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Omicidio stradale 26/11/2015

Qui il resoconto della Commissione Giustizia del Senato, in sede referente, sul DDL dell'omicidio stradale, il Governo ha fatto quadrato senza far passare un emendamento, oggi  la battaglia prosegue... (ASAPS)Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 256 del 25/11/2015

(859-1357-1378-1484-1553-B) Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

Questo il resoconto dei lavori della Commissione Giustizia del Senato del 25.11.2015

 

Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 256 del 25/11/2015

(859-1357-1378-1484-1553-B) Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

(Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Scilipoti Isgrò; Falanga; Moscardelli ed altri; Stucchi; Nadia Ginetti e modificato dalla Camera dei deputati. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA dà lettura dei pareri espressi sul provvedimento in titolo dalle Commissioni 1a ed 8a. A tale riguardo sottolinea che le osservazioni contenute nel parere della 1a Commissione rispecchiano sostanzialmente molti dei rilievi problematici da lui sollevati nella seduta del 17 novembre scorso, con riferimento alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in esame.

Quindi si prosegue con l'illustrazione degli emendamenti sospesa nella seduta di ieri.

         Il senatore MALAN (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti a sua prima firma, soffermandosi in particolare sulle proposte emendative  1.1, 1.17, 1.23, 1.28 ed 1.40, volte a specificare meglio alcune formulazioni.

         Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) in via generale richiama l'attenzione sui rilievi di costituzionalità già sollevati dal presidente Palma nel suo intervento sopra ricordato e riproposti in parte dal parere della 1a Commissione. Avverte quindi che gli emendamenti a sua prima firma, da un lato, ripropongono il testo approvato dal Senato in prima lettura, dall'altro mirano comunque ad ovviare ai problemi di costituzionalità emersi dopo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Sarebbe opportuna e auspicabile un'apertura da parte della maggioranza almeno in ordine ad alcune proposte emendative che attengono a profili di irragionevolezza e incostituzionalità derivanti dalle modifiche suddette.

         Il senatore BUCCARELLA (M5S) illustra gli emendamenti a sua prima firma, volti a sostituire il settimo comma dell'articolo 589-bis del codice penale - così come introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge in titolo - al fine di escludere dalla diminuente di pena, nell'ipotesi di concorso di colpa, la fattispecie di omicidio colposo di cui al primo comma del citato articolo 589-bis. Infatti, qualora dovesse essere approvato il disegno di legge in titolo, in questa circostanza si verrebbe a determinare un trattamento più favorevole rispetto a quanto attualmente previsto dall'articolo 589, secondo comma, del codice penale, per di più con effetto retroattivo in base al disposto generale di cui all'articolo 2, quarto comma, del codice penale, secondo cui se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Alla luce di tali considerazioni, e tenuto conto dei rilievi problematici già sollevati dal presidente Palma nel corso della seduta del 17 novembre scorso, ritiene che il gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle difficilmente potrebbe votare il disegno di legge in titolo, nella medesima formulazione approvata dall'altro ramo del Parlamento.

         La senatrice FUCKSIA (M5S), dopo aver ritirato le proprie proposte emendative, 1.41, 2.25 e 6.15, si sofferma sull'emendamento 6.0.6, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - recante previsioni in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica - al fine di estendere le sanzioni che si vogliono introdurre con il disegno di legge all'esame anche alle aziende presso le quali i soggetti cui si imputano i reati di omicidio stradale colposo e lesioni personali colpose stradali di cui ai nuovi articoli 589-bis e 590-bis del codice penale esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e cose, ove tali reati siano commessi nell'interesse delle aziende medesime.

         La senatrice MUSSINI (Misto) illustra le proprie proposte emendative, con particolare riferimento agli emendamenti volti ad incrementare il fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 8-bis del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla legge 160 del 2007, ed a prevedere una modifica dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna di cui all'articolo 186, comma 2-octies del codice della strada, nelle ipotesi di guida sotto l'effetto di alcool.

            Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri, ed esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/859-1357-1378-1484-1553-B/1/2, a condizione che venga riformulato inserendo prima delle parole "valutare le opportunità di", le seguenti "esaminata la casistica".

La senatrice MUSSINI (Misto), dopo aver fatto proprio l'ordine del giorno testé citato, accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno così come riformulato.

            La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 16,10.

         Il presidente PALMA - in risposta ad una richiesta di chiarimenti del senatore  CASSON (PD) - ricorda ai componenti della Commissione che la sostituzione in corso di seduta di un componente incontra un limite negli interventi già pronunciati dal senatore sostituito o anche nell'attestazione della sua presenza (nel foglio firme) in caso di quorum per la validità della seduta, o infine, nella circostanza che sia stata già intrapresa la fase delle votazioni. Pertanto, poiché nella seduta odierna si è proceduto all'accertamento del numero legale secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del Regolamento del Senato - in relazione all'esame degli Atti del Governo, per i quali la citata disposizione regolamentare prevede la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione come condizione di validità della seduta - non può più essere sostituito in corso di seduta di un componente che abbia già sottoscritto il foglio firme.

         Il senatore CASSON (PD) esprime perplessità su quanto appena detto dal Presidente, rammentando che nelle precedenti legislature si è proceduto ad effettuare ovvero annullare sostituzioni in corso di seduta anche nell'ipotesi di esame in sede consultiva su atti del Governo, in cui è richiesto il quorum costitutivo della maggioranza assoluta dei componenti della Commissione.

