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Articoli 30/08/2023

di Rocco Panetta*
Il trasporto di alimenti e “batteri” a domicilio
Tutte le severe e spesso inosservate regole

Foto Shutterstock

 

(ASAPS) I test batteriologici di laboratorio, fatti eseguire dalla rivista di enogastronomia “Gambero Rosso” su un contenitore  cubico, usato dai “riders” per le consegne a domicilio del cibo  pronto al consumo, non potevano avere un risultato diverso  da quello pubblicizzato, ovvero che questa tipologia di trasporto, per  come viene effettuata fino ad oggi in tutta Italia e nel resto del Mondo, rappresenta un pericolo per la salute pubblica, visto  che i contenitori usati dai “riders” sono dei veri e propri  incubatori di batteri, tra i quali possono esserci quelli che causano tossinfezioni alimentari nell’uomo quale, ad esempio, la temibile Listeria, che si sviluppa  alla temperatura di conservazione di  +5°C, superando quella obbligatoria di +4°C. La causa di tutto ciò è l’uso di contenitori per il trasporto alimenti deperibili, freddi e caldi, che NON rispettano la Normativa ATP.

Si ricorda che l’Accordo internazionale per il trasporto delle derrate deperibili (ATP) firmato, in sede ONU, a Ginevra il 1 Settembre 1970 è stato ratificato anche dallo Stato Italiano con la Legge 264/1977, estendendone la sua validità anche per il trasporto delle derrate deperibili, effettuato esclusivamente sul territorio nazionale. L’Allegato 3 dell’Accordo ATP, prevede per il trasporto di sostanze alimentari non congelate e non surgelate, il rispetto della temperatura di +6°C o della temperatura indicata sull’etichetta o sul documento di trasporto, nonché l’utilizzo di contenitori, anche scarrabili, muniti di Attestazione ATP, con classificazione variabile, a seconda della temperatura prevista dal produttore degli alimenti deperibili, vale a dire: IN, RNA, ecc…

Tra le sostanze alimentari menzionate nell’Allegato 3 dell’Accordo ATP ci sono: PIATTI PRONTI CUCINATI (carne, pesce, verdure); PRODOTTI a BASE di PESCE non menzionati in precedenza (esclusi i prodotti salati, affumicati, essiccati o sterilizzati); PRODOTTI LATTIERO CASEARI (latti fermentati, panna o crema di latte, formaggi freschi, ricotta). Tutto questo significa che, in pratica, il trasporto di queste sostanze alimentari deperibili può avvenire, ESCLUSIVAMENTE a mezzo di motoveicoli (motocarri) con uno o più contenitori scarrabili, con Attestazione ATP: classe IN (isotermico) per i piatti pronti cucinati (carne, pesce, verdure)  che devono essere trasportati in regime di caldo (60°-65°C)  e classe RNA (refrigeranti) per i piatti pronti cucinati, prodotti lattiero caseari e prodotti a base di pesce, che devono essere trasportati in regime di freddo (+6°C o altra temperatura indicata dal produttore del cibo).
Nel caso ciò non avvenga trova applicazione l’articolo 82, comma 8, del Codice della Strada perché il trasporto di derrate deperibili, soggette al trasporto in regime ATP,   con contenitori scarrabili sprovvisti di idonea Attestazione ATP,  concretizza una destinazione diversa da quella prevista dalla carta di circolazione, ovvero trasporto cose, tra le quali NON sono comprese le derrate deperibili, per il cui trasporto la Legge 264/1977 prevede l’uso di contenitori, fissi o scarrabili, muniti di idonea Attestazione ATP, in corso di validità. Basti pensare che, correttamente, le Imprese che effettuano “catering”, utilizzano per il trasporto degli alimenti deperibili veicoli e/o contenitori scarrabili con Attestazione ATP.  Allo stato, in Italia, l’unica tipologia di cibo pronto per il consumo, che può essere trasportato, a domicilio, senza l’uso di contenitori con Attestazione ATP sono le pizze.

Occorre precisare che le biciclette, definite velocipedi (art. 50 del Codice della Strada), non possono trasportare, conto terzi, cose tra le quali sono comprese anche le sostanze alimentari non deperibili, come le pizze. Inoltre nell’Unione Europea vige il Regolamento UE 852/2004 che impone la REGISTRAZIONE,  presso Le Regioni o le ASL, degli Operatori del Settore Alimentare (OSA) che effettuano un trasporto, conto terzi, di sostanze alimentari, deperibili e non, che viene effettuata, a seguito di presentazione di SCIA, in base alla residenza o sede legale dell’intestatario della carta di circolazione del veicolo con cui viene effettuato il trasporto conto terzi di sostanze alimentari, e che funge anche da vettore, come riportato nel documento di trasporto (DDT) delle sostanze alimentari. Il rispetto di questa Normativa sanitaria  impedirebbe, alla radice, lo sfruttamento dei lavoratori atipici quali sono, attualmente, i “riders” e gli autisti dei furgoni dei “corrieri”(vedi intervento Tribunale di Milano)  che, invece, devono  essere dei lavoratori dipendenti  delle Imprese, intestatarie dei veicoli trasportanti il cibo o alimenti, deperibili e non, a domicilio ed indicate come vettore nel DDT (Documento Di Trasporto), con l’utilizzo di  contenitori muniti di Attestazione ATP per il trasporto delle  derrate deperibili. Questa situazione rende indifferibile la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa, atteso da 13 anni, tra il Ministero della Salute e la Specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato (Ministero Interno) per l’organizzazione dei controlli congiunti, su strada, con Dirigenti Veterinari ASL (Ufficiali di Polizia Giudiziaria) sul trasporto degli alimenti di origine animale, simile al Protocollo d’Intesa, sottoscritto nel 2011, per il controllo del trasporto degli animali vivi. (ASAPS)

 

 

*già Dirigente Veterinario ASL
Specialista in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale


Un articolo che esplicita quali sono le severe regole sul trasporto di alimenti ed evitare i rischi per la salute.
A cura di Rocco Panetta già Dirigente Veterinario ASL
Specialista in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale. In esclusiva per ASAPS.

 

 

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Mercoledì, 30 Agosto 2023
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