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Articoli 20/11/2015

di Ugo Terracciano
ESCLUSO L’INDENNIZZO DELL’INFORTUNIO IN ITINERE AL LAVORATORE RIMASTO COINVOLTO IN UN INCIDENTE NON RISPETTANDO IL DIVIETO DI SORPASSO

Foto Blaco© - Archivio Asaps

(ASAPS) La violazione di norme del codice stradale fa venir meno la risarcibilità dell’infortunio in itinere. Lo ha ricordato la Sesta Sezione Lavoro della Cassazione civile con la sentenza 18 febbraio 2015, n. 3292.

Come è noto l’Inail tutela i lavoratori nel caso di infortuni avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Il cosiddetto infortunio in itinere può verificarsi, inoltre, durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale. E' stata riconosciuta l'indennizzabilità anche per l'infortunio occorso al lavoratore durante la deviazione del tragitto casa-lavoro dovuta all'accompagnamento dei figli a scuola. Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.) a patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari. Al contrario, il tragitto effettuato con l’utilizzo di un mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, è coperto dall’assicurazione solo se tale uso è necessitato.

A fronte di questa ampia tutela, però, la Cassazine ha stabilito che “in tema di infortunio in itinere, il rischio elettivo che ne esclude la indennizzabilità deve essere valutato con maggior rigore che nell'attività lavorativa diretta, comprendendo comportamenti di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza”.  Ne consegue che la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare il rischio elettivo che esclude il nesso di causalità tra attività protetta ed evento. Con questa motivazione la Corte ha esclusa l'ipotesi infortunio in itinere, nel caso di un lavoratore che con la propria condotta imprudente, consistita nell'effettuare un sorpasso su un tratto di strada che tale condotta vietava, in prossimità di una curva e tenendo una velocità non adeguata alle condizioni stradali, aveva generando di conseguenza uno scontro con una vettura proveniente dalla direzione opposta. Questo comportamento alla guida era stata tale da ingenerare un rischio elettivo in grado di elidere il nesso di causalità tra evento e attività protetta. (ASAPS)

*Dirigente  della Polizia
di Stato e Docente di Politiche della Sicurezza
Presso l’Università di Bologna

Venerdì, 20 Novembre 2015
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