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Articoli 02/05/2023

di Stefano Guarnieri*
Romeo, 11 anni  e il torto di essere una vittima

Le aule di giustizia si trasformano spesso in luoghi di mortificazione per i familiari di vittime, che diventano trasparenti oppure, quando va peggio, vengono trattati senza rispetto. E il racconto dei media tende ad assolvere il colpevole e a spostare le colpe sulla vittima.

Venerdì 28 Aprile ore 10.30 convocazione al Tribunale di Latina per la sentenza di primo grado sull’omicidio stradale di Romeo Golia, 11 anni, ucciso 8 mesi fa da NS che lo ha investito a Terracina mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.
La mamma Titta e i familiari, tutti a loro volta vittime - come indica chiaramente la normativa Europea 29/2012 - si sono presentati come parti civili in Tribunale all’ora stabilita.
Dopo quasi 5 ore di attesa, alle 15.00 il giudice ha letto il dispositivo che condanna NS a 4 anni di reclusione (dopo riduzione per rito abbreviato) con revoca della patente (così indicano i giornali, non specificando la durata della revoca).
Cristiano, compagno della mamma Titta, come un padre per Romeo, mi chiede dove ho trovato l’esito della sentenza perché mi scrive “noi a stento abbiamo capito cosa ha detto il giudice”. Mi pare strano e allora gli chiedo se fosse stato dato loro almeno una paginetta con il dispositivo della sentenza. La sua risposta è stata spiazzante: “no perché è stata una cosa fuori dal mondo... surreale”.
Non mi sorprende, ma continua a indignarmi la carenza di attenzione nei confronti delle vittime di reato nei tribunali. Una costante, purtroppo, nelle aule di giustizia dove i familiari delle vittime sono trasparenti oppure, quando va peggio, vengono trattati senza alcun rispetto.
Mi ha sorpreso molto invece la mite condanna per NS che, con una condotta imprudente, ha investito un bambino che in una sera d’estate andava a bere a una fontanella dopo aver preso un gelato, attraversando sulle strisce insieme alla zia e alla cuginetta.
Mite condanna dovuta alla mancanza di aggravante per la guida sotto l’effetto di stupefacenti (articolo 187) che gli era stata inizialmente contestata e che aveva portato all’arresto immediato dell’imputato.

Nella richiesta di applicazione di misure cautelari del PM (accettata poi dal GIP) si leggeva che “NS aveva circolato alla guida dell’autovettura in stato di alterazione psichica connessa all’assunzione di sostanza psicotrope del tipo cocaina (risulta dall’analisi del sangue positività alla benzoilecgonina, metabolita della cocaina, risulta positività alla cocaina anche in base alle analisi delle urine)”, violando quindi l’articolo 187 del codice della strada.
Peraltro, nelle testimonianze indicate sempre nella richiesta del PM, si legge:  
NS teneva una condotta particolare, in quanto sgommava e frenava ripetutamente. Alcune persone riferiscono che era più volte passato da quella via, sempre mantenendo questo tipo di guida scorretta”.
 “Vedo arrivare la Polo ad altissima velocità facendo la curva con il freno a mano; arrivata all’altezza delle strisce pedonali il guidatore perdeva il controllo dell’auto”.
Non sembra certo una condotta di guida “normale”.
A detta dei familiari il PM ha lasciato cadere l’accusa di guida sotto l’effetto di stupefacenti in dibattimento, non lasciando quindi altra scelta al giudice.
Tutto questo dimostra quante falle abbia il nostro ordinamento nell’articolo 187 secondo cui occorre stabilire che l’imputato sia “sotto l’effetto di stupefacenti”, lasciando così ampio margine a giudici e periti per indirizzare la sentenza.

