Venerdì 19 Aprile 2024
area riservata
ASAPS.it su
Articoli 09/06/2005

Falso grossolano e di fantasia.

 

Falso grossolano e di fantasia.

di Raffaele Chianca*

a qualche tempo, grazie anche ad una crescente consapevolezza ed interesse al fenomeno del falso documentale, di cui ci sentiamo in parte orgogliosamente “responsabili”, ci viene posto il problema del cosiddetto fenomeno del “FALSO GROSSOLANO” e del “FALSO DI FANTASIA”.

In sostanza da più parti colleghi ci segnalano le archiviazioni di procedimenti penali aperti a carico di soggetti trovati in possesso di falsi documenti (patenti nazionali e permessi internazionali di guida) ritenuti dall’Autorità Giudiziaria falsi grossolani e quindi non punibili.

Intanto va precisato che non si tratta dello stesso fenomeno ma piuttosto le due fattispecie distinte e nettamente diverse tra loro.

Nel primo caso “FALSO GROSSOLANO” si tratta di un documento interamente contraffatto, sulla base di un documento realmente esistente, ma di pessima fattura di cui è facile rilevare la produzione artigianale, ad esempio con il semplice ausilio dello scanner di un computer. Oppure recante errori di stampa grossolani e così evidenti tanto che chiunque può rilevare la sua falsità.

Nel secondo caso “FALSO DI FANTASIA” ci troviamo di fronte ad un documento che, seppure di ottima fattura, non trova una reale corrispondenza nella realtà, ossia non emula alcun documento realmente esistente.

FALSO DI FANTASIA

In questo momento ci sono milioni di falsi documenti in uso nel mondo, in particolare si tratta di patenti di guida e soprattutto di permessi internazionali di guida, quest’ultimo in assoluto il documento più falsificato al mondo, per quanto riguarda i documenti di fantasia, la maggior parte di questi viene venduta via internet.

Diverse le categorie dei potenziali clienti, dagli adolescenti che, in alcune parti del mondo, falsificano la loro identità solo per poter acquistare alcool o tabacco, agli immigrati illegali, a coloro che per qualunque motivo devono cancellare il loro passato e crearsi una nuova identità, ai più pericolosi ricercati o terroristi. Naturalmente, come al solito, il fenomeno è stato sottovalutato, cosi come è stato sottovalutando il grosso potere divulgativo della rete e la facilità con la quale è possibile trovare i siti che offrono i vari tipi di documenti. Di fatti navigando su alcuni di questi non è difficile imbattersi in strani annunci pubblicitari del tipo:

“PATENTE DI GUIDA INTERNAZIONALE. Ha bisogno di una patente di guida? Avete accumulato troppi punti sulla vostra patente o avete altre difficoltà? Desideri una patente che non può essere mai sospesa o revocata? Desideri l’identificazione per i nightclubs o le registrazioni dell’hotel?. CHIAMA ORA!!! ”

Personalmente ho trovato almeno una decina di questi siti i quali promettono nel giro di qualche giorno la consegna di un permesso internazionale di guida senza alcuna difficoltà, di solito viene solo richiesto:

1. Il nome della persona a cui andrà intestato il permesso.
2. Due foto stesso formato del passaporto (bianco e nero o colore) cm.5 x 5. Si può trasmettere anche foto digitali in formato JPEG, risoluzione: colore di dpi 300.
3. Luogo di nascita.
4. Data della nascita.
5. Paese di emissione: viene chiesto di fornire il paese straniero, la provincia, o lo stato americano che si è scelto per il permesso movente internazionale.
6. Categoria.
7. Il pagamento del dovuto, che attualmente va da 50 a 100 dollari USA.

Il tutto viene trasmesso o via E-MAIL oppure per posta presso una casella postale anonima. Dopo massimo una settimana il richiedente riceve il documento.

Di fatto si tratta di veri e propri documenti di fantasia che, anche se di pregevole fattura, di nessun valore, che mancano persino dei requisiti minimi previsti dalla convenzioni internazionali, nulla hanno a che vedere con un permesso di guida internazionale, che per altro negli Stati Uniti può essere rilasciato ufficialmente solamente dalle seguenti associazioni:

• AAA – THE AMERICAN AUTOMOBILE ASSOCIATION
• NAC – NATIONAL AUTOMOBILE CLUB


Inizialmente i siti si trovavano esclusivamente negli Stati Uniti, poi dal marzo 2001 è entrata in vigore una nuova legge federale (Internet False Identification Prevention Act) che punisce con un anno di prigione i gestori dei siti che forniscono templates (modelli) usati per falsificare anche un solo documento. Se i documenti contraffatti con l’aiuto del sito sono più di cinque la pena per chi lo gestisce può arrivare fino a 20 anni di prigione.

