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Articoli 11/02/2015

Negoziazione assistita obbligatoria e quando si applica

di Girolamo Simonato*

Entra oggi in vigore la negoziazione assistita. Si tratta di una nuova condizione di procedibilità  sia per chi vuole esercitare un’azione in giudizio in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.

In sostanza, in caso di un incidente ad esempio, anziché adire subito il giudice di pace o il tribunale, l’interessato dovrà prima obbligatoriamente -, invitare attraverso un legale la controparte a tentare la stipula di un accordo. Solo qualora la controparte non risponda entro 30 giorni, o rifiuti il tentativo di intesa, si potrà intentare la causa.

La novità è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico con il recente decreto giustizia con il Decreto Legge 132/2014, convertito nella Legge 162/2014, la quale ha finalizzato a dettare “misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”.

Questo istituto giuridico consiste nella negoziazione assistita, cioè nell’accordo, spesso citato come la convenzione negoziale tramite la quale le parti convengono di cooperare tra loro per giungere ad un risultato di buona fede e lealtà.

Questo attraverso l’assistenza di avvocati, regolarmente iscritti all’albo ovvero facenti parte dell’avvocatura per le pubbliche amministrazioni.

In base alla nuova normativa, il danneggiato, tramite il suo avvocato, deve invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Se l’altra parte non aderisce all’invito o lo rifiuta entro 30 giorni dalla sua ricezione, la condizione di procedibilità si considera avverata e si può  iniziare o proseguire il processo. Invece se l’invito viene accettato, le parti, con i loro avvocati, redigono la convenzione di negoziazione assistita in forma scritta.  Gli avvocati certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.

Vediamo come funziona questo istituto, l’avvocato della parte, che intende proporre azione di risarcimento danni in sede giuridica, formula alla controparte una convenzione di negoziazione.

Essa deve contenere, oltre all’invito della parte, l’oggetto della controversia, l’avvertimento che in caso di mancata risposta entro il termine perentorio fissato dalla legge o del rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese di giudizio, come dettato dal codice di procedura civile.

La convenzione, come stabilito dalla norma e dal diritto di procedura civile, deve indicare un termine per la conclusione della procedura stessa non inferiore ad un mese e non superiore ai tre mesi. Come per la mediazione civile anche in questo caso vi è la possibilità di una proroga di 30 giorni.

La stessa deve essere in forma scritta a pena di nullità e sottoscritta dalle parti.

 

*Direttore di motorioggi.it


 

Alcuni utili chiarimenti sulla nuova normativa. (ASAPS)

 


Mercoledì, 11 Febbraio 2015
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