 

Dopo aver effettuato una breve istruttoria, il presidente PALMA  conferma la correttezza di quanto precedentemente da lui ricordato ai membri della Commissione, citando un precedente della XIII legislatura, nel quale l'allora Presidente Mancino, rispondendo ad alcuni quesiti formulati dal senatore Gubert in ordine al regime delle sostituzioni, osservava che la "prassi si è orientata nel senso di considerare possibile sostituire in corso di seduta un componente che abbia abbandonato in precedenza la seduta stessa, ove egli non sia intervenuto nella discussione e, in caso di deliberante, di redigente o di sedi affini, non abbia firmato il foglio firme". Poiché la sede consultiva su atti del Governo va ritenuta "sede affine" secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del Regolamento del Senato, secondo cui per la validità delle sedute delle Commissioni in sede deliberante e redigente, di quelle nelle quali le Commissioni discutano e adottino deliberazioni su affari per i quali non debbano riferire all'Assemblea, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti delle Commissioni stesse, non può essere effettuata la sostituzione in corso di seduta odierna di un componente - sia pure supplente -  che abbia già sottoscritto il foglio firme.

 

         Il senatore CASSON (PD), sia pur non condividendo l'equiparazione effettuata tra sede deliberante e sede consultiva su atti del Governo, prende atto delle considerazioni testé svolte dalla Presidenza.

            La seduta, sospesa alle ore 16,25, riprende alle ore 16,40.

            Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

         Sull'emendamento 1.1, volto a sopprimere il primo comma dell'articolo 589-bis del codice penale - come introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge in titolo -  prende la parola il PRESIDENTE, sottolineando l'opportunità di ripristinare il testo approvato in prima lettura dal Senato in quanto, pur essendo condivisibile la volontà di inserire nel nuovo articolo 589-bis tutte le fattispecie di omicidio stradale colposo, rileva una evidente incongruenza rispetto al successivo settimo comma dell'articolo 589-bis, così come modificato alla Camera, che prevede la diminuente di pena fino alla metà in tutte le ipotesi di cui ai commi precedenti, ivi compresa quindi la fattispecie in esame, attualmente regolata dall'articolo 589, secondo comma, del codice penale. L'effetto paradossale che si verrebbe a produrre dall'eventuale approvazione del disegno di legge in titolo è - nei casi considerati -   una mitigazione delle sanzioni previste nell'ipotesi di omicidio stradale colposa per semplice violazione delle norme sulla circolazione stradale, di cui al primo comma dell'articolo 589-bis, con conseguente retroattività di tale modifica ai processi in corso, giusto il disposto di cui all'articolo 2, quarto comma, del codice penale, trattandosi di previsione sanzionatoria più favorevole.

Dopo che il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ha raccomandato l'approvazione della proposta emendativa 1.1, osservando che essa ripropone la medesima formulazione approvata all'unanimità dalla Commissione giustizia del Senato in prima lettura, e approvata a larga maggioranza dall'Aula del Senato e dopo che il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)) annunciando voto favorevole, esprime perplessità sull'atteggiamento del Governo di fronte ad un provvedimento che presenta alcune evidenti contraddizioni e che potrebbe essere corretto in tempi brevi, l'emendamento 1.1 è posto ai voti e respinto.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.8 e 1.9; gli emendamenti 1.6 e 1.7 sono ritirati dai rispettivi proponenti, mentre gli emendamenti 1.4 e 1.5 sono dichiarati decaduti.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) interviene in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento a propria firma 1.10 - finalizzato alla soppressione dei numeri 2 e 3  del quinto comma dell'articolo 589-bis del codice penale, come introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge in titolo - raccomandandone l'approvazione ed osservando che la proposta emendativa in oggetto è volta a ripristinare il testo approvato dall'Aula del Senato in prima lettura, che dopo un lungo ed approfondito dibattito aveva ritenuto opportuna l'eliminazione delle fattispecie ivi previste e relative all'attraversamento di un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero alla circolazione contromano, da parte del conducente che cagioni per colpa la morte di una persona, nonché della fattispecie relativa al conducente che a seguito di una manovra di inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Si associa il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)), annunciando voto favorevole e dichiarando che il comportamento del Governo appare incoerente e contradditorio rispetto alle posizioni assunte durante l'esame, in prima lettura, del disegno di legge in titolo presso il Senato.

L'emendamento 1.10 è posto ai voti e respinto.

Con distinte votazioni vengono quindi respinti gli emendamenti 1.12, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29 - quest'ultimo fatto proprio dalla senatrice MUSSINI - 1.30 e 1.31, mentre sono ritirati dal senatore FALANGA gli emendamenti 1.15 e 1.16; gli emendamenti 1.13, 1.14, 1.24, 1.32 sono invece dichiarati decaduti stante l'assenza dei proponenti.

Il senatore DI MAGGIO (CoR) dichiara di ritirare tutti gli emendamenti a propria firma in quanto gli appare ormai inutile proporre al Governo ragionevoli e sensate modifiche al disegno di legge, di fronte ad una ottusa e pregiudiziale chiusura da parte della maggioranza.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII)  dichiara che non interverrà più in sede di dichiarazione di voto pur rimanendo presente per rispetto delle istituzioni, in quanto ritiene inspiegabile l'atteggiamento di contrarietà mostrato dalla maggioranza rispetto a proposte emendative che nulla hanno di politico e che sono volte esclusivamente a migliorare il testo, a tutela di principi costituzionali e diritti fondamentali dei cittadini.

La Commissione pone quindi distintamente ai voti e respinge gli emendamenti 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.42, 1.43, 1.44 e 1.46, mentre l'emendamento 1.45 è dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.

 

da senato.it


Ecco un altro contributo per fare conoscere come si è svolta la discussione sulla DDL dell’Omicidio stradale alla Commissione Giustizia del Senato, così molti luoghi comuni e idee strane vengono fugati e chiariti. Basta leggere. (ASAPS)
 

Giovedì, 26 Novembre 2015
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