In seguito a tali iniziative di legge, i siti falsari si sono ridotti da più di 10.000 a meno di 2.000. I siti rimasti cercano di sopravvivere aggirando la legge. Alcune società si sono spostate in altre parti del mondo, soprattutto Canada e Regno Unito ma anche negli Emirati Arabi per evitare la giurisdizione degli Stati Uniti, naturalmente si scelgono stati ove tali attività non sono illegali, ossia non viene operata nessuna censura sul web. Altre società pubblicizzano i propri prodotti come souvenirs o dei giochi e dichiarano nel Disclaimer che essi non sono emessi da enti governativi e che non sono finalizzati ad andare contro la legge, anche se ne assicurano il design professionale, con tanto di sistemi di sicurezza antifalsificazione.

Naturalmente si tratta di società ordine non meglio identificate di cui si conosce solo il nome, una e-mail, e solo in alcuni casi una casella di posta anonima situata in chi sa quale sperduta parte del mondo. Queste società si dividono in diverse categorie ma le più interessanti, a mio parere, sono quelle che si spacciano per associazioni automobilistiche, gli stessi nomi possono trarre in inganno un eventuale ignaro navigatore, ad esempio:

ITA – INTERNATIONAL TRAVEL ASSOCIATION
IAA – INTERNATIONAL AUTOMOBILE DRIVERS COMPANY


e sopratutto quelli emessi da I.A.D.C. (INTERNATIONAL AUTOMOBILE DRIVER’S) che di fatto sono quelli più presenti e facilmente reperibili sulla rete, e che, pochi sanno, in effetti sono commercializzati da diverse società:

IADC – INTERNATIONAL AUTOMOBILE DRIVER’S CLUB


148 26th Street - Brooklyn, NY 11232 - Tel.:(718) 499-2901, (718) 499-2912 Fax: (775) 254-5143, sui siti www.driverlicense.net, www.iadc-club.com, www.international-drivers-license.com. IADC – INTERNATIONAL AUTOMOBILE DRIVER’S CO. VIMAR INTERNATIONAL - 309 Brighton Beach Ave. 2nd Fl, Brooklyn NY 11235 - Tel: (718) 891-1661, Fax: (718) 891-2220, sul sito www.license-2000.com


IADC – INTERNATIONAL AUTOMOBILE DRIVER’S CO., INC
IADC – INTERNATIONAL AUTOMOBILE DRIVER’S COMPANY INC.

• IADC-WORLD LLC – P.O.Box 350513, Brooklyn, NY 11235,USA - Telephone - TOLL FREE 1-800-557-4232, (718) 332-1231, Fax - (718) 891-8159, E-mail: gulevar@yahoo.com

Come si è visto la maggior parte di queste società hanno caselle postali o indirizzo nel quartiere di Brooklyn, NY. Vendono principalmente permessi internazionali di guida, in realtà si tratta di due documenti uno formato libretto, l’altro card, sostenendo che si tratta di documenti previsti da norme internazionali la cui emissione è libera.
Anche se sembra trattarsi di società diverse, i documenti sono molto uguali tra loro tanto che è facile immaginate che il materiale e la tecnologia con cui vengono prodotti sia per tutti la stessa, forse un fornitore uguale per tutti??

In Italia diversi di questi documenti di fantasia sono stati trovati in possesso di extracomunitari, in particolare cinesi, ucraini, georgiani.

FALSO GROSSOLANO

Poi c’è tutto il fenomeno dei falsi grossolani, come abbiamo già detto si tratta di documenti interamente contraffatti, sulla base di un documento realmente esistente, ma di pessima fattura di cui è facile rilevare la produzione artigianale, ad esempio con il semplice ausilio dello scanner di un computer. Oppure recante errori di stampa grossolani e così evidenti tanto che chiunque può rilevare la sua falsità.

I più attivi in questo campo i falsari rumeni che io personalmente definisco i più fantasiosi, di fatti non è raro trovare documenti somiglianti agli originali ma arricchiti di ulteriore grafica non presente negli originali.

ORIGINALE
FALSO


C’è da chiedersi perché produrre un documento non del tutto identico all’originale e rischiare di essere scoperti, i motivi sono diversi e possono essere così riassunti:

• Rientrare nella fattispecie del falso grossolano e quindi non essere punibili;

• Non essere in grado di riprodurre con precisione il documento originale e quindi arricchire il falso di elementi grafici che, specialmente ad un occhio inesperto, lo rendono più credibile.

