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Articoli 26/03/2003

Le novità della RCA e la modifica dell’articolo 642 codice penale

Legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza) testo in vigore dal: 29-12-2002

Le novità della RCA e la modifica dell’articolo 642 codice penale

Legge 12 dicembre 2002, n. 273
(Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza) testo in vigore dal: 29-12-2002

a cura di Maurizio Marchi

Diventa legge il collegato alla Finanziaria 2002 sull’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza. Recentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2002- "Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza", da una lettura approfondita del provvedimento emergono alcune novità di interesse per gli operatori del settore "strada/assicurazione".
Gli articoli che meritano un approfondimento sono quelli ricompresi nel Capo III "Disposizioni in materia di RC auto", oltre all’articolo 37 (Modifica alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 - finanziaria 2002). Per quanto concerne l’RCA è prevista una mini riforma del settore allo scopo di ottenere una maggiore trasparenza nel mercato delle tariffe a tutela dei consumatori e maggiori controlli sull’insieme del mercato assicurativo. Vediamo le principali novità.

Modifica dell’articolo 642 codice penale

la fattispecie prima prevista solamente per la "polizza contro gli infortuni" è estesa ora a qualsiasi tipo di "polizza assicurativa" con un aumento di pena - nel massimo edittale - da tre a quattro anni. La modifica di questo articolo sarà senza dubbio fonte di "discussioni dottrinali e giurisprudenziali". Si attendeva infatti da tempo uno strumento adeguato per scoraggiare il malcostume della contraffazione dei tagliandi di assicurazione: la nuova formulazione dell’articolo 642 - con reclusione da 1 a 4 anni aumentata in determinati casi - ad una prima lettura sembra estendere l’ipotesi delittuale anche a chi "falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione": ma, come si legge nell’ultimo comma, il reato/delitto e’ punibile a querela della persona offesa. Per capire se tale pena - pur necessitando querela - è applicabile anche al caso di falsificazione/contraffazione del tagliando/certificato assicurativo sarà opportuno attendere qualche pronuncia della Cassazione e seguire le disposizioni delle locali Procure della Repubblica.

Modifiche procedure assicurative

• è prevista la verifica delle riparazioni dei danni subiti per ottenere il risarcimento con l’obbligo da parte del risarcito di girare la fattura all’assicurazione
• libertà nella scelta delle imprese di autoriparazione
• limite alla discrezionalità nella definizione del danno biologico da parte dei magistrati, con un tetto del 20 per cento
• costituzione banca dati dei sinistri presso l’Isvap
• obbligo per le compagnie di pubblicizzare anche attraverso internet le condizioni e tariffe assicurative
• viene poi fissato un importante principio per gli automobilisti "migliori". In pratica è stato fissato il principio della uguaglianza delle tariffe su tutto il territorio nazionale per la classe di merito di massimo sconto senza più differenze legate alla territorialità

 

Energia

• sono previsti incentivi per incrementare l’utilizzo del metano e del Gpl (in pratica per l’acquisto di veicoli alimentati a metano o a Gpl in cambio di altri veicoli)

Gli articoli di legge di interesse

Art.22 - (Disposizioni per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore)
1. L’articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e’ sostituito dal seguente:
"Art. 12-bis. - 1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un’adeguata informazione agli utenti, le imprese che esercitano il ramo dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti rendono pubblici i premi e le condizioni generali e speciali di polizza praticati nel territorio della Repubblica.
2. I premi praticati su determinazione di ciascuna impresa di assicurazione agli assicurati inseriti nella classe di merito di massimo sconto nell’ultimo biennio sono uniformi sull’intero territorio nazionale.
3. La pubblicità dei premi e delle condizioni di polizza di cui al comma 1 e’ attuata presso ogni punto di vendita dell’impresa, nonché mediante siti Internet che permettono agli utenti di calcolare premi e prendere visione delle condizioni di polizza per autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti da assicurare.
4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai sensi della presente legge è inviata a mezzo fax o raccomandata almeno trenta giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza.
5. L’erroneità o l’incompletezza nell’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 10.300 euro. In caso di omissione o ritardo superiore a trenta giorni la sanzione e’ raddoppiata".
2. I primi due periodi dell’articolo 2, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono soppressi.
3. All’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 12-bis della citata legge n. 990 del 1969, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si provvede entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 24 - Modifica dell’articolo 642 del codice penale)
1. L’articolo 642 del codice penale e’ sostituito dal seguente:
"Art. 642. - (Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona). - Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l’intento la pena e’ aumentata. Si procede a querela di parte. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto e’ commesso all’estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa".

Art. 25 - (Modifica alla legge 24 dicembre 1969, n. 990)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è inserito il seguente:
"1-bis. Ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 1, nella formazione delle tariffe le imprese calcolano distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, le imprese possono fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato. Qualora l’ISVAP accerti l’elusione dell’obbligo a contrarre attuata, con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati, si applica una sanzione pecuniaria pari al 3 per cento dei premi per responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli risultanti dall’ultimo bilancio approvato, con un minimo di 1 milione di euro e fino ad un massimo di 5 milioni di euro. In caso di reiterata elusione dell’obbligo a contrarre, l’autorizzazione ad esercitare l’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli può essere revocata".

Art. 28 - (Misure per incrementare l’utilizzo del metano e del GPL in autotrazione)
1. Per le finalità previste dall’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernente la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa, in aggiunta a quella prevista dall’articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare alla concessione di contributi per l’acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a GPL, di motocicli e ciclomotori elettrici, di biciclette a pedalata assistita, nonché per l’installazione, sui veicoli a benzina esistenti, di un impianto di alimentazione a metano o a GPL, in conformità delle definizioni adottate con decreto del Ministro dell’ambiente 5 aprile 2001,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2001.2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

Art. 37 - (Modifica alla legge 28 dicembre 2001, n. 448)
1. All’articolo 49, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) attribuire all’autorità’ amministrativa il potere di disporre, anche d’ufficio, la distruzione della merce contraffatta sequestrata nelle vendite abusive su aree pubbliche, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, salva la conservazione di campioni da utilizzarsi a fini giudiziari e ferma restando la possibilità degli interessati di proporre opposizione avverso tale provvedimento, nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e prevedendo che il termine per ricorrere decorra dalla data di notificazione del provvedimento che dispone la distruzione della merce sequestrata o, comunque, da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale" .



di Maurizio Marchi

da "Il Centauro" n. 75
Mercoledì, 26 Marzo 2003
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