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Articoli 26/07/2005

Le patenti di servizio

 

Le patenti di servizio

di Giandomenico Protospataro*

QUADRO GENERALE
Per condurre veicoli in servizio di polizia stradale oppure utilizzati per lo svolgimento di servizi istituzionali dell’amministrazione di appartenenza è necessario il possesso di una patente di servizio, i cui requisiti e le cui modalità di rilascio sono stabiliti con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.
FUNZIONE E CARATTERISTICHE DELLA PATENTE DI SERVIZIO
La patente di servizio è un titolo abilitativo che sia aggiunge alla patente necessaria per condurre un veicolo a motore impegnato in servizi di polizia stradale o in altre attività istituzionali dell’amministrazione pubblica da cui dipende chi ne è titolare. Perciò, la sua mancanza non impedisce la guida dei veicoli - con immatricolazione nazionale italiana - che sono in dotazione all’amministrazione pubblica da cui l’operatore di polizia dipende.
Veicoli che abilita a condurre
La patente di servizio consente di condurre:
• tutti i veicoli dell’amministrazione da cui il titolare dipende adibiti:
- esclusivamente ai servizi di polizia stradale;
- all’effettuazione degli altri compiti d’istituto dell’amministrazione;
• per le amministrazioni dello Stato, anche i veicoli immatricolati con targa civile purché adibiti ai servizi istituzionali delle amministrazioni stesse.
Tipi di abilitazioni che possono essere rilasciate
La patente di servizio, il cui modello fac-simile è fissato dal decreto attuativo dell’art. 139 CDS comprende 2 distinte abilitazioni che consentono di condurre, rispettivamente, i seguenti veicoli: • tipo 1 per la guida di motoveicoli e ciclomotori;
• tipo 2 per la guida di autoveicoli e ciclomotori.
Requisiti per ottenere il rilascio della patente di servizio
Il rilascio della patente di servizio presuppone che la persona: • sia abilitata all’espletamento dei servizi di polizia stradale; • sia titolare di patente di guida valida per il veicolo per il quale si chiede il rilascio;
• sia effettivamente in servizio presso una delle amministrazioni interessate;
• abbia frequentato l’apposito corso di qualificazione ed abbia superato il relativo esame.
Equiparazione con le patenti speciali militari ovvero assimilate
Per i titolari di patenti speciali di servizio (militari ed assimiliate) di cui all’art. 138 CDS non occorre il rilascio di un nuovo documento. Infatti, la patente speciale rilasciata ai sensi dell’art. 138 CDS al personale delle forze armate e delle forze di polizia abilitato allo svolgimento dei servizi di polizia stradale corrisponde a quella di servizio. Il titolo abilitativo, rilasciato dall’amministrazione militare o da quella assimilata di polizia secondo le disposizione interne, è perciò a tutti gli effetti equiparato alla patente di servizio prevista dall’art. 139 CDS. L’equiparazione alla patente di servizio, tuttavia, non comporta l’applicazione delle disposizioni riguardanti la sospensione o la revoca della patente previste dal decreto attuativo dell’art. 139 CDS né le altre disposizioni riguardanti l’aggiornamento e la validità della patente di servizio previste dallo stesso decreto attuativo.
Soggetti a cui è rilasciata
In conseguenza dell’equiparazione con la patente speciale di servizio (militare o assimilata) rilasciata ai sensi dell’art. 138 CDS, la patente di servizio prevista dall’art. 139 è effettivamente rilasciata solo per i dipendenti:
• dei Corpi ovvero uffici di polizia municipale o provinciale; • del DTT del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero dell’ANAS, specificamente abilitati ai servizi di polizia stradale e muniti della relativa tessera.
Validità della patente di servizio e rinnovo
La validità della patente di servizio è strettamente collegata alla validità della patente civile posseduta, sotto un duplice profilo: • la scadenza di validità della patente di servizio coincide con quella della patente civile posseduta;
• i veicoli che abilita a condurre la patente di servizio sono quelli per i quali è valida la patente civile o militare.