Se poi consideriamo che nella maggior parte dei casi il personale operante non si accorge comunque della loro falsità, si capirà perchè, per alcuni falsari, è molto più semplice continuare ad operare con questi sistemi.
Ma ritorniamo al problema principale, molti si chiedono è possibile perseguire l’utilizzatore di questo tipo di documenti, come ci poniamo con la legislazione italiana attuale che non prevede la punibilità in caso di falso grossolano?
Il c.d. falso grossolano è una specifica figura, o meglio, un’applicazione alle particolari fattispecie delle falsità in atti, ex artt. 476 e ss, dell’art. 49, comma II c.p., disciplinante il reato impossibile.
La trattazione del tema del falso grossolano, dunque, non può prescindere dall’analisi dell’art. 49 comma II c.p. il quale recita testualmente:

“La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell’azione o per la inesistenza dell’oggetto di essa, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso”.

Orbene, in base alla norma in parola, i presupposti dell’impossibilità del reato, e quindi della non punibilità, sono l’inidoneità dell’azione e l’inesistenza dell’oggetto.
Quanto a quest’ultima, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che:
“omissis…l’inesistenza dell’oggetto materiale del reato acquista rilevanza giuridica ed esclude la sussistenza del delitto tentato soltanto quando esso sia inesistente in rerum natura oppure sia assoluta ed originaria e non anche quando si sia in presenza di una mancanza accidentale o temporanea della cosa. Il giudizio circa l’inesistenza dell’oggetto materiale, al di fuori dell’ipotesi dell’inesistenza in rerum natura dell’oggetto materiale del reato, deve essere accertata con giudizio ex ante, nel senso che il giudice dovrà porsi nella stessa condizione in cui era l’agente ed escluderà, in relazione alle concrete circostanze ed alle maggiori conoscenze dell’agente stesso, la sussistenza del reato, soltanto quando l’esistenza dell’oggetto appaia improbabile allorchè viene posta in essere l’azione” (per tutte: Cass. Pen., Sez I, 24 marzo 1992, n. 3405).
Anche per quanto riguarda il requisito dell’inidoneità dell’azione si utilizza il c.d. giudizio ex ante (o della prognosi postuma). Più in particolare, l’inidoneità dell’azione va intesa come assoluta ed originaria inefficienza causale dell’azione posta in essere, rispetto alla produzione dell’evento.
L’accertamento di questa inidoneità si fonda su di una prognosi postuma di assoluta impossibilità (non mera improbabilità o possibilità solo in via eccezionale) di produzione dell’evento, ponendosi a base del giudizio ex ante tutte le circostanze esistenti al momento della condotta, purchè note all’agente o da questi conoscibili.
Tale orientamento ha ricevuto l’autorevole avallo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, già nel 1983, precisarono che:

“Ai fini della configurabilità del reato impossibile ai sensi dell’art. 49 II comma c.p., la inidoneità dell’azione va valutata in rapporto alla condotta originaria dell’agente, la quale per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato ed indipendentemente da cause estranee o estrinseche, deve essere priva in modo assoluto di determinazione causale nella produzione dell’evento.
L’accertamento di tale requisito, che non può prescindere dalla considerazione del caso concreto e dal riferimento alla fattispecie legale, deve, perciò, avere riguardo all’inizio dell’azione, la cui inidoneità deve essere assoluta, nel senso che rispetto ad essa il verificarsi dell’evento si profili come impossibile e non soltanto come improbabile”
(Cass. Pen., Sez. Un., 4 luglio 1983, n. 6218).

Ciò premesso, occorre ora esaminare come si attaglia l’art. 49 comma II alle particolari ipotesi di falso ex artt. 476 e ss. c.p. tenendo in debito conto che, tali norme, sono poste a presidio di un peculiare bene giuridico: la pubblica fede, ossia la fiducia del pubblico in determinati oggetti o simboli, sulla cui genuinità o autenticità deve potersi fare assegnamento al fine di rendere certo e sollecito lo svolgimento del traffico economico e/o giuridico; la vita di relazione non solo sarebbe gravemente ostacolata, ma finirebbe con l’essere del tutto inibita se ciascuno, al momento di compiere un’operazione economica o stipulare un contratto, dovesse sempre verificare di persona la genuinità dei mezzi di scambio o dei documenti.

