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Articoli 14/12/2015

Prosegue l'iter del DDL Concorrenza 2015 - Atto Senato nr.2085 con novità in materia di lotta alle frodi assicurative
 
Legge annuale per il mercato e la concorrenza
Arriva la modifica all’articolo 201 del Codice della Strada
 

di Luigi Altamura*

Tra i vari provvedimenti all'attenzione del Parlamento che riguardano gli operatori degli organi di Polizia Stradale vi è il DDL Concorrenza 2015 (atto Senato nr. 2085) con numerosi articoli che riguardano le norme in materia assicurativa.
Tra queste spicca la modifica dell'art. 201 del Codice della Strada che permetterà di utilizzare i vari sistemi tecnologici dotati di videosorveglianza e già omologati dal Ministero dei Trasporti per altre tipologie di violazionI (Ztl, corsie bus, velocità, rosso semaforico) per sanzionare la mancanza di copertura assicurativa, semplicemente accertando l'avvenuto transito del veicolo sotto una telecamera omologata ed incrociando i dati presenti nelle banche-dati ministeriali, senza la presenza su strada dell'organo di Polizia Stradale.
 
Una vera svolta per contrastare i gravi fenomeni collegati alle truffe e frodi assicurative, alla mancanza di copertura dell'assicurazione RCAUTO e resa possibile a seguito dell'introduzione della dematerializzazione del contrassegno assicurativo.
 
La 10ª  Commissione Permanente Industria, Commercio e Turismo del Senato ha concluso la scorsa settimana le numerose audizioni informali, iniziate a fine ottobre, e ha stabilito come termine ultimo per la presentazione degli emendamenti, la data di venerdì 18 dicembre, alle ore 12.00.
 
Il DDL Concorrenza 2015 è stato già approvato alla Camera (atto Camera nr. 3012) e dovrebbe essere approvato entro il mese di febbraio 2016.
 
Per gli operatori di Polizia Stradale si riporta di seguito il testo dell'art. 10 del DDL Concorrenza approvato alla Camera:

Art. 10.
(Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative)

1. Il primo periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.».

2. All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;

b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 193».

*Comandante Corpo Polizia Municipale di Verona


Ecco le ultime news sulle modifiche all’articolo 201 del Codice della Strada. (ASAPS)

Lunedì, 14 Dicembre 2015
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