La patente di servizio si intende rinnovata ad ogni conferma di validità della patente di guida ai sensi dell’art. 126 CDS, senza necessità di ulteriori adempimenti. Qualora il titolare ottenga una diversa patente civile ovvero il declassamento della stessa, la patente di servizio deve essere aggiornata. Al rinnovo e all’aggiornamento della patente di servizio provvedono le amministrazioni di appartenenza dei titolari senza necessità di nuovi esami o corsi di aggiornamento.
Anagrafe delle patenti di servizio e registri presso le prefetture-UTG
Per consentire l’applicazione delle necessarie penalizzazioni anche alle patenti di servizio è stata prevista l’istituzione di una sezione speciale dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida in cui far convergere un elenco unico delle patenti speciali di servizio rilasciate ed in cui annotare le violazioni commesse alla guida di veicoli in servizio di polizia stradale.
Presso ciascuna prefettura-UTG è stato, inoltre, istituito un registro contenente i dati delle patenti rilasciate dalla prefettura stessa, ordinate per numero progressivo di rilascio.
MODALITÀ DI RILASCIO DELLA PATENTE
PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI
Al personale della polizia municipale o della polizia provinciale, in possesso di tutte le qualifiche previste dalla legge quadro sulla polizia locale (compresa quella di pubblica sicurezza), è rilasciata la patente di servizio per la guida dei veicoli dell’amministrazione locale da cui dipendono.
Istruttoria per il rilascio della patente per i dipendenti degli enti locali
I comuni e le province da cui dipendono le persone per le quali è richiesto il rilascio della patente di servizio, d’intesa con l’ufficio competente della prefettura-UTG, provvedono a:
• realizzare l’istruttoria completa della pratica per il rilascio del documento;
• compilare materialmente lo stampato della patente di servizio; • conservare presso i propri uffici i seguenti atti:
- copia autenticata della patente di guida civile rilasciata ai sensi dell’art. 116 CDS;
- verbali delle prove di idoneità;
- dichiarazione di appartenenza al corpo o servizio di polizia locale interessato.
Il corso di formazione
Per poter sostenere l’esame per ottenere la patente di servizio è necessario frequentare un corso composto di 50 moduli (25 per la teoria e 25 per la pratica, ognuno di 40 minuti) secondo il programma dell’allegato B al DM n. 246/2004. Il corso è organizzato a cura e a spese dell’amministrazione da cui dipende il soggetto che deve sostenere l’esame di abilitazione per conseguire la patente di servizio. Esami di qualificazione
Per conseguire la patente di servizio occorre sostenere un esame di qualificazione davanti a una commissione permanente nominata dal prefetto.
La commissione esaminatrice permanente è composta di 5 membri:
• un funzionario della carriera prefettizia (che assume la presidenza);
• un appartenente alla specialità polizia stradale della Polizia di Stato;
• un dipendente dall’ufficio competente del DTT del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
• un appartenente ad un ufficio di polizia municipale designato dal Sindaco del comune che ha presentato più candidati;
• un appartenente ad un ufficio di polizia provinciale designato dal presidente della provincia.
Le funzioni di segretario della commissione permanente sono assunte da un dipendente designato dal Sindaco del comune capoluogo di provincia. Gli oneri conseguenti al funzionamento della commissione e allo svolgimento degli esami di qualificazione sono interamente a carico dell’ente locale che richiede il rilascio delle patenti di servizio.
L’esame di qualificazione si svolge in sessioni e si articola su due prove:
• prova teorica consistente in un accertamento delle cognizioni relative alle materie di programma, integrato da un colloquio sulle specifiche materie di insegnamento teorico;
• prova pratica consistente nelle verifiche di abilità di cui agli allegati del programma fissato dal decreto ministeriale attuativo.
Organo competente al rilascio della patente
La patente di servizio per appartenenti alla polizia municipale o alla polizia provinciale viene rilasciata dal prefetto territorialmente competente su richiesta del responsabile del corpo o del servizio. Rinnovo ed aggiornamento della patente di servizio
Al rinnovo e all’aggiornamento della patente di servizio provvedono le amministrazioni locali di appartenenza dei titolari, che ne informano il prefetto per la conseguente annotazione sul registro e all’Archivio nazionale degli abilitati alla guida.