Sarebbe molto semplice usare dei criteri scientifici e numerici come nel caso dell’alcol, oppure del doping sportivo: sei punibile sei hai nel sangue un livello di stupefacenti superiore alla soglia concessa. Così accade ad esempio nel Regno Unito dove NS sarebbe stato condannato certamente per DUI “Driving Under the Influence of drug”
Si toglierebbe così ogni dubbio, tutelando la vita con un principio sacrosanto: se vuoi guidare, non ti devi drogare. Principio, fra l’altro che è già vigente in Italia al momento del rilascio/rinnovo della patente: se vuoi la patente devi dichiarare che non fai uso di stupefacenti. Ma, in maniera pilatesca, il nostro Stato, dopo aver concesso la patente solo a chi dichiara di non far uso di droga, lascia nella pratica che la persona ne faccia uso introducendo la clausola che non deve guidare solo quando si trova sotto effetto di droga.
Anche con questa falla legislativa, in considerazione dell’arresto dell’imputato, del comportamento alla guida dell’imputato emerso dalle testimonianze, resta strano capire come mai il pubblico ministero abbia lasciato cadere l’accusa di guida sotto l’effetto di stupefacenti in questo caso. Non abbiamo in mano la motivazione e le carte del processo per cui non possiamo commentare oltre.

Possiamo invece commentare alcune cose scritte sui giornali. Anche queste non ci sorprendono: come accade spesso tendono a colpevolizzare la vittima, il piccolo Romeo, e ad assolvere il colpevole di omicidio stradale. In più di un giornale si leggono le seguenti frasi:  

NS si è visto escludere le aggravanti perché non sarebbe stata dimostrata la positività alle droghe al momento in cui era alla guida.
Linguaggio impreciso: NS era positivo alla cocaina anche al momento dell’impatto – non è stato ritenuto sotto l’effetto di.

Esclusa anche l’elevata velocità: anzi è stato dimostrato come NS abbia cercato di evitare di investire altri pedoni prima di piombare sul 12enne
La mamma Titta ci dice: “Non è stato dimostrato ciò, anzi il contrario dalle perizie del PM si evinceva chiaramente l’elevata velocità e la guida incosciente. Non c’è stato il necessario approfondimento su questo. Romeo è stato investito, dalle carte processuali, ad una velocità di 50 all’ora all’impatto quindi, in ambito urbano in un passaggio pedonale, la velocità elevata c’era eccome” il conducente avrebbe tentato in tutti i modi di evitare altri pedoni che stavano attraversando insieme al bambino che non avrebbe avuto famigliari al suo fianco.
Quest’ultima frase assolve il guidatore quando non dovrebbe: se si trovava nella condizione di travolgere più pedoni sulle strisce questa non può essere certamente un’attenuante, ma eventualmente un’aggravante: poteva fare filotto e uccidere anche zia e cugina oltre Romeo. Il bambino avrebbe la colpa, secondo chi scrive, di non avere avuto un familiare accanto. Ma nella frase precedente il giornalista ha scritto che NS ha investito Romeo mentre attraversava insieme ai familiari. E dove sta scritto che un bambino di 11 anni, sulle strisce pedonali, debba avere accanto e non davanti un familiare? Se un familiare fosse stato accanto a Romeo, visto come si sono svolti i fatti, oggi i morti sarebbero due!

Non so se queste frasi siano frutto della fantasia dei giornalisti oppure dichiarazioni di qualcuno. Non cambia il risultato. Questo racconto è sbagliato perché non riporta la verità dell’accaduto: difende chi ha ucciso un bambino guidando in maniera imprudente e pericolosa, alludendo a una colpa della vittima, quella di attraversare sulle strisce pedonali dietro a un familiare e non accanto! Il solito torto di essere vittima!

Sento il rumore delle ruote. Vedo una luce abbagliante. Mi fermo. Sono fermo. Mamma urla “fermo”. Voglio la mia mamma. Lei è lì. L’ auto è nell’altra corsia… la vedo arrivare velocissima... È sempre più vicina Mamma... Silenzio. E poi il buio.
Sono Romeo e ho 11 anni. Non so molto della vita ma ho capito che avrò 11 anni per sempre.

 

* Vice Presidente Associazione
  Lorenzo Guarnieri Onlus

 

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Martedì, 02 Maggio 2023
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