoveicoli per trasporti specifici destinati al trasporto di persone in particolari condizioni e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo.
Cosa può accadere in caso di incidente?

Se l’assicurazione dell’autoveicolo NON HA la rinuncia alla rivalsa, si può rivalere per eventuali danni causati al “parente” , in quanto tale persona non è connessa alla destinazione di uso delle attrezzature. Questo però è di contrasto con le decisioni mediche che deve prendere il genitore o tutore legale, in caso di minorenne o di persona soggetta a tutela legale perchè non in grado di intendere e volere. Se da un lato in caso di necessità (ad esempio: minore investito per strada senza genitori al seguito) il personale agisce in base all’art. 54 CP (stato di necessità) senza attendere l’arrivo dei genitori che devono SEMPRE essere avvisati, dall’altro il codice civile italiano OBBLIGA i genitori a seguire la salute dei figli e pertanto ogni decisione sulla Loro salute spetta sempre al GENITORE ( o al tutore legale) il quale deve essere informato su ogni atto che riguarda il figlio bisognoso di cure e pertanto tali decisioni devono essere prese anche a bordo del mezzo di soccorso durante l’accompagnamento in ospedale.

Si veda allo scopo anche la convenzione di Oviedo, accettata anche dallo Stato Italiano :

“La Convenzione consacra il principio che la persona interessata deve dare il suo consenso prima di ogni intervento, salvo le situazioni di urgenza, e che egli può in ogni momento ritirare il suo consenso. Un intervento su persone incapaci di dare il proprio consenso, per esempio su un minore o su una persona sofferente di turbe mentali, non deve essere eseguito, salvo che non produca un reale e sicuro vantaggio per la sua salute”.

In sintesi: in caso di minore o di incapace a intendere, con il genitore presente, il genitore stesso, ovvero il tutore legale può salire a bordo del mezzo di soccorso. In altri casi invece la presenza di terze persone a bordo del mezzo di soccorso non è prevista. E’ bene verificare che l’assicurazione del mezzo di soccorso copra eventuali danni e abbia la clausola di rinuncia alla rivalsa.

 

>Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina

di Stefano Balboni
da emergency-live.com


Un interessante articolo di Stefano Balboni operatore autista del 118,  sulle regole di trasporto dei parenti delle vittime di incidenti o malati a bordo delle ambulanze. (ASAPS)

Mercoledì, 02 Marzo 2016
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