MODALITÀ DI RILASCIO DELLA PATENTE
PER I DIPENDENTI DEGLI ALTRI ENTI
Per gli altri abilitati allo svolgimento dei compiti di polizia stradale, il rilascio della patente di servizio è effettuato dall’ufficio competente dell’ente di appartenenza. Per il personale dipendente dell’ANAS provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito di istruttoria effettuata dallo stesso ente. L’esame di idoneità si svolge presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti davanti ad una commissione nominata dal Capo del DTT.
RILASCIO SENZA ESAME
Il personale che svolge funzioni di polizia stradale che, alla data di entrata in vigore del decreto attuativo dell’art. 139 CDS, non è in possesso della patente di servizio, può ottenerne il rilascio, d’ufficio, senza necessità di frequentare il corso e di superare l’esame di qualificazione se, nei tre anni precedenti, è stato adibito, in modo continuativo, all’espletamento dei compiti di polizia stradale o comunque alla guida dei veicoli dell’amministrazione di appartenenza.
Per questi soggetti, la patente di servizio è rilasciata dalle stesse autorità che vi provvedono nel regime ordinario (prefetto ovvero uffici competenti del DTT) secondo le modalità di rilascio descritte in precedenza, in quanto compatibili. L’attività svolta dal dipendente nei tre anni precedenti è documentata da una dichiarazione da parte del responsabile dell’ufficio presso il quale ha prestato il servizio da valutare.
APPLICAZIONE DELLE SANZIONI ACCESSORIE
ALLA PATENTE DI SERVIZIO
La patente di servizio rilasciata ai dipendenti dei corpi o degli uffici di polizia municipale e provinciale, nonché degli altri organi di polizia stradale indicati dal comma 3 lettera a) dell’art. 12 CDS, può essere sospesa o revocata solo dall’autorità che l’ha rilasciata nei casi e con le modalità seguenti. La patente di servizio, inoltre, non può essere sottoposta a decurtazione di punti.
Sospensione della patente di servizio a seguito di violazioni
La patente di servizio, d’ufficio o su segnalazione del corpo o servizio di appartenenza dell’interessato, è sospesa dall’autorità che l’ha rilasciata quando è disposta la sospensione della patente civile posseduta per violazioni delle norme di comportamento o per mancanza momentanea dei requisiti psicofisici per guidare o per altra causa prevista dal Codice della strada.
Sospensione della patente di servizio a seguito di incidenti stradali
D’ufficio ovvero su proposta motivata del responsabile del corpo o del servizio di appartenenza del titolare, il prefetto può disporre la sospensione della patente di servizio fino ad un massimo di un anno, quando il titolare, per imperizia o negligenza, nell’impiego dei veicoli di servizio, abbia cagionato danni ai medesimi o ad altre cose dell’ente o di altri soggetti, nell’ambito dell’attività di servizio. Revoca della patente di servizio
La patente di servizio è revocata:
• dall’autorità che l’ha rilasciata, quando, secondo le norme del Codice della strada, è stata disposta la revoca della patente civile posseduta;
• dal prefetto, in caso di incidenti gravi dovuti ad imperizia o negligenza del titolare ovvero in caso di recidiva in incidenti stradali.
Inapplicabilità delle sanzioni accessorie o della decurtazione di punti dalla patente civile
Quando le violazioni alle norme che disciplinano la circolazione stradale sono commesse alla guida di un veicolo che richiede il possesso della patente speciale di servizio, sulla patente civile posseduta non si applicano:
• le sanzioni accessorie (sospensione, ritiro o revoca della patente) conseguenti alla violazione;
• la decurtazione di punteggio.
Infatti, in tali casi, non vi è abuso del titolo di guida civile - che non è richiesto per la conduzione dei veicoli di servizio dell’amministrazione - e le sanzioni previste dal Codice della strada devono essere riferite alla sola patente di servizio.
Se ne ricorrono i presupposti, tuttavia, l’organo di polizia stradale che ha accertato la violazione può richiedere la revisione della patente civile.

* Funzionario della Polizia Stradale.

 

di Giandomenico Protospataro

Dal Centauro n. 97
Martedì, 26 Luglio 2005
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