Proprio il riferimento al bene protetto, e la conseguente esigenza di verificare l’attitudine lesiva della condotta del falsario, inducono ad escludere il reato laddove ci si trovi di fronte a forme di falsificazione inidonee ad ingannare il pubblico.
Muovendo da questa premessa, la dottrina pressochè unanime in uno con la costante giurisprudenza di legittimità, hanno escluso la rilevanza penale del c.d. falso grossolano.
Ma cosa s’intendere per falso grossolano? Quando si è di fronte ad un falso grossolano e quindi penalmente irrilevante? Le risposte a tali quesiti sono state da tempo fornite dalla costante giurisprudenza del Supremo Collegio ove, più e più volte, viene sancito che:

“Si può parlare di grossolanità del falso, e quindi di non punibilità dello stesso a norma dell’art. 49 c.p. solo nelle ipotesi di inidoneità dell’azione che renda impossibile e non soltanto improbabile l’evento costituito dall’inganno alla pubblica fede. Occorre cioè che l’alterazione del documento sia riconoscibile ictu oculi da una persona normale, cioè non solo da persone qualificate, ma anche da qualsiasi persona non di particolare ignoranza e negligenza, perché solo in tal caso viene meno la possibilità dell’inganno alla pubblica fede penalmente tutelata” (Cass. Pen., Sez V, 28 maggio 1985, n. 5254) ed ancora, più recentemente:

“In tema di falso, la grossolanità della contraffazione che dà luogo al reato impossibile, non va giudicata alla stregua delle conoscenze e delle conclusioni di un esperto del settore. Invero la punibilità è esclusa solo quando il falso sia ictu oculi riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si deve fare riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate” (Cass. Pen., Sez V, 1 aprile 1999, n. 4254).

Fatta questa lunga, ma necessaria, premessa si può affermare che, alla stregua del costante insegnamento della Corte di legittimità, può dirsi “grossolano” il falso immediatamente riconoscibile, tale da non poter far cadere in errore alcuna persona, questo vuol dire che le conoscenze professionali dell’agente accertatore e tanto più quelle di particolari uffici o personale esperto, non determinano di per se la classificazione del falso grossolano o di fantasia dato che in altri termini, ai sensi dell’art.49, II comma c.p., il reato di falso è impossibile quando la grossolanità della falsificazione sia talmente evidente, da risultare assolutamente inidonea a trarre in inganno la generalità dei cittadini e non solo l’appartenete alle forze di Polizia che dovrebbe essere addestrato a tale attività quindi avere delle conoscenze nettamente superiori al comune cittadino.

Quindi la domanda che ci dobbiamo porre è semplice, i documenti che sono attualmente in vendita in internet seppur di fantasia sono in grado di trarre in inganno la generalità dei cittadini?

La risposta è sicuramente si.
Se andiamo ad analizzare uno dei documenti di fantasia più diffusi ossia quello della IADC – INTERNATIONAL AUTOMOBILE DRIVER’S CLUB, ma per gli altri valgono le medesime considerazioni, si può sicuramente affermare che si tratta di un documento che per conformazione, materiale utilizzato, fattura, è assolutamente idoneo a trarre in inganno.
La qualità di questo documento è nettamente superiore a decine di documenti regolarmente emessi, e come se non bastasse reca persino delle misure antifalsificazione che lo rendono sicuro anche sotto tale aspetto.
Che dire poi dei casi, diversi in Italia, dei documenti di questo tipo che vengono controllati e ritenuti validi, un esempio per tutti, quello di qualche mese fa quando una pattuglia di un corpo di polizia in servizio del nord Italia ha controllato un documento di quelli di cui si tratta, intestato ad un cittadino russo, che ha ritirato ed inviato alla ufficio territoriale del governo in quanto residente da oltre un anno il Italia.
E allora se tutto questo è vero come si spiegano le decine di archiviazioni da parte di diverse Procure Italiane, per quale motivo queste fatti non vengono rinviati a giudizio?

Ce lo siamo chiesto anche noi e dopo un breve ma approfondito studio dei vari casi siamo arrivati alla determinazione che l’equivoco nasce nella redazione dei nostri atti, già dal verbale di sequestro e successivamente nella comunicazione di reato è la stessa Polizia Giudiziaria che indica tali documenti “PALESEMENTE CONTRAFFATTI” definendoli di fantasia o falsi grossolani, tanto da ingenerare nel Pubblico Ministero l’ovvia considerazione che si tratta di un documento non idoneo a trarre in inganno e quindi chiedere l’archiviazione del procedimento.
Bisognerà quindi cancellare dal nostro vocabolario “PALESEMENTE CONTRAFFATTI” e, specialmente nella comunicazione di reato, prescindendo dalle nostre conoscenze professionali, descrivere l’assoluta idoneità del documento ad ingannare la fede pubblica (generalità delle persone).
Per chi vuole approfondire ulteriormente il fenomeno consigliamo di consultare il nostro sito www.vehicle-document.it, dove si trovano diverse pagine suddivise in due sezioni: FALSI DI FANTASIA e FALSI INTERNET, dove troverete le immagini ed indicazione dei diversi falsi che ci sono stati segnalati. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i colleghi che hanno collaborato e invito tutti a farlo.


* Ispettore Capo della Polizia Stradale.

 

di Raffaele Chianca

da "Il Centauro n. 95"
Giovedì, 09 Giugno 